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Riqualificazione energetica degli edifici: per la detrazione occhio al tipo di intervento

La detrazione delle spese “sostenute” per gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, introdotta dalla L. 296/2006 (cd “Finanziaria 2007”), è stata oggetto, nel tempo, di diversi interventi normativi che ne hanno modificato, tra gli altri, la percentuale di spesa detraibile.

In particolare, da ultimo, la Legge di bilancio 2018 ha prorogato al 31/12/2018 detta detrazione Irpef/Ires del 65%, salvo specifici casi per i quali la detrazione è stata ridotta al 50% (es. interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ecc), confermando l’estensione fino al31/12/2021 per gli interventi che interessano le parti comuni di edifici condominiali e prevedendo delle eccezioni per quanto riguarda quelli ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Per quest’ultimi l’articolo 1 comma 3 L. 205/2017 ha previsto che se gli interventi sono finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle tradizionali detrazioni, una detrazione pari:

  • all’80% se gli interventi determino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • all’85% se gli interventi determino il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La suddetta detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un ammontare di spesa non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio 2017 in caso di particolari interventi su parti comuni di edifici condominiali calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio, pari al:

  • 70% e fino al 31/12/2021 per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • 75% e fino al 31/12/2021 per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015;

non hanno subito modifiche da parte delle Legge di Bilancio 2018, quindi possono ritenersi confermate.

Infine la citata Legge all’articolo 1 comma 3 lettera a ha esteso la detrazione per interventi di risparmio energetico, non legate esclusivamente alle parti comuni per le quali si ha diritto alla detrazione maggiorata del 70-75%, ma anche ad altre tipologie di intervento di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013anche a:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
  • gli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

 

 

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