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Relazione CAM senza calcoli: l'art. 42 blocca l'approvazione del progetto

La Relazione CAM di Progetto smette di essere un testo copia-incolla: dal 2 febbraio 2026 il D.M. 24 novembre 2025 la trasforma in documento con calcoli obbligatori, verificabile ex art. 42 D.Lgs. 36/2023, pena il blocco del progetto e rischi sui finanziamenti PNRR.

La Relazione CAM di Progetto documenta, negli appalti pubblici, la conformità dell'opera ai Criteri Ambientali Minimi. Finora redatta come testo copiato da database precompilati, priva di calcoli e di legame con computo e capitolato. Il D.M. 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), in vigore dal 2 febbraio 2026, la trasforma in elaborato con calcoli obbligatori — % riciclato, EPD, matrice DNSH — verificabile ex art. 42 D.Lgs. 36/2023, pena il blocco del progetto. L'articolo ricostruisce responsabilità di RUP e D.L. e propone uno strumento operativo per progettisti, imprese e PA.


Perché il copia-incolla nella Relazione CAM è oggi una non conformità "rilevabile"

Su 2.847 gare pubbliche monitorate a livello nazionale, nessuna raggiunge la soglia di "Conformità Adeguata" sui Criteri Ambientali Minimi (CAM): il punteggio medio dell'Indice di Controllo CAM (ICC) è 39,2 su 96 (Osservatorio Cam, 2025).

Il 22,6% dei bandi non applica i CAM; il 78% delle stazioni appaltanti non monitora l'attuazione degli acquisti verdi; solo l'8% dispone di una figura dedicata al GPP (Forum Compraverde BuyGreen, 2025).

Questi dati fotografano un sistema in cui la Relazione di Sostenibilità, la Relazione CAM di Progetto e le Relazioni CAM dell'Impresa sono storicamente prodotte come documenti narrativi, paralleli al processo costruttivo, privi di legame operativo con computo, specifiche e direzione dei lavori.

Il D.M. 24 novembre 2025 — CAM Edilizia in vigore dal 2 febbraio 2026 — e l'architettura del D.Lgs. 36/2023 (artt. 42, 57, Allegato I.7 art. 11) hanno strutturato un quadro in cui il copia-incolla non è più un'imprecisione qualitativa: è una non conformità rilevabile, con responsabilità professionali, penali contrattuali e rischio di blocco dei finanziamenti PNRR.

Il presente contributo analizza le tre tipologie documentali, le evidenze storiche e normative che ne determinano la criticità, e propone un cambio di paradigma: dalla Relazione all'Asseverazione Tecnica di Sostenibilità, con uno strumento operativo di gate execution integrato nel Piano di Qualifica Ambientale (PQA) di cantiere.

Perché la Relazione di Sostenibilità è rimasta un adempimento formale: i dati 2025

Negli appalti di lavori la criticità del “copia-incolla” di cui si parlerà appresso assume un rilievo maggiore rispetto all'edilizia privata, perché il progetto posto a base di gara diviene matrice della concorrenza, del prezzo, dell'offerta tecnica e della successiva contabilità.

Se i requisiti di Sostenibilità sono formulati in modo generico, non misurabile o non collegato alle voci di computo, il vizio si propaga: altera la comparabilità delle offerte, impedisce al verificatore di progetto di controllare l'effettività della prescrizione, non consente al Direttore dei lavori di distinguere la fornitura conforme da quella non conforme e rende fragile l'applicazione di penali o contestazioni in corso d'opera.

La dottrina prevalente, dopo il D.Lgs. 36/2023 e il correttivo 209/2024, legge, tra gli altri, i CAM come obblighi minimi di conformazione della domanda pubblica e non come semplici criteri reputazionali: la stazione appaltante non deve solo “richiamarli”, ma deve selezionare i criteri pertinenti, tradurli in specifiche verificabili, indicare i mezzi di prova e coordinare le clausole ambientali con il capitolato speciale e con la contabilità dei lavori. Si parte sempre dalla elazione di sostenibilità ancora oggi un mistero "gaudioso".

Nella cultura tecnica degli appalti pubblici italiani, la Relazione di Sostenibilità — e più in generale i documenti CAM — hanno occupato per anni una posizione paradossale: obbligatori per norma, irrilevanti per prassi.

La spiegazione non risiede nella cattiva volontà dei professionisti, ma in un'inerzia strutturale che ha radici profonde nella stessa architettura istituzionale del settore.

