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Ripristino di una vecchia strada carrabile: SCIA possibile solo con tracciato realmente preesistente

Una vecchia strada carrabile può essere recuperata mediante gli strumenti edilizi previsti per il ripristino e la manutenzione, cioè con la SCIA, soltanto se la sua preesistenza e la sua effettiva carrabilità sono dimostrate. Se siamo di fronte a un semplice sentiero, la stabilizzazione e l'adattamento del percorso non costituiscono manutenzione, ma realizzazione di una nuova strada di accesso (assentibile con permesso di costruire ove ne ricorrano le condizioni).

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In una recente sentenza, il Tar Lombardia (Brescia) affronta il caso di una SCIA presentata per il "ripristino e messa in sicurezza" di una presunta strada agro-silvo-pastorale ormai quasi scomparsa. Il punto decisivo è la distinzione tra recupero di un accesso carrabile effettivamente esistente e realizzazione di una nuova strada. Il primo può rientrare negli interventi manutentivi ammessi dalla disciplina urbanistica; se invece non è dimostrata l’esistenza di una vera strada carrabile, la sistemazione del terreno costituisce una nuova infrastruttura, soggetta alle relative regole e, nel caso esaminato, espressamente vietata.


La necessità: recupero e ripristino di una vecchia strada

Attenzione ai chiarimenti del Tar Brescia (sentenza 1130/2026) perché sono piuttosto importanti se avete la necessità di recuperare e ripristinare una vecchia strada carrabile quasi scomparsa, e lo volete fare con una semplice SCIA, che ovviamente non comporta il 'peso burocratico' del permesso di costruire.

La risposta è lapalissiana: ok alla SCIA ma serve una condizione sine qua non, che la strada sia esistita e che sia stata effettivamente carrabile.

Ovvio, direte voi. Ma insomma, aggiungiamo noi: considerando la querelle che ne è venuta fuori, è meglio fonire i dettagli per capire quando, effettivamente, ci troviamo di fronte ad un tracciato che esisteva e può essere recuperato e, quando, invece, il percorso non era assolutamente qualificabile come strada carrabile.

Il progetto presentato come semplice ripristino

La proprietaria aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per recuperare il collegamento tra un fabbricato collinare e la sottostante strada consortile. L’intervento prevedeva il consolidamento del fondo mediante sottofondo stabilizzato e nuova pavimentazione, sostenendo che si trattasse della manutenzione di una “strada carrale” molto antica.

La disciplina urbanistica comunale consentiva effettivamente interventi sugli accessi esistenti, come il rifacimento del manto, modeste rettifiche della carreggiata e il consolidamento delle opere di sostegno. Il nuovo PGT ammetteva inoltre accessi carrabili utilizzando tracciati preesistenti, eventualmente ampliabili fino a tre metri, purché compatibili con l’orografia e con pendenza non superiore al 15%.

La condizione essenziale: deve essere esistita una vera strada

Il TAR chiarisce però che, prima di parlare di “ripristino”, occorre dimostrare l’effettiva preesistenza dell’opera. Non è sufficiente provare che sul terreno esistesse un percorso utilizzato occasionalmente da pedoni, trattori o altri mezzi agricoli.

Per essere qualificabile come strada carrabile, il tracciato deve presentare caratteristiche strutturali idonee al transito veicolare continuativo, a partire da un sottofondo consolidato o da una massicciata adeguata. Un semplice percorso su terreno naturale, privo di tali elementi, non acquista natura carrabile solo perché in passato vi siano transitati alcuni veicoli.

Le fotografie storiche non provavano la carrabilità

Nel caso concreto, le aerofotogrammetrie mostravano negli anni Settanta e Ottanta un percorso, successivamente scomparso con l’avanzare della vegetazione. Tuttavia, la documentazione fotografica delle precedenti pratiche edilizie non evidenziava mai una massicciata o altre opere tipiche di una strada carrabile.

Secondo il TAR era quindi esistito soltanto un sentiero o tratturo, formatosi sul terreno naturale attraverso il passaggio di persone e mezzi agricoli, e non una vera strada successivamente degradata.

Se la strada non esisteva, il "ripristino" diventa nuova costruzione

Questa qualificazione cambia completamente il regime dell’intervento. In assenza di una precedente strada carrabile, la posa del sottofondo, la stabilizzazione e l'adattamento del percorso non costituiscono manutenzione, ma realizzazione di una nuova strada di accesso.

Ed era proprio questo intervento a essere vietato dalle specifiche prescrizioni del PGT, che ammettevano soluzioni per l’accessibilità ma escludevano espressamente nuove strade.

Anche la forte pendenza impediva l'intervento

Un ulteriore elemento decisivo è l’orografia. I progetti precedenti indicavano pendenze medie superiori al 25%, con alcuni tratti molto più accentuati, mentre la disciplina comunale consentiva l'utilizzo dei tracciati preesistenti solo entro il limite del 15%.

In definitiva: una vecchia strada carrabile può essere recuperata mediante gli strumenti edilizi previsti per il ripristino e la manutenzione soltanto se la sua preesistenza e la sua effettiva carrabilità sono dimostrate. Se rimane soltanto un sentiero privo delle caratteristiche di strada, l'intervento deve essere valutato come nuova viabilità e resta soggetto ai vincoli urbanistici, paesaggistici e morfologici dell'area.


FAQ TECNICHE: Recupero di vecchia strada carrabile con SCIA | Ingenio

Quando il ripristino di una vecchia strada carrabile può essere realizzato con SCIA?
La SCIA è utilizzabile quando si tratta realmente di recuperare e ripristinare un tracciato stradale già esistente e carrabile. Occorre quindi dimostrare sia la preesistenza del percorso sia la sua effettiva destinazione al transito dei veicoli

È sufficiente dimostrare che sul posto esisteva un vecchio sentiero?
No. Un semplice sentiero non equivale a una strada carrabile preesistente. Se il percorso non aveva caratteristiche tali da consentire il transito dei veicoli, il suo adattamento per renderlo carrabile non può essere qualificato come semplice ripristino.

La stabilizzazione di un sentiero può essere considerata un intervento di manutenzione?
Non quando la stabilizzazione e l’adattamento trasformano il sentiero in una nuova strada di accesso. In questo caso non si conserva un’opera esistente, ma si realizza un nuovo assetto del percorso, con un titolo edilizio diverso.

Quale titolo edilizio serve per realizzare una nuova strada di accesso?
Se l’intervento non riguarda il ripristino di una strada carrabile preesistente, ma la realizzazione di un nuovo accesso stradale, non è sufficiente la SCIA. L’intervento può richiedere il permesso di costruire, ove ne ricorrano i presupposti.

Chi deve dimostrare che il tracciato era una vera strada carrabile?
La qualificazione dell’intervento come ripristino presuppone la verifica della preesistenza del tracciato e della sua effettiva carrabilità. Non basta quindi la presenza fisica di un percorso: occorre poter documentare che si trattava già di una strada utilizzabile per il transito veicolare.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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