Ricostruzione post-sisma nei comuni terremotati 2016-2017: arrivano 100 milioni di euro! La ripartizione
Il decreto del MIT del 6 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta, reca il riparto delle risorse per interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi degli anni 2016-2017 e la definizione dei criteri per il finanziamento degli interventi e le modalità attuative e di monitoraggio del programma di ricostruzione post-sisma
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre, il decreto del MIT del 6 luglio 2020 che approva, ai sensi del punto 5.3 della delibera CIPE del 22 dicembre 2017, n. 127, la ripartizione delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera q) della legge 457/1978, pari a 100 milioni di euro, giacenti sul fondo M del conto corrente n. 20127 «Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali» gestito da Cassa depositi e prestiti, destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016, del 18 gennaio 2017 e del 21 agosto 2017.
Nello specifico:
Regione Lazio | 19.520.000 |
Regione Campania | 8.000.000 |
Regione Lazio | 12.091.272,55 |
Regione Marche | 49.817.539,57 |
Regione Umbria | 10.571.187, 88 |
Interventi: ubicazione, tempistiche di avvio lavori, scelta interventi
Gli interventi da realizzare prioritariamente con i fondi di cui al presente decreto sono quelli individuati dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati nell'allegato 1 e quelli della Regione Campania indicati nell'allegato 2.
Per gli interventi già individuati, i soggetti attuatori (cioè i comuni) comunicano, entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Codice unico di progetto (CUP) alla regione di rieferimento e al MIT.
Le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:
- le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato;
- la data di avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori pena decadenza dal finanziamento;
- il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al decreto.
Per gli ulteriori interventi da finanziare sulle risorse disponibili ai sensi del precedente art. 1, le regioni comunicano, entro duecentoquaranta giorni dall'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, al MIT, a pena di decadenza del finanziamento:
- il comune di localizzazione,
- la denominazione dell'intervento,
- il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP);
- il costo finale, la quota di finanziamento assegnato e, ove necessario, le modalita' di copertura aggiuntiva;
- le modalita' e i tempi attuativi di ciascun intervento desunti dal progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato;
- la data ultima ammissibile di inizio lavori pena decadenza dal finanziamento;
- il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni indicate dal punto 1.1 dell'allegato 3 al presente decreto.
La scelta degli interventi e' effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 4), 6), 7), 8) e 9) del punto 2.1 lettera a) della delibera CIPE n. 127/2017 riportati nelle premesse del presente decreto, ferma restando la facolta' di applicazione, da parte dei soggetti attuatori, delle altre prescrizioni previste dal citato punto 2.1 lettera a).
Ciascun progetto definitivo, per il quale e' stata accertata la fattibilita' tecnica ed economica di cui ai precedenti commi 2 e 3, e' approvato dalla regione corredato dagli atti necessari alla sua celere realizzazione, della indicazione delle rispettive fasi attuative e dai tempi di collaudo.