Il 78% delle stazioni appaltanti non monitora l'attuazione degli acquisti verdi. Il 52% dichiara carenze formative specifiche. Il 46% segnala la complessità nella stesura dei bandi con requisiti ambientali. Solo l'8% degli enti ha una figura dedicata al GPP (Green Public Procurement) nell'organigramma (Forum Compraverde BuyGreen, 2025). In questo contesto, la Relazione di Sostenibilità nasce già come adempimento e muore come tale: firmata, archiviata, mai verificata.

La prassi del "copia-incolla" è il sintomo più visibile di questa inerzia, ma non la causa. La causa è sistemica: la sostenibilità è stata a lungo percepita come un costo burocratico aggiuntivo — un testo da allegare, non uno strumento da abitare.

I software di redazione dei capitolati hanno reso questa deriva ancora più comoda, offrendo database precompilati con le diciture CAM standard pronte per l'esportazione in blocchi. Il progettista esporta il blocco, lo incolla nel documento, lo firma. Il documento nasce già disallineato dalla realtà costruttiva specifica dell'opera: non verifica se il mercato locale offra quei materiali, non controlla se le percentuali di riciclato dichiarate siano compatibili con il calcolo strutturale, non contempla la catena di custodia delle forniture.

Questi dati non descrivono un'eccezione: descrivono la norma. E la norma, dal 2 febbraio 2026, ha smesso di essere tollerabile sul piano giuridico.

Infografica dati CAM: 0 gare su 2.847 conformi, ICC 39,2/96, 78% SA senza monitoraggio, 8% con referente GPP
0 gare su 2.847 raggiunge la soglia CAM adeguata: ICC medio 39,2/96. (Fonte: Osservatorio CAM 2025)

D.Lgs. 36/2023 e D.M. 24 novembre 2025: dal CAM volontario all'obbligo verificabile

Il D.Lgs. 36/2023 — Codice dei Contratti Pubblici — ha poi costruito l'architettura normativa in cui la sostenibilità diventa condizione strutturale della commessa, non requisito accessorio.

L'art. 57, comma 2, stabilisce l'obbligatorietà dei CAM in tutti i bandi di gara e nei contratti.

L'art. 42 disciplina la verifica dei progetti e consente all'organismo di verifica di accertare la conformità degli elaborati tecnici alle specifiche contrattuali, incluse quelle ambientali.

L'Allegato I.7, all'art. 11, chiede la Relazione di sostenibilità dell'opera come documento articolato in sezioni dalla lettera a) alla i) , con contenuti tecnici che richiedono calcoli, misurazioni e certificazioni.

In tale contesto si inserisce il D.M. 24 novembre 2025: comprenderne il salto qualitativo introdotto richiede di ricostruire il percorso che ha trasformato la Relazione di Sostenibilità da documento discrezionale a prescrizione cogente, verificabile in sede di controllo ex art. 42 D.Lgs. 36/2023.

Il D.M. 24 novembre 2025 — CAM Edilizia — è il punto di svolta tecnico: entrato in vigore il 2 febbraio 2026, introduce tre cambiamenti strutturali rispetto alla disciplina precedente:

  • la Relazione CAM di Progetto non è più un documento opzionale o riassuntivo, ma parte integrante del fascicolo di gara già al livello di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE);
  • i criteri sui materiali richiedono calcoli matematici precisi secondo formule normate nel decreto stesso, non semplici dichiarazioni;
  • il modello ministeriale di Relazione CAM di progetto pubblicato dal MASE prevede sezioni con campi obbligatori, che non possono essere compilati con testo generico precompilato...ma facile nel Copia Incolla.

Tab. 1 – Architettura normativa di riferimento: da obbligo generico a verifica puntuale.

Fonte normativa
Contenuto rilevante
Effetto sulla Relazione CAM
D.Lgs. 36/2023, art. 57 co. 2
Obbligatorietà CAM in tutti i bandi e contratti
La relazione CAM è requisito di gara, non allegato facoltativo
D.Lgs. 36/2023, art. 42
Verifica dei progetti da parte di organismo terzo
Non conformità CAM approvazione progetto
=
blocco
D.Lgs. 36/2023, All. I.7, art. 11
Relazione di sostenibilità dell'opera (lett. a-i)
Sezioni tecniche richiedono calcoli WLC, LCA, DNSH
D.M. 24/11/2025 (CAM Edilizia)
Nuovi CAM Edilizia, vigore dal 02/02/2026
Formula calcolo riciclato; EPD obbligatorie; PFTE con relazione CAM
Reg. (UE) 2020/852
(Tassonomia)
Principio DNSH — 6 obiettivi ambientali
Matrice DNSH obbligatoria nella Relazione di Sostenibilità
Reg. (UE) 2021/241 (RRF — PNRR)
Condizionalità finanziamenti
ambientale
per
Errori DNSH = rischio blocco finanziamenti PNRR
Sentenza CdS n. 1170/2026
Termini e momenti di verifica CAM in fase di gara ed esecuzione
Verifica CAM obbligatoria sia in gara sia in corso d'opera

