Antincendio
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Resistenza al fuoco delle strutture e compartimentazione, norme prescrittive e prestazionali a confronto

La rilevante opportunità di verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio inerenti alla resistenza al fuoco delle strutture ed alla compartimentazione con l’utilizzo della norma prestazionale D.M. 3 agosto 2015, nuovo Codice di prevenzione incendi

La rilevante opportunità di verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio inerenti alla resistenza al fuoco delle strutture ed alla compartimentazione con l’utilizzo della norma prestazionale D.M. 3 agosto 2015, nuovo Codice di prevenzione incendi 

 

CONCEPT

La progettazione antincendio è sempre stata caratterizzata da norme tecniche prescrittive, contenute nei decreti di prevenzione incendi relativi ad ogni tipologia di attività e dal 2015 da una normativa prestazionale, il D.M. 3 agosto 2015  o Codice di prevenzione incendi, che attraverso un’analisi puntuale del rischio incendio porta ad una serie di soluzioni proprie per ogni singolo progetto.

Le maggiori novità del Codice si possono riscontrare nell’attribuzione della classe di resistenza al fuoco delle strutture (Capitolo S.2) e nella dimensione dei compartimenti antincendio (Capitolo S.3), con la possibilità di utilizzare soluzioni conformi o alternative.

Resistenza al fuoco e compartimentazione

La resistenza al fuoco e la compartimentazione sono misure di protezione passiva: attraverso la prima viene garantita la capacità portante e separante dell’edificio per un tempo determinato, per esempio il tempo necessario all’esodo degli occupanti e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso; con la seconda si assicura che l’incendio non si propaghi alle aree adiacenti a quella di primo innesco, contenendo i prodotti della combustione attraverso elementi che garantiscono la resistenza meccanica, la tenuta dei fumi e l’isolamento termico in caso d’incendio: partizioni orizzontali (solai), partizioni verticali (portanti e/o separanti), porte tagliafuoco ed elementi di protezione degli attraversamenti impiantistici.

Nel dettaglio, come definito dai D.M. 30 novembre 1983 , D.M. 9 marzo 2007  e D.M. 3 agosto 2015, la classe di resistenza al fuoco è l’intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico d’incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione.

Sulla base della normativa le classi di resistenza al fuoco sono: 0, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240. Le caratteristiche di resistenza al fuoco sono definite da sigle come ad esempio R 60, REI 120, EI 30, ecc. in cui le lettere R, E, I, hanno un preciso significato:

  • R = resistenza meccanica conservata efficiente per un numero di minuti di esposizione al fuoco definiti dal numero connesso alla sigla;
  • E = attitudine a impedire il passaggio o la produzione di fuoco o fumo al lato opposto a quello di sviluppo dell'incendio
  • I = isolamento termico atto a ridurre la trasmissione del calore da un lato all'altro della porta ed a mantenere quindi entro limiti prefissati – circa 150 °C – la temperatura della superficie investita.

Per compartimento antincendio si intende parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.

Norme prescrittive

L’approccio prescrittivo consiste nell’applicazione di regole tecniche al fine dell’ottenimento della sicurezza antincendio. Una metodologia semplice, standardizzata attraverso la quale il progettista redige la soluzione progettuale applicando puntualmente tutte le indicazioni della norma.

Il professionista quindi non è tenuto a effettuare una valutazione del rischio incendio, implicitamente effettuata a monte dal legislatore, ma deve solo verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento per l’attività in esame. L’unica soluzione, nel caso in cui non possano essere rispettati uno o più punti della norma prescrittiva è ricorrere alla deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. 151/2011, che viene vagliata dalla Direzione Regionale.

Con riferimento specifico alle prestazioni di resistenza al fuoco e compartimentazione, questa impostazione si traduce in una serie di prescrizioni circa il grado di resistenza e la superficie massima di compartimento.

