Rinnovabili, nuovi obblighi per edilizia, industria e trasporti: cosa cambia con il D.Lgs 5/2026 dopo la RED III
L’aggiornamento degli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili incide direttamente su progettazione edilizia, impianti termici e pianificazione energetica. Il D.Lgs 5/2026, attuativo della RED III, modifica il quadro del D.Lgs 199/2021, introducendo nuove soglie di copertura FER, semplificazioni autorizzative e un ruolo più ampio per CER, accumuli e integrazione tra energia elettrica e termica.
È in vigore dal 4 febbraio 2026 il nuovo decreto 5/2026 sulla promozione delle energie rinnovabili, a modifica del precedente D.Lgs 199/2021. Il nuovo decreto nasce per il (parziale) recepimento della ultima direttiva europea RED III ed è un tassello importante per lo sviluppo delle rinnovabili, perché introduce nuovi e rilevanti obblighi, modificando anche in parte il precedente quadro giuridico.
L’Unione Europea è sempre stata particolarmente sensibile ai temi del riscaldamento globale, della protezione dell’ambiente e del mercato unico dell’energia. Fra gli obiettivi fortemente condivisi rientrano la decarbonizzazione della produzione energetiche, la sicurezza e la resilienza energetica, un nuovo sviluppo dell’industria e dei trasporti e la creazione di un mercato europeo unico e liberalizzato, con maggiori diritti per i cittadini.
Si sono susseguite diverse direttive europee, a cominciare dalle RED I (direttiva 2009/28), seguita dalla RED II (2018/2001), per arrivare infine alla RED III (2023/2413).
Nell’articolo che segue il professor Roberto Napoli si concentra sulle modifiche agli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili (FER) introdotti dal decreto 5/2026 di attuazione dell’ultima direttiva europea.
Recepimento RED III e D.Lgs 5/2026: nuovo quadro normativo sulle fonti energetiche rinnovabili
La RED I fissava gli obiettivi 20-20-20 (ridurre le emissioni del 20%, portare le rinnovabili al 20% dei consumi finali, migliorare l’efficienza energetica del 20%)
La RED II aumentava al 32 % il target dei consumi finali da rinnovabili.
La RED III aggiorna gli obiettivi sulle rinnovabili per i consumi finali, che salgono al 42,5% entro il 2030. Sono di conseguenza introdotti vincoli europei più ambiziosi per edilizia (+1,1% annuo), industria (+1,6% annuo), trasporti (+29%), riscaldamento/raffreddamento (+1,1% annuo). In pratica ciò equivale al raddoppio del ritmo attuale di installazione di rinnovabili in UE. Ciò è possibile solo con un contemporaneo massiccio sviluppo delle reti, un ampio ricorso agli accumuli, una maggiore elettrificazione dei consumi, insieme a una semplificazione ed accelerazione delle procedure burocratiche.
Che cos’è la RED III
La Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) aggiorna la disciplina europea sulle fonti energetiche rinnovabili, innalzando al 42,5% entro il 2030 la quota minima di rinnovabili sui consumi finali dell’Unione Europea.
Introduce target settoriali vincolanti per edilizia, industria e trasporti, rafforza i diritti energetici dei cittadini e promuove semplificazioni autorizzative per accelerare la diffusione degli impianti.
Parallelamente le direttive europee si sono occupate dei diritti energetici dei cittadini (2019/944), 2019/2161) e della liberalizzazione del mercato elettrico (2009/72).
La transizione energetica richiede il coinvolgimento non solo delle realtà economico-sociali, ma anche dei cittadini-utenti, che dovrebbero potersi aggregare per migliorare la loro situazione energetica, installando rinnovabili, usando meglio l’energia prodotta e partecipando alle opportunità di mercato.
Per gli utenti finali la visione europea prevede due tipi di aggregazioni: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) (per favorire l’installazione di fonti rinnovabili e la condivisione incentivata dell’energia prodotta) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC) (per stimolare logiche di mercato liberalizzate, consentendo presenze competitive di questi aggregati di utenti come veri operatori di mercato, non solo per l’energia elettrica, ma anche per altri tipi, come l’energia termica).
