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Responsabilità: l'appaltatore risponde anche degli errori del progettista

Cassazione: l'appaltatore, anche se realizza un progetto altrui, deve rispettare le regole dell'arte ed è responsabile degli errori di progettazione e direzione dei lavori

L'appaltatore è responsabile anche in caso di ingerenza del committente, "cosicché la responsabilità dell’appaltatore, con il conseguente obbligo risarcitorio, non viene meno neppure in caso di vizi imputabili ad errori di progettazione o direzione dei lavori, ove egli, accortosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunziato al committente manifestando formalmente il proprio dissenso, ovvero non abbia rilevato i vizi pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia ed alla capacità tecnica da lui esigibili nel caso concreto".

E' quanto affermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20214/2017 del 21 agosto, che ha condannato un'impresa appaltatrice per i danni a una struttura edilizia realizzata in modo non corretto. Non sussiste, quindi, concorso di colpa tra committente e appaltatore, ma responsabilità diretta dell'appaltatore.

Di fatto, l'eventuale incongruità deve palesarsi in modo chiaro al committente, al progettista e al direttore dei lavori, con dissenso manifestato in forma esplicita (scritto o dimostrabile tramite testimoni) prima di procedere all'esecuzione. Se non c'è questo dissenso, l'appaltatore è corresponsabile dei danni perché non si è accorto - colpevolmente - delle problematiche.

Si rientra quindi nell'ambito della "diligenza qualificata" dell'appaltatore, 'normata' dall'art.1176 comma 2 del Codice civile, secondo cui l’appaltatore è tenuto a realizzare l’opera a regola d’arte con diligenza qualificata.