Ricostruzioni post sisma con modello unico: arriva il nuovo Codice della Ricostruzione
Nel nuovo DDL delega, tra l'altro, sono previsti un modello unico per le ricostruzioni post-sisma, la riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello, l'istituzione dello “stato di ricostruzione”
Il Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2022 ha esaminato e 'dato il via' ad un disegno di legge - che ha un suo iter preciso, lungo ben 18 mesi - che delega il Governo a redigere il "Codice della ricostruzione", un decreto legislativo che definisca un quadro normativo uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di protezione civile nei territori colpiti da eventi sismici, tenendo conto delle particolarità dei territori.
Codice della Ricostruzione post-sisma: le linee direttrici
L'obiettivo è costruire un modello esportabile e che assicuri stabilità e sviluppo nei territori, evitando anche che, a causa dei lunghi tempi di ricostruzione, i territori oggetto di sismi subiscano un effetto ‘spopolamento’ che, ad esempio in alcuni territori del Centro Italia ha raggiunto, ormai, livelli preoccupanti.
Pertanto, questi sono alcuni dei punti principali sui quali si articola il ddl delega:
- la predisposizione di un modello unico per le ricostruzioni post-sisma;
- la riorganizzazione di funzioni e competenze con una governance multilivello;
- l'istituzione dello “stato di ricostruzione” e dell'ufficio speciale per la ricostruzione;
- la conferma delle deroghe al codice appalti.
Il nuovo modello unico per la ricostruzione
Il nuovo modello dovrà prevedere l'attribuzione delle funzioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte, Stato, regioni, province autonome ed enti locali, distinguendo fra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa, nonché differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri.
Quali interventi? Ricostruzione pubblica e privata
Gli interventi di ricostruzione - si precisa - devono essere volti all'adeguamento o miglioramento sismico degli immobili e delle infrastrutture danneggiati e alla messa in sicurezza dei territori tramite interventi di mitigazione del rischio, favorendo la ripresa dal punto di vista economico, sociale e culturale dei territori colpiti.
I processi di ricostruzione dovranno riguardare non solo il patrimonio abitativo pubblico e privato, ma anche lo sviluppo e il rilancio del tessuto economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici.
In relazione alla ricostruzione pubblica, saranno individuati gli interventi prioritari e siano definite le modalità di pianificazione degli interventi di ricostruzione delle opere, degli edifici e degli immobili dichiarati di interesse storico artistico, per evitare di ritardare gli interventi di ricostruzione e di disperdere risorse economiche.
Considerata la vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, per tutelare dai rischi economici connessi ai terremoti, il Governo potrà decidere di introdurre un sistema di indennizzabilità delle conseguenze dei terremoti, attraverso forme di assicurazione per gli immobili situati in zona sismica.
Il ruolo dei commissari straordinari
Il testo (bozza) ribadisce anche la possibilità di nominare Commissari straordinari se gli eventi sismici colpiscono territori anche di regioni diverse e il processo di ricostruzione risulti complesso.
In questo caso il Codice dovrà definire i criteri e i presupposti per la nomina dei medesimi Commissari.
Il nuovo "stato di ricostruzione"
Viene anche introdotto un nuovo “stato di ricostruzione di rilievo nazionale”, durante il quale può essere attribuita al Capo della struttura di missione o ai Commissari straordinari, se nominati, il potere di ordinanza che potrà esplicarsi anche in deroga al codice dei contratti pubblici, in osservanza però ai principi generali e UE.
Nello stato di ricostruzione dovranno essere disciplinati i termini e le procedure della cessazione e il conseguente passaggio al regime ordinario, prevedendo la definizione delle attività che, all'esito della cessazione dello stato di ricostruzione, si possono espletare in regime ordinario e la possibilità, per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi, di mantenere le contabilità speciali.
Gli Uffici per la ricostruzione? In tutte le regioni interessate
Si prevede inoltre anche l'istituzione, presso ogni regione interessata, di un apposito ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione” e di conferenze di servizi speciali o permanenti.
L'Ufficio speciale per la ricostruzione supporterà quindi i Comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione e nell’istruttoria per la concessione di contributi e adempimenti per la ricostruzione privata, attuerà gli interventi di ricostruzione pubblica delle opere più rilevanti, esercitando la funzione di soggetti attuatori, e supporterà gli interventi volti alla ripresa economica nei territori interessati, assicurati dalla Regione o Provincia autonoma.
LO SCHEMA DI DDL RECANTE "DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL CODICE DELLA RICOSTRUZIONE" E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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