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Regolamento Appalti: testo aggiornato al 28 novembre 2019 e novità di rilievo

L’ultima versione (allungata a 273 articoli) del Regolamento Appalti contiene norme su servizi e forniture e tiene conto in modo specifico degli appalti affidati tramite piattaforme telematiche o simili strumenti elettronici

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E' disponibile, nel file allegato, la seconda bozza del Regolamento Appalti (datata 28 novembre 2019) che segue quella del 14 novembre 2019, redatta dal MIT e poi modificata e corretta da un'apposita commissione di 13 esperti come voluto dal Ministro Paola De Micheli.

Rispetto alla primissima versione (256 articoli), questa bozza comprende 273 articoli e contiene anche le norme sui servizi e le forniture, tenendo conto in modo specifico degli appalti affidati tramite piattaforme telematiche o simili strumenti elettronici.

Il testo è stato trasmesso alle varie categorie e rappresentanze di operatori interessati, principalmente imprese, professionisti, artigiani e società di engineering (i cosiddetti "stakeholders"), ai quali è stata offerta l'opportunità di presentare delle osservazioni in una sorta di audizione collettiva. L'appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2019 presso il Ministero delle Infrastrutture.

Regolamento Appalti: di cosa si occupa

Il Regolamento contiene disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice Appalti, delle linee guida e dei decreti già adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli:

Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (RUP);
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • g) collaudo e verifica di conformità;
  • h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  • i) lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le linee guida cd. “non vincolanti” di cui all’art. 213, comma 2, vertenti sulle materie sopra elencate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

L'iter di approvazione

Entro il 15 dicembre 2019, nelle intenzioni del Ministro De Micheli, la bozza sarà completata. Poi scatterà il lungo iter per l'approvazione del testo/dpr con questi passaggi: 

  • "concerto" del Ministro dell'Economia;
  • parere della Conferenza Stato Regioni; 
  • parere del Consiglio di Stato;
  • parere delle commissioni parlamentari competenti;
  • approvazione finale in Consiglio dei ministri.

Le novità principali

  • semplificazione per gli appalti sotto i 40 mila euro: potranno essere affidati, senza gara, a imprese di fiducia dei funzionari pubblici. Le imprese dovranno possedere davvero solo alcuni dei requisiti autodichiarati e previsti per gli appalti di maggiore importo (in particolare condanne penali e violazione degli obblighi fiscali e contributivi);
  • semplificazione per gli appalti tra i 40 e i 150 mila euro: i funzionari potranno aggiudicare l'appalto dimostrando di aver consultato tre preventivi, da richiedere in forma scritta, anche se "con modalità informale". La verifica sulla bontà dell'offerta ("congruità") è limitata agli aspetti relativi a costi della manodopera e al rispetto della sicurezza;
  • principio di rotazione: possibile deroga al divieto per gli appalti sotto i 5.000 euro (in precedenza il limite era 1.000 euro)
  • incentivi alle imprese più solide: possibilità di scalare le classifiche di qualificazione accedendo ad appalti di importo maggiore rispetto ai diretti concorrenti in base a patrimonio netto, liquidità e redditività (norma che entrerà in vigore solo 1 anno dopo l'entrata in vigore del regolamento);
  • RUP: alleggerimento dei requisiti professionali previsti in base all'importo dei contratti;
  • gare di lavori sul progetto preliminare: in virtù di quanto disposto dal recente DL 32/2019 cd. Sblocca Cantieri (convertito in legge 55/2019), che ha sospeso l'obbligo di bandire le gare su progetto esecutivo fino al 31 dicembre 2020, sarà possibile bandire gli appalti delle opere pubbliche sulla base di un semplice progetto di massima. L'art.143 del Regolamento dispone che la "stipulazione del contratto debba avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara". Anche dopo l'approvazione del progetto definitivo, il progettista delle tavole esecutive può chiedere "studi o indagini di maggior dettaglio o verifica verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara", senza oneri per il committente.

IL TESTO DELLA SECONDA BOZZA DEL REGOLAMENTO APPALTI (28 NOVEMBRE 2019) E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

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