Ad esempio, il D.M. 22 febbraio 2006  recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” recita al punto 5.1 inerente la resistenza al fuoco che le strutture ed i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI secondo quanto riportato:

  • piani interrati: R e REI/EI 90;
  • edifici di altezza antincendi inferiore a 24 m: R e REI/EI 60;
  • edifici di altezza antincendi compresa tra 24 e 54 m: R e REI/EI 90;
  • edifici di altezza antincendi oltre 54 m: R e REI/EI 120.

Mentre per la compartimentazione, il decreto stabilisce al punto 5.3 che gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti, anche su più piani, di superfici non eccedenti quelle indicate nella seguente tabella.

Tabella riportante le superfici massime di compartimento tratta dal D.M. 22 febbraio 2006
Figura 1 – Tabella riportante le superfici massime di compartimento tratta dal D.M. 22 febbraio 2006

Non vi è quindi per il progettista la possibilità attraverso misure compensative o alternative di diminuire la resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti; questo porta, nel caso in cui l’edificio adibito ad uffici non garantisse quanto richiesto in materia di resistenza al fuoco, di procedere o con una richiesta di deroga, come sopra descritto, o in alternativa effettuando onerose lavorazioni edili di placcaggio o verniciatura degli elementi strutturali e di separazione.

Norme prestazionali

L’approccio prestazionale consiste in una progettazione più complessa in quanto non vi è una normativa prescrittiva e quindi rigida da seguire, il professionista ha maggiore libertà e versatilità “cucendo” un progetto su misura per ogni attività.

Il tutto parte dall’analisi dei profili di rischio che elabora il progettista, attribuendo un valore per il rischio vita, beni e ambiente; la norma prestazionale (D.M. 3 agosto 2015 e relative RTV) prevede la possibilità di utilizzare soluzioni conformi o alternative a discrezione del tecnico:

• Le soluzioni conformi prevedono l’applicazione delle indicazioni proposte nei pertinenti paragrafi della strategia antincendio in relazione ai profili di rischio individuati.

Per esempio: massima lunghezza d’esodo pari a 60 m;

• Le soluzioni alternative consentono al progettista di proporre specifiche soluzioni, anche diverse da quelle indicate nei paragrafi della strategia antincendio, dimostrando il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio: applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo supportati da specifiche di prova, metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

Per esempio: massima lunghezza d’esodo pari a 100 m (superiore alla massima lunghezza consentita dalla soluzione conforme) in quanto si dimostra con le metodologie dell’ingegneria antincendio che per tutto il tempo necessario all’esodo degli occupanti il fumo non scende al di sotto di 2 m e non supera i 200 °C, generando un irraggiamento dannoso per le persone.

Quanto sopra porta ad una progettazione moderna e flessibile che permette di adeguare molte attività esistenti considerando le misure di protezione passiva e attiva realmente necessarie ed efficaci per ogni singola attività, con rilevanti benefici in termini di costi di realizzazione o adeguamento dell’opera.

Sia per la resistenza al fuoco che per la compartimentazione (come per tutte le misure antincendio), il Codice fornisce livelli di prestazione calibrati in funzione del rischio caratteristico dell’attività, del carico di incendio in essa presente, degli affollamenti previsti e delle altre peculiarità del fabbricato in esame, consentendo inoltre l’applicazione di soluzioni alternative.

 Tabella S.2-3 riportante la classe minima di resistenza al fuoco di soluzioni conformi per livello III di prestazione, tratta dal D.M. 3 agosto 2015
Figura 2 – Tabella S.2-3 riportante la classe minima di resistenza al fuoco di soluzioni conformi per livello III di prestazione, tratta dal D.M. 3 agosto 2015
 Tabella S.3-4 riportante le massime superficie lorda dei compartimenti in mq, tratta dal D.M. 3 agosto 2015
Figura 3 – Tabella S.3-4 riportante le massime superficie lorda dei compartimenti in mq, tratta dal D.M. 3 agosto 2015

Nelle regole tecniche verticali all’interno del Codice possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle conformi dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività, ma l’impostazione generale della progettazione antincendio rimane la medesima.

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