INTEGRAZIONE - Tab. 1-bis: architettura corretta per i lavori pubblici

Fonte
Presidio effettivo nel lavoro pubblico
Effetto operativo
Art. 41 e Allegato I.7 D.Lgs. 36/2023
Definiscono i livelli e i contenuti della progettazione, inclusa la Relazione di sostenibilità dell'opera nel PFTE e gli elaborati ambientali pertinenti.
La sostenibilità entra nel progetto, non solo nella lex specialis.
Art. 57, comma 2
Obbliga a inserire almeno specifiche tecniche e clausole contrattuali CAM nella documentazione progettuale e di gara.
Il CAM deve essere tradotto in prescrizione misurabile e in mezzo di prova.
Art. 108, commi 4 e 5
Rileva per i criteri di aggiudicazione e per la valorizzazione dei criteri premianti ambientali.
Non disciplina i SAL: orienta la gara e la qualità dell'offerta.
Art. 42
Verifica preventiva della progettazione rispetto alla normativa vigente e alle specifiche di contratto.
La non conformità CAM può impedire validazione/approvazione del progetto se incide sui requisiti progettuali.
Artt. 114-115 e Allegato II.14
Direzione, controllo tecnico-contabile e contabilità dei lavori.
La D.L. controlla materiali, lavorazioni, documenti e quantità contabilizzabili.
Art. 116
Collaudo e verifica finale dell'opera.
Il fascicolo CAM diviene evidenza a supporto del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
Art. 126 e art. 122
Penali e risoluzione del contratto.
Le conseguenze sanzionatorie richiedono clausole chiare, contestazione e proporzionalità.

Il flusso normativo che emerge da questa tabella restituisce una logica precisa: ogni documento — Relazione di Sostenibilità, Relazione CAM di Progetto, Relazioni CAM dell'Impresa — non vive da solo, ma è il nodo di un sistema di controllo che inizia con il progetto ( in realtà sin dalla programmazione) e si chiude con il collaudo.Trattare uno qualunque di questi nodi come un adempimento burocratico disgiunto significa rompere la catena.

Il principio DNSH (Do No Significant Harm), introdotto dal Regolamento (UE) 2021/241 per i fondi PNRR e codificato nella Tassonomia UE (Reg. 2020/852), aggiunge una dimensione ulteriore: la condizionalità finanziaria. Un'opera pubblica finanziata con fondi PNRR che non superi il vaglio DNSH perde il diritto al finanziamento.

La Relazione di Sostenibilità è il documento che deve attestare il superamento di questo vaglio. Un copia-incolla in questa sede non è più un'imprecisione professionale: è un rischio di restituzione dei fondi.

Timeline normativa CAM Edilizia: D.Lgs. 36/2023, D.M. 24 novembre 2025, art. 42 e 108, Sentenza CdS n. 1170/2026
Dal D.Lgs. 36/2023 al D.M. 24/11/2025, fino alla Sentenza CdS n. 1170/2026: la timeline normativa CAM Edilizia. (R. Maida-P. Gianforte)

Relazione di Sostenibilità, Relazione CAM di Progetto, Relazioni CAM Impresa: differenze e criticità

Le relazioni sugli aspetti ambientali negli appalti pubblici non costituiscono un documento unico: si articolano in tre tipologie distinte per soggetto redattore, fase del processo e destinatario. Ognuna ha una propria storia di criticità, e ognuna è investita in modo specifico dalla svolta normativa del 2025-2026.

Relazione di Sostenibilità dell'opera (art. 11 Allegato I.7): contenuti e limiti

La Relazione di sostenibilità dell'opera di cui all'art. 11 dell'Allegato I.7 non coincide con la Relazione CAM di progetto.

La prima è elaborato proprio del PFTE e, salvo diversa motivata determinazione del RUP, deve leggere l'intervento in chiave ambientale, sociale ed economica: contributo agli obiettivi ambientali UE, ciclo di vita, carbon footprint, LCA ove applicabile, consumo energetico e fonti, resilienza climatica, tutela del lavoro dignitoso lungo la filiera, coerenza con le strategie territoriali e con i costi dell'opera nel ciclo di vita.

