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Ristrutturazione edilizia: in quali casi e quando è possibile usufruire del Bonus Mobili

Collegamento tra bonus mobili e interventi di recupero edilizio

A cura di Euroconference – articolo di Alessandro Bonmuzzi
 
Collegamento tra bonus mobili e interventi di recupero edilizio
 
È noto che la detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.
 
Nell’ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d’obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell’intervento edilizio. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno. 
 
L’agevolazione trova applicazione anche se gli interventi riguardano le parti comuni del condominio, a condizione però che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo del bonus mobili.
Peraltro, si ricorda che, quando l’opera è eseguita sulle parti comuni del condominio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, tra gli interventi agevolabili rientrano anche quelli di manutenzione ordinaria.
 
Dal punto di vista temporale, al fine di fruire della detrazione in commento, la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
 
La data di avvio dei lavori potrà essere comprovata:
  1. dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  2. dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
  3. ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 P.R. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi. 

Inoltre, nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E/2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012. 

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