Riqualificazione Energetica
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Riqualificazione energetica: quando si può richiedere lo sconto in fattura? La risposta del Fisco

Sconto in fattura Ecobonus, l'Agenzia delle Entrate spiega: dipende dall’importo dei lavori e dagli edifici interessati dagli interventi di efficientamento

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Segnaliamo, direttamente dalla posta di FiscoOggi, un interessante quesito nel quale si chiede da quando non è più possibile chiedere lo sconto in fattura alternativo alle detrazioni fiscali.

Sappiamo infatti che la legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020 - art. 1, comma 70) ha cambiato le carte in tavola, riportando tutto indietro: dal 1° gennaio 2020, infatti, per gli interventi di efficientamento energetico non è più possibile scegliere sempre tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati.

La disposizione sopracitata ha eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’art.14 del decreto legge n. 63/2013. Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà ora essere richiesto solo per lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro e, come recita la norma, quando si tratta di “interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ….”.

Quali sono questi interventi? Quelli che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

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