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Ristrutturazioni edilizie: detrazione 50% acquisto da imprese solo a fine lavori

Acquisto immobili ristrutturati da imprese: per fruire del bonus è necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dall'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato con la presentazione al comune, da parte dell'impresa, della comunicazione di fine lavori

La detrazione del 50% per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese è possibile solo con la presentazione al comune della comunicazione di fine lavori. Lo ha chiarito il viceministro del MEF, Luigi Casero, durante un'interrogazione parlamentare sulle problematiche relative all'applicazione della detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia.

I dubbi
Secondo la guida delle Entrate sul tema, infatti, per ottenere la detrazione fiscale è necessario che l’immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori, ma non si specifica che la comunicazione di fine lavori sia registrata sull’intero fabbricato, semmai che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare.

La stessa Agenzia, nella circolare 7/2017, ha chiarito che è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato a partire tuttavia dall’anno d’imposta in cui i lavori medesimi sono stati ultimati.

I chiarimenti del MEF
La detrazione in questione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del del Dpr 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

L’acquirente delle singole unità immobiliari attualmente ha diritto alla detrazione in esame nella misura del 50 per cento del valore dell’intervento, quantificato in via forfetaria nel 25 per cento del prezzo di acquisto risultante dall’atto di compravendita e, comunque, non oltre il limite di 96.000 euro.

Casero ha precisato che il presupposto costitutivo dell’agevolazione è quello legato alla fine dei lavori. Senza di essa non può partire la detrazione in dichiarazione dei redditi dell’acquirente e di conseguenza non si può concretizzare il beneficio fiscale.