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Salva Casa: moduli unici dal 23 maggio? Le Regioni che hanno adottato i nuovi permessi

Abruzzo, Piemonte, Umbria, Toscana, Sicilia, Lazio, Basilicata, Liguria, Campania e Lombardia hanno fino ad ora adottato i nuovi modelli di CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire aggiornati dalla Conferenza Unificata del 27 marzo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile con le modifiche per adeguarsi alle regole del Salva Casa. I comuni dovevano adottarli e pubblicarli entro il 23 maggio, indipendentemente dai ritardi delle Regioni, per consentire a cittadini e professionisti tecnici di 'scaricare' le versioni aggiornate dei titoli abilitativi.

Siamo a metà dell'opera: 10 Regioni italiane hanno adottato i nuovi moduli unici del Salva Casa (tutte avrebbero dovuto farlo entro il 9 maggio scorso), mentre le amministrazioni comunali avevano tempo fino al 23 maggio per pubblicare i nuovi modelli sui loro siti (o meglio, per aggiornare i vecchi) e dare, così, piena attuazione alle regole previste dal DL 69/2024.

 

Salva Casa: sono 10 le Regioni che hanno adottato i nuovi moduli unici

Al momento (9 giugno) sono 10 le regioni che hanno adotatto - con specifiche determine o delibere - i nuovi modelli di CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire aggiornati dalla Conferenza Unificata del 27 marzo e pubblicati in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile: si tratta di Abruzzo, Piemonte, Umbria, Toscana, Sicilia, Lazio, Basilicata, Liguria, Campania, Lombardia.

 

Moduli unici: cosa devono fare i comuni

Le altre Regioni sono in ritardo, mentre i comuni teoricamente dovrebbero procedere entro il 23 maggio.

Ricordiamo che i comuni possono procedere secondo le indicazioni delle Regioni ma, in caso di non adozione, devono comunque adottare i moduli pubblicandoli sui propri siti (aggiornando i precedenti), per far si che i cittadini e i professionisti tecnici possano scaricarli.

Quindi, chiunque necessiti di un modello per procedere a un'istanza di sanatoria con le regole del Salva Casa potrà trovare - in teoria, al massimo entro venerdì 23 maggio - i moduli aggiornati sul sito del proprio comune, che sono quelli che fanno fede per quanto riguarda le richieste, ad esempio, per l'accertamento di conformità semplificato ex art.36-bis del dpr 380/2001.


Moduli edilizi aggiornati: quali sono?

Si tratta della modulistica aggiornata per professionisti tecnici e tecnici comunali per adeguarsi finalmente alle novità apportate al Testo Unico Edilizia da parte del Decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito in legge 105/2024).

La Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 ha infatti aggiornato i 4 modelli relativi a:

  • SCIA;
  • CILA;
  • SCIA alternativa al permesso di costruire;
  • permesso di costruire.

I moduli sono stati pubblicati, assieme al testo dell'Accordo, nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell'11 aprile 2025.


Cosa cambia coi nuovi moduli? Le novità del Salva Casa

I comuni devono aggiornare i modelli già in uso con le novità apportate dal Salva Casa.

I cambiamenti maggiori riguardano SCIA e permesso di costruire, anche perchè sono quelli utilizzati per richiedere la sanatoria semplificata ex art.36-bis del Testo Unico Edilizia con il nuovo accertamento di conformità 'leggero', cioè con intervento conforme "alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione".

Ma riepiloghiamo le principali novità apportate dal Salva Casa e che condizionano anche i nuovi moduli unici che si potranno trovare aggiornati sul sito del propro comune.

 

Doppia conformità semplificata e varianti edilizie pre-1977

Con le novità introdotte dall’intesa sul Salva Casa, viene ufficialmente ammessa una forma semplificata di doppia conformità nell'ambito della SCIA.

In particolare, si apre alla regolarizzazione delle varianti in corso d'opera realizzate prima del 1977, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 10/1977. Tali interventi, anche se parzialmente difformi rispetto al titolo edilizio originario, possono oggi essere sanati. La norma prevede, in