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Rideterminazione delle zone climatiche e aggiornamento dei requisiti energetici: la proposta di legge

L’attuale classificazione delle zone climatiche italiane, basata su dati ormai superati, incide su requisiti energetici, progettazione dell’involucro e gestione degli impianti. Una nuova proposta di legge mira ad aggiornare gradi giorno, requisiti di isolamento e criteri autorizzativi, allineando norme edilizie, comfort indoor ed efficienza energetica alle reali condizioni climatiche del territorio nazionale.

La proposta di legge presentata a settembre 2025 affronta il tema della rideterminazione delle zone climatiche e della revisione dei requisiti energetici degli edifici, oggi fondati su parametri climatici risalenti agli anni Novanta. Alla luce dell’aumento delle temperature medie e dei dati scientifici più recenti, il testo prevede una delega al Governo per aggiornare la classificazione climatica dei comuni e rivedere le regole tecniche per il rilascio dei titoli edilizi. L’obiettivo è rendere la progettazione energetica più coerente con il clima reale, favorendo interventi sostenibili, tecnicamente adeguati e compatibili con gli obiettivi europei di decarbonizzazione.


Il 25 settembre 2025 la deputata Giorgia Andreuzza insieme ad altri parlamentari (Molinari, Cecchetti, Giglio Vigna, Lazzarini, Nisini, Pretto) ha presentato una proposta di legge sul tema della rideterminazione delle zone climatiche del territorio nazionale nonché disposizioni per la revisione delle norme regolamentari concernenti i requisiti di efficienza energetica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e dei titoli edilizi.

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PER SAPERNE DI PIÚ

La proposta di settembre 2025 è di seguito riassunta e commentata.

La proposta di legge nasce dall’esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici alle mutate condizioni climatiche registrate nel territorio italiano negli ultimi decenni. In particolare, l’incremento della temperatura media annuale, con specifico riferimento ai mesi invernali, risulta evidente e statisticamente significativo.

La proposta di legge cita i dati forniti dall’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che mostrano un aumento complessivo di circa 1,7 °C riferito al periodo 1993 al 2022. Dati analoghi sono stati presentati nel 2024 all’interno del Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023” che illustra i principali elementi che hanno caratterizzato il clima nel corso del 2023 e aggiorna la stima delle variazioni climatiche negli ultimi decenni in Italia. La prima parte descrive l’andamento del clima a scala nazionale, la seconda è composta da approfondimenti sul clima a scala nazionale, regionale e locale e sugli eventi idro-meteorologici e meteo-marini più rilevanti del 2023.

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Tale dato conferma un’evoluzione costante verso temperature più miti, rendendo obsoleti molti parametri tecnici alla base della progettazione energetica edilizia e della definizione delle zone climatiche. Uno degli elementi centrali della proposta di legge riguarda la necessaria revisione delle zone climatiche, adottate con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e mai aggiornate sulla base dei dati climatici successivi.

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DPR 412/1993

Il DPR 412/1993 regola i consumi energetici degli edifici, suddividendo l'Italia in sei zone climatiche basate sui gradi-giorno (GG), indipendentemente dalla posizione geografica.
Zona A:
GG <600

Zona B:
600-900.

Zona C
: 901-1.400.

Zona D:
1.401-2.100.

Zona E:
2.101-3.000.

Zona F:
>3.000 (montagne).124

L'Allegato A elenca i comuni per zona, insieme ai periodi e ore massime di accensione riscaldamento, che sono ad esempio per la zona A: 1° dicembre-15 marzo, 6 ore/giorno, per la zona D: 1° novembre-15 aprile e 12 ore e per la zona F (senza limiti).

Oltre alle zone climatiche (art. 2 e Allegato A), il DPR 412/1993 contiene norme complete sulla gestione degli impianti termici per il contenimento dei consumi energetici:

  • Definizioni (art. 1): edificio, impianto termico, manutenzione ordinaria/straordinaria, generatore di calore.
  • Classificazione degli edifici (art. 3): categorie A (ospedali), B (scuole), C (uffici), D (commercio), E (residenze), F (luoghi di culto), G (industria/agricoltura).
  • Temperature massime ambiente (art. 4): 18°C per industriali (+2°C tolleranza); 20°C per altri (+2°C).
  • Requisiti e dimensionamento impianti (art. 5): limiti periodi/ore accensione (varia per zona e tipo impianto), obbligo termoregolatori/programmatori per centralizzati >35 kW.
  • Rendimento minimo generatori (art. 6): limiti per caldaie/gas nuovi/esistenti.
  • Termoregolazione e contabilizzazione (art. 7): obbligatoria per centralizzati, con sonde/programmatori.
  • Fabbisogno energetico e controlli (artt. 8-26): limiti fabbisogno, piani di controllo, rapporti di controllo, ispezioni, sanzioni, allegati tecnici

Nella proposta di legge viene fatto un esempio relativo alla provincia di Venezia (riprendendo il lavoro di ARPAV). Come gran parte della Pianura padana, la provincia di Venezia è attualmente classificata come zona E (2101-3000 gradi giorno). Tuttavia, l’analisi dei dati recenti suggerisce la possibilità di riclassificare molti comuni della medesima provincia come zona D (1401-2100 gradi giorno), con conseguenze rilevanti sulla progettazione edilizia.

