Regolamento edilizio tipo, si parte: scattano le tempistiche
Pubblicata in Gazzetta l'Intesa tra Governo, regioni e comuni sullo schema di regolamento edilizio tipo. Quarantadue definizioni standard, 180 giorni di tempo per recepire da parte delle regioni e altri 180 per i comuni, che possono procedere in autonomia se le regioni latitano
Pubblicata in Gazzetta l'Intesa tra Governo, regioni e comuni sullo schema di regolamento edilizio tipo. Quarantadue definizioni standard, 180 giorni di tempo per recepire da parte delle regioni e altri 180 per i comuni, che possono procedere in autonomia se le regioni latitano
Il regolamento edilizio tipo (che 'una volta' si faceva chiamare 'unico') entra ufficialmente in vigore con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016, dell'Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni raggiunta in sede di Conferenza Unificata.
Le 42 definizioni uniformi (contenute nell’Allegato A), trattano in pratica tutte quelle comuni, dalla “superficie netta alla “superficie utile”, dal “soppalco” alla “sagoma”, oppure anche solo “l’altezza dell'edificio”.
L’Allegato B elenca invece 118 norme statali che hanno un impatto sull'edilizia: nel nuovo regolamento comunale, in ogni caso, qualsiasi norma statale viene richiamata esclusivamente attraverso il rinvio all'Allegato B.
Regolamento edilizio tipo: le particolarità
Il regolamento edilizio tipo si articola in due parti:
- Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia;
- Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia.
Tra i principi generali, sono compresi la definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, le procedure da seguire per ottenere e depositare i titoli abilitativi, la modulistica unificata completa di elaborati da allegare, i requisiti generali delle opere edilizie, cioè limiti di altezza, densità e distanze tra edifici, le regole per gli immobili vincolati.
Le disposizioni regolamentari comunali contengono invece le procedure interne, le norme su qualità, sostenibilità e requisiti tecnici complementari. In ogni caso, gli da perseguire riguardano semplificazione, igiene pubblica, estetica, incremento della sostenibilità ambientale, superamento delle barriere architettoniche e riqualificazione urbana.
Tempistiche e recepimento
La Regioni hanno 180 giorni (termine massimo) per adeguarsi al regolamento: se lo recepiscono, il comune è a sua volta obbligato ad adottarlo entro i successivi 180 giorni. In assenza di recepimento ufficiale, scaduti i 180 giorni, le definizioni uniformi e le norme sovraordinate (statali e regionali) “trovano diretta applicazione”.
Se invece le regioni non si adeguano entro la scadenza - ma non sono previste sanzioni - il comune può recepire il regolamento ma non è obbligato a farlo. E, in ogni caso, Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.