La liberalizzazione del mercato è la base giuridica per dare vita ad aggregatori indipendenti, con accesso non discriminatorio al mercato della flessibilità.
Normativa italiana FER: aggiornamento del D.Lgs 199/2021 con il D.Lgs 5/2026
Le direttive europee sono vincolanti per i Paesi membri. L’Italia si è quindi dovuta via via adeguare, almeno parzialmente.
Il primo passo importante è stato il D.Lgs 199/2021, con il recepimento (parziale) della RED II e del diritto di condividere energia.
Sono stati quindi introdotti le Comunità Energetiche Rinnovabili CER e l’autoconsumo collettivo, con incentivi per l’installazione di impianti rinnovabili e per la condivisione dell’energia prodotta, attraverso il meccanismo dell’autoconsumo virtuale.
Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo costituito da cittadini, enti pubblici o imprese che producono energia da fonti rinnovabili e la condividono tra i propri membri con l’obiettivo prioritario di generare benefici ambientali, economici e sociali sul territorio. Nel sistema italiano, disciplinato dal D.Lgs 199/2021 e aggiornato dal D.Lgs 5/2026, la condivisione avviene principalmente tramite il meccanismo dell’autoconsumo virtuale, con possibilità di estensione anche all’energia termica.
Tuttavia, i meccanismi normativi messi in piedi sono stati molto attenti nel mantenere rigidi paletti per non intaccare i poteri di mercato dei concessionari esistenti, onde non correre il rischio di reazioni politicamente delicate da parte di soggetti forti a fronte di una reale competitività delle CER. Quindi a nessuna CER è permesso di avere un punto di contatto unico con il distributore e di potere acquistare/gestire una propria rete per l’alimentazione dei suoi membri. Prevale l’atteggiamento autorizzativo, con procedure burocratiche poco liberali.
Il D.Lgs 5/2026, con il recepimento (parziale) della RED III, introduce semplificazioni e accelerazioni sulle autorizzazioni necessarie, in particolare per aree cosiddette accelerate). Inoltre, apre a modelli di CER più industriali, con una forte spinta su idrogeno e altre e-fonti anche per i trasporti.
Il decreto consiste in una serie di richiami e sostituzioni, che modificano il precedente D.Lgs 199/2021, ma non lo sostituiscono. In sostanza il 199/2021 resta il testo vigente, che viene aggiornato con il D.LGS 5/2026. Chi vuole rendersi conto della situazione vigente deve consultare il testo vigente della 199/2021, accedendo al portale ministeriale Normattiva delle legge vigenti.
ATTENZIONE
📘 Coordinamento normativo vigente
Il D.Lgs 5/2026 non sostituisce il D.Lgs 199/2021 ma ne modifica e integra il contenuto.
Il testo di riferimento resta il D.Lgs 199/2021 coordinato con le modifiche introdotte dal 5/2026, consultabile nella versione vigente su Normattiva.
La normativa italiana non prende ancora in considerazione le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC). In compenso il nuovo decreto estende le CER oltre la sola energia elettrica, includendo l’energia termica.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituiscono certamente un tassello molto importante per la situazione energetica del Paese. Le previsioni iniziali, grazie agli incentivi, stimavano una diffusione molto rapida (ottimisticamente decine di migliaia di CER con 7-10 GW entro il 2030). La realtà è stata molto meno entusiasmante.
Ad oggi le CER operative sono poche centinaia. La potenza fotovoltaica installata (circa 43 GW) è poco più del 50% della potenza rinnovabile complessiva (83 GW) a fronte di una potenza complessiva installata di 138 GW. Gli incentivi hanno attirato grande interesse, ma hanno funzionato meno del previsto, principalmente a causa di complessità burocratiche e ritardi. D’altra parte, gli incentivi vanno bene per il lancio di una nuova tecnologia, ma non per il sostegno a medio-lungo termine.