Nella prassi dei lavori pubblici è opportuno che il RUP richieda già nel DIP una matrice di impostazione della sostenibilità, ma la Relazione di sostenibilità diviene tecnicamente controllabile nel PFTE, dove deve essere coerente con alternative progettuali, quadro esigenziale, prime scelte materiche, quadro economico e obiettivi di manutenzione e gestione.

La Relazione di Sostenibilità — richiesta dall'art. 11 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 — dovrebbe quindi definire gli obiettivi macro-ambientali dell'opera delineati fin dalla fase del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) o del PFTE.

Nella prassi, si riduce a una dichiarazione d'intenti generica: "l'opera perseguirà i massimi standard di efficienza energetica e di compatibilità ambientale con l'ambiente circostante".

Le cause di questa deriva sono tre.

  1. Prima: l'assenza di metriche vincolanti nelle versioni precedenti della disciplina consentiva di redigere la relazione senza indicatori quantificabili — nessuna soglia di carbonio incorporato, nessun target di risparmio energetico verificabile, nessun indice LCA di riferimento.
  2. Seconda: l'asimmetria di competenze tra progettisti e stazioni appaltanti faceva sì che i validatori non disponessero degli strumenti tecnici per rilevare se i target dichiarati fossero reali o frutto di greenwashing testuale.
  3. Terza: l'assenza di presidi interni nelle SA (solo l'8% ha un referente GPP) rendeva il controllo meramente formale.

Con il recepimento pieno della Tassonomia UE e del principio DNSH, la Relazione di Sostenibilità deve oggi contenere matrici di conformità specifiche per ciascuno dei sei obiettivi ambientali europei:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici,
  2. adattamento ai cambiamenti climatici,
  3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine,
  4. transizione verso l'economia circolare,
  5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento,
  6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un'omissione su uno qualsiasi dei sei obiettivi può comportare il rifiuto del finanziamento in sede di audit europeo.

Relazione CAM di Progetto: calcolo % riciclato ed EPD obbligatorie

È il documento con cui il progettista dimostra l'integrazione dei CAM negli elaborati grafici, nelle specifiche tecniche del capitolato e nei computi ambientali. Il D.M. 24 novembre 2025 ne ha trasformato radicalmente la natura: non è più un testo illustrativo allegato al progetto, ma un documento strutturato con sezioni obbligatorie, campi da compilare con dati specifici dell'opera e calcoli matematici prescritti dal decreto stesso.

Il punto più critico è il calcolo del contenuto di materia recuperata o riciclata.

Il D.M. 24/11/2025 prevede una formula esplicita che richiede: la percentuale in peso del contenuto di riciclato di ogni singolo materiale, il peso totale del materiale nell'opera, la certificazione del produttore (EPD — Environmental Product Declaration — o equivalente) come documento di prova.

Questi dati non possono essere "copiati e incollati" da un template: devono essere calcolati sull'opera specifica, con i materiali specifici previsti in progetto.

Soprattutto negli appalti più complessi e dai controlli più difficoltosi la mancanza di integrazione con il modello BIM è il principale fattore abilitante della prassi del copia-incolla: la Relazione di Sostenibilità e CAM viaggiano su un binario testuale parallelo (Word/PDF) anziché essere il risultato dell'estrazione automatica degli attributi EPD e delle percentuali di riciclato inseriti negli oggetti del modello informativo. Finché BIM e Relazione Sostenibilità e CAM resteranno su binari separati, l'inerzia documentale continuerà indipendentemente dagli obblighi normativi.

Relazioni CAM dell'Impresa: tracciabilità e penali contrattuali

E’ la documentazione che l'appaltatore produce al Direttore dei Lavori e all'Ispettore di Cantiere per dimostrare che i materiali posati corrispondono ai criteri ambientali richiesti. Si compongono di: schede di qualifica dei materiali in ingresso, piani di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, documentazione di tracciabilità della filiera (certificazioni FSC/PEFC per il legno strutturale, EPD per i materiali soggetti a CAM, certificati di catena di custodia per il contenuto di riciclato).

Nella prassi, questi documenti non nascono come flusso continuo durante l'avanzamento dei lavori: vengono confezionati "a posteriori" in vista del collaudo o dell'emissione dei SAL. Chi li redige — spesso un consulente esterno o l'ufficio gare dell'impresa — è strutturalmente disconnesso da chi acquista e posa materiali in cantiere (capocantiere, subappaltatori). Il risultato è una rincorsa burocratica a reperire schede tecniche e certificazioni dai fornitori, spesso accettando documentazione non perfettamente conforme pur di chiudere la contabilità.

Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto un meccanismo di presidio diretto: la mancata presentazione o la non conformità delle relazioni CAM dell'impresa comporta penali contrattuali specifiche previste dal disciplinare di gara, la sospensione della contabilizzazione della quota parte non tracciata nel SAL corrente, e — in caso di inadempimento reiterato — la risoluzione del contratto ex art. 122 D.Lgs. 36/2023. La relazione dell'impresa non è più un verbale narrativo: è un inventario legale delle responsabilità.

Tab. 2 – Confronto tra prassi storica e obblighi normativi attuali per le tre tipologie di Relazione CAM.

Tipologia
Prassi storica
Obbligo normativo attuale
Rischio in caso di difformità
Relazione di Sostenibilità
Dichiarazione generica di intenti; nessuna metrica vincolante
Matrici DNSH per 6 obiettivi UE; indicatori LCA/WLC; verifica Tassonomia
Blocco finanziamenti; rigetto del vaglio DNSH in audit europeo
Relazione CAM di Progetto
Copia-incolla da database software; testo generico senza calcoli specifici
Calcolo % riciclato per formula DM; EPD allegate; sezioni obbligatorie MASE
Non conformità ex art. 42 D.Lgs. 36/2023; blocco iter approvativo; resp. progettista
Relazioni CAM Impresa
Confezionate a posteriori; produttore ≠ gestore cantiere
Schede qualifica preventive; tracciabilità continua; SAL condizionati
Sospensione SAL; penali contrattuali; risoluzione contratto ex art. 122 D.Lgs. 36/2023

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FAQ TECNICHE: Relazione CAM Edilizia 2025, obblighi, calcoli e responsabilità RUP

Che cos'è la Relazione CAM di Progetto e in cosa si distingue dalla Relazione di Sostenibilità?

La Relazione CAM di Progetto è il documento con cui il progettista dimostra l'integrazione dei Criteri Ambientali Minimi negli elaborati grafici, nelle specifiche di capitolato e nei computi.

La Relazione di Sostenibilità dell'opera (art. 11, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023) è invece elaborato proprio del PFTE, con lettura ambientale, sociale ed economica dell'intervento. Non coincidono: la prima è tecnico-operativa, la seconda è di inquadramento strategico.

In quali fasi dell'appalto si applicano questi documenti?

Dalla programmazione (DIP) al PFTE, dal progetto esecutivo fino all'esecuzione e al collaudo. Il D.M. 24/11/2025 rende la Relazione CAM di Progetto parte integrante del fascicolo di gara già al livello di PFTE, mentre il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC/PQA) presidia la fase esecutiva sotto il controllo della Direzione Lavori.

Quali norme disciplinano l'obbligo?

D.Lgs. 36/2023, art. 57 comma 2 (obbligatorietà CAM in bandi e contratti); art. 42 (verifica dei progetti); Allegato I.7 art. 11 (Relazione di sostenibilità); art. 32 comma 5 Allegato I.7 (contenuti ambientali del progetto esecutivo). A questi si affianca il D.M. 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), in vigore dal 2 febbraio 2026. 

Quali vantaggi offre il passaggio a un documento strutturato con calcoli obbligatori?

Riduce il rischio di blocco in fase di verifica ex art. 42, rende comparabili le offerte in gara, consente alla Direzione Lavori di distinguere fornitura conforme da non conforme e protegge dal rischio di revoca dei finanziamenti PNRR in caso di violazione del principio DNSH.

Come si traduce operativamente in fase di progettazione e cantiere?

In progettazione, tramite calcolo della percentuale di materia riciclata secondo formula del D.M. 24/11/2025 ed EPD allegate per ogni materiale. In cantiere, tramite Scheda di Qualifica Materiale (SQM) approvata dalla D.L. prima di ogni posa e registro di tracciabilità aggiornato ad ogni SAL, secondo il Criterio 2.5.1 del decreto.

Quali controlli e verifiche periodiche sono richiesti nel tempo?

La Direzione Lavori esercita un presidio su tre livelli: controllo preventivo (approvazione PAC prima dell'avvio lavori), controllo in itinere (verifica SQM ed EPD ad ogni consegna, monitoraggio mensile e ad ogni SAL) e controllo conclusivo in sede di collaudo, con eventuale campionamento in laboratorio accreditato.

Quali sono gli errori più frequenti da evitare?

Il principale è il copia-incolla di testo generico da database precompilati dei software di capitolato, senza calcoli specifici per l'opera. Altri errori: assenza di collegamento tra Relazione CAM e modello BIM, mancata verifica della disponibilità di mercato dei materiali dichiarati, e presentazione a posteriori delle relazioni CAM dell'impresa, disconnesse dal flusso reale di cantiere.

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