Tale revisione produrrebbe, tra gli altri effetti, la riduzione dei requisiti minimi di isolamento termico richiesti per gli edifici, una semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e costi inferiori per i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni, nonché una maggiore sostenibilità economica per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, cosiddetta «Direttiva Case Green», che impone un progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti. È evidente che l’aggiornamento delle zone climatiche non è soltanto un atto tecnico, ma rappresenta anche un atto di verifica scientifica dello stato climatico nazionale, con implicazioni dirette sulle politiche pubbliche, sui piani edilizi, sugli incentivi e sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

L’utilizzo di dati climatici aggiornati e il passaggio a una suddivisione del territorio nazionale in zone climatiche più aderenti alla realtà attuale garantirebbero una riduzione del fabbisogno termico invernale, stimata tra il 10% e il 20%, e risparmi concreti sui materiali e sugli impianti, tra cui:

  • una riduzione fino al 15 per cento dei costi di coibentazione nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni;
  • una riduzione fino al 10 per cento dei costi di impiantistica termica;
  • un risparmio aggregato annuo tra 250 e 400 milioni di euro su scala nazionale.

Tali risparmi diventano strategici per l’attuazione della citata direttiva (UE) 2024/1275 poiché rendono economicamente più accessibile la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica. L’approvazione della proposta di legge rappresenterebbe un passo decisivo verso l’allineamento tra la realtà climatica italiana e il quadro normativo che regola l’efficienza energetica in edilizia. Si tratta di un provvedimento di responsabilità, che si fonda su dati scientifici, rispondendo a una logica di sostenibilità economica e ambientale e consentendo di accelerare gli obiettivi europei di decarbonizzazione attraverso strumenti più efficaci e realistici.

I limiti di orario fissati dal DPR 412/1993 (es. 12 ore/giorno in zona D, 14 in zona E, ecc.) risultano oggi superati per molteplici motivi. Questi sono descritti di seguito:

Clima più mite e più variabile: Come già anticipato nell’introduzione della proposta di legge e nel Rapporto SNPA “Il clima in Italia nel 2023”, le temperature medie invernali sono aumentate e le giornate fredde si concentrano in periodi più brevi e irregolari. Un vincolo rigido per “periodi” e “ore” di accensione non riflette più l’andamento reale del clima: in molte giornate i fabbisogni sono minori, in altre (ondate di freddo brevi ma intense) sarebbero necessari orari più flessibili.

Edifici più efficienti (almeno quelli nuovi e quelli riqualificati): Con coibentazioni delle strutture disperdenti, serramenti performanti e impianti moderni, il fabbisogno di calore di molti edifici è molto più basso di quello previsto dal DPR 412/1993. Limitare le ore di funzionamento ha meno senso dove:

  • l’impianto lavora a bassa temperatura in modo continuo/modulato (sistemi radianti idronici)
  • la stratificazione termica dell’edificio è molto migliore.

La logica non è più “accendo poche ore ad elevate temperature”, ma “accendo più a lungo a potenza ridotta”, potendo così garantire consumi inferiori nonostante più ore di esercizio.

Diffusione di generatori efficienti: Le pompe di calore e le caldaie a condensazione rendono di più se lavorano molte ore a bassa potenza e bassa temperatura di mandata. Un limite formale (es. 12 ore) è in contrasto con la logica tecnica di questi impianti, che andrebbero gestiti per curva climatica e fabbisogno istantaneo, non per “finestra oraria”.

Esigenze effettive degli occupanti (comfort e salubrità)

Spegnere per molte ore può peggiorare il comfort (sbilanciamento tra locali, fenomeni di condensa in alcune zone) senza reali risparmi, mentre mantenere temperature più stabili spesso è legato ad un maggiore comfort termico. Tale aspetto risulta centrale anche nel Nuovo Decreto Requisiti Minimi che pone l’attenzione sul tema comfort e salute.

Possibili conflitti con sistemi smart e “domanda flessibile”: La gestione “intelligente” degli edificiri chiede la possibilità di far lavorare gli impianti quando l’energia costa meno o è più disponibile (rinnovabili) e modulare carico e orari in base a segnali di rete.

Deroghe dei sindaci come “pezza” strutturale: Le continue ordinanze comunali che anticipano o posticipano l’accensione mostrano che la norma nazionale non è più adeguata alle situazioni reali. Quando un sistema ha bisogno di deroghe ricorrenti per funzionare, è segno che andrebbe ripensato alla radice.

 

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