Oggi siamo in una fase intermedia: le CER che funzionano davvero bene sono quelle che hanno un mix di utenti ben studiato, con un’attenta progettazione gestita poi da un gestore competente. Le piccole CER nate sull’onda dell’interesse per gli incentivi generalmente arrancano.
Il nuovo decreto introduce molte novità, alcune molto importanti, altre un po’ meno.
L’evoluzione tecnologica marcia spedita verso aggregazioni ampie e veramente autonome, con ampio controllo digitale. Sotto questo aspetto rimaniamo indietro, perdendo opportunità.
Il nuovo decreto non interviene minimante sugli aspetti economici, che rimangono inalterati. Rimaniamo nella logica degli incentivi e degli autoconsumi virtuali. Sullo sfondo rimane sempre la direttiva europea sul diritto dei membri delle CER a vedersi riconosciuta in bolletta l’energia consumata dalle proprie rinnovabili. Ciò sostituirebbe il meccanismo degli autoconsumi virtuali con gli autoconsumi fisici, dando origine a nuove convenienze economiche. Quanto alle vere liberalizzazioni, la nostra tradizione è quella delle tartarughe, non delle lepri.
Nuova classificazione di fonti, vettori energetici e usi finali nel D.Lgs 5/2026
Il decreto 5/2026 cambia il quadro normativo di riferimento, con una distinzione più ampia e più netta fra fonti (includendo biometano, biomasse e combustibili rinnovabili di origine non biologica). vettori energetici (incluso idrogeno verde) e usi finali (incluse utenze termiche).
L’autoconsumo diventa un diritto energetico, con semplificazioni per i piccoli impianti e con maggiore integrabilità di accumuli.
Vengono rafforzati alcuni diritti dei membri delle CER (accesso non discriminatorio, diritto alla condivisione, maggiore protezione per cittadini e piccole-medie industrie).
Cambia il peso sistemico delle CER, ma non il loro ruolo nel mercato, che rimane sempre soffocato dall’impostazione non liberalizzata.
Obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici: percentuali, formula P=kS e ristrutturazioni
L’obbligo di installare generazione rinnovabili viene esteso dai nuovi edifici anche agli edifici oggetto di ristrutturazione rilevanti, compresi gli interventi importanti sugli impianti termici. Quindi se viene rifatta la centrale termica bisogna anche installare rinnovabili.
Percentuali obbligatorie FER per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti
Per gli edifici privati di nuova costruzione , le fonti rinnovabili devono garantire la copertura del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 60% dei consumi complessivi previsti per acqua calda sanitaria e climatizzazione (estate/inverno). Per le ristrutturazione importanti la soglia vene abbassata al 40%.
Per gli edifici pubblici le soglie sono maggiorate (dal +5% al +10%). Molto interessante è l’apertura a terzi per il soddisfacimento dei vincoli. Un Comune può non installare direttamente impianti fotovoltaici, ma può farlo fare da soggetti terzi e usare l’impianto per coprire i propri consumi (concedendo al terzo diritti di superficie o comodato).
Obblighi FER negli edifici – riferimento legislativo
L’articolato del D.Lgs. 5/2026 modifica e integra l’Allegato III del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, aggiornando le quote obbligatorie di copertura dei consumi energetici tramite fonti rinnovabili negli edifici e includendo anche gli obblighi per le ristrutturazioni rilevanti e gli interventi sull’impianto termico. Il decreto fissa target differenziati per nuove costruzioni, ristrutturazioni di primo e secondo livello e stabilisce criteri applicativi coerenti con la RED III
Installazione tramite soggetti terzi: diritto di superficie e modelli ESCo
L’uso di tetti pubblici tramite terzi può avere un impatto molto notevole. Il decreto spinge verso CER con varie combinazioni (CER + edifici pubblici, CER + ESCo, CER + batterie, CER integrate nella pianificazione comunale). Si sposta il focus da un modello “solo incentivo FV condiviso“ a un modello più ambizioso di ”infrastruttura energetica locale integrata”.
Questo coinvolgimento degli impianti pubblici può fornire una base produttiva stabile alle CER, separando la governance energetica dal rischio industriale. Ciò può essere una leva notevole per lo sviluppo delle rinnovabili.
Vengono inclusi gli aspetti termici, con una notevole spinta sulle pompe di calore. Si aprono nuove opportunità per CER termiche/teleriscaldamento, specie nei piccoli comuni.
Calcolo della potenza elettrica minima: applicazione della formula P = kS
Gli obblighi aggiornati di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono descritti nell’Allegato III del vigente decreto. La potenza elettrica P [kW] da installare obbligatoriamente rimane sempre quella prevista dalla formula P = k S , essendo S [m2) l’area della pianta dell’edificio e k =0,05 per gli edifici di nuova costruzione (k= 0,025 per egli edifici esistenti).
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L'articolo continua con la trattazione di:
- Accumuli energetici, flessibilità di rete e servizi di aggregazione nelle CER
- Obblighi rinnovabili per l’industria: RFNBO, idrogeno verde e target 2030–2035
- Decarbonizzazione dei trasporti: quota rinnovabili 30% e sviluppo e-fuels
- Zone di accelerazione FER, semplificazioni autorizzative e pianificazione territoriale
- Recepimento RED III in Europa: confronto tra Italia, Spagna, Francia e Germania
- Impatti operativi del D.Lgs 5/2026: opportunità e criticità per professionisti e PA
FAQ TECNICHE
1️⃣ Come si applicano gli obblighi FER nelle ristrutturazioni rilevanti dopo il D.Lgs 5/2026?
Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili non riguardano più soltanto i nuovi edifici, ma si estendono anche alle ristrutturazioni rilevanti e agli interventi importanti sugli impianti termici. In caso di rifacimento della centrale termica o interventi che incidano significativamente sull’involucro e sugli impianti, è necessario garantire una copertura minima del 40% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria e climatizzazione. Il progettista deve verificare il perimetro dell’intervento ai sensi del D.Lgs 199/2021 coordinato e applicare le soglie aggiornate dell’Allegato III.
2️⃣ Come si calcola la potenza elettrica minima da installare negli edifici?
La potenza elettrica obbligatoria si determina applicando la formula P = k × S, dove P è la potenza da installare in kW, S è la superficie in pianta dell’edificio in m² e k è un coefficiente pari a 0,05 per gli edifici di nuova costruzione e 0,025 per quelli esistenti. Il calcolo è indipendente dalla scelta tecnologica (fotovoltaico o altra fonte rinnovabile elettrica), ma deve essere coerente con i requisiti prestazionali complessivi dell’edificio. È opportuno verificare eventuali prescrizioni regionali integrative.
3️⃣ È obbligatorio prevedere sistemi di accumulo nelle Comunità Energetiche Rinnovabili?
Attualmente il quadro normativo non impone l’obbligo di installare sistemi di accumulo nelle CER. Tuttavia, sotto il profilo tecnico, gli accumuli diventano strategici per migliorare l’autoconsumo, stabilizzare i flussi energetici e consentire la partecipazione ai servizi di flessibilità di rete. In fase progettuale è consigliabile predisporre spazi, interfacce e configurazioni impiantistiche compatibili con future integrazioni di batterie, in attesa di ulteriori disposizioni attuative di MASE e ARERA sui mercati locali della flessibilità.
4️⃣ Cosa cambia per le CER con l’estensione all’energia termica?
Il D.Lgs 5/2026 amplia il perimetro delle Comunità Energetiche includendo anche l’energia termica, superando il modello esclusivamente elettrico. Questo apre la possibilità di integrare pompe di calore, reti di teleriscaldamento locale o altre soluzioni termiche rinnovabili all’interno della comunità. Per il progettista ciò implica una valutazione integrata elettrico-termica, con attenzione ai bilanci energetici, alla gestione digitale dei flussi e alla corretta configurazione dei sistemi di misura e contabilizzazione.
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