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Risparmio energetico e cessione della detrazione per gli incapienti

La Legge di Stabilità 2016, infatti, estende la detrazione in argomento fino al 31 dicembre 2016, non modificando le regole del passato, ma intervenendo in modo da consentire anche ad alcuni contribuenti, naturalmente “incapienti” quanto ad imposta su cui detrarre, di fruire in via indiretta dell’agevolazione.

Il risparmio energetico trova l’ennesima proroga annuale, con conferma dell’assetto finora conosciuto e l’aggiunta di una novità importante per quanto concerne le spese sostenute in ambito condominiale.
La Legge di Stabilità 2016, infatti, estende la detrazione in argomento fino al 31 dicembre 2016, non modificando le regole del passato, ma intervenendo in modo da consentire anche ad alcuni contribuenti, naturalmente “incapienti” quanto ad imposta su cui detrarre, di fruire in via indiretta dell’agevolazione.
L’argomento “incapienza” è purtroppo decisivo in materia di detrazioni fiscali divenendo di fatto lo scoglio insuperabile per determinati contribuenti che pure hanno sostenuto spese socialmente rilevanti, premiate mediante specifiche agevolazioni fiscali.
La stragrande maggioranza delle detrazioni, in particolare, non permette il consolidarsi di un credito da riportare a dichiarazioni future o da richiedere a rimborso: le detrazioni devono essere interamente fruite fino a concorrenza dell’imposta dovuta dal contribuente e nel caso in cui detta imposta sia ormai “esaurita”, la detrazione eccedente la “capienza” è inesorabilmente persa.
Tale meccanismo caratterizza anche le spese di risparmio energetico, con l’evidente conseguenza che il beneficio di cui si discute può essere evaporato soprattutto per coloro che hanno bassa o addirittura inesistente capienza, circostanza che si verifica in particolare con i percettori di redditi bassi. Orbene, se è vero che la prima obiezione è che probabilmente detti soggetti avranno altro cui pensare, piuttosto che sostenere spese agevolate, è altrettanto vero che spesso si è in presenza di interventi condominiali cui obbligatoriamente deve parteciparsi.
In tale direzione si registra il recente intervento del legislatore, sicuramente particolare in quanto al momento limitato alle sole spese di risparmio energetico e non anche a quelle di recupero del patrimonio edilizio, ancorché la problematica sembra essere la stessa: forse la volontà è di agevolare in misura maggiore le spese in argomento e il conseguente beneficio collettivo del minor inquinamento connesso al realizzato risparmio energetico, ma vista nell’ottica del contribuente “incapiente” sarebbe sicuramente interessante avere maggiori meccanismi di recuperi effettivi dei benefici fiscali. Ad ogni buon conto l’intervento, che comunque richiede uno specifico provvedimento direttoriale attuativo, è immediato nella soluzione esplorata: i contribuenti in questione, piuttosto che procedere al pagamento complessivo delle spese condominiali, potranno cedere direttamente alla ditta esecutrice dei lavori la detrazione di cui hanno diritto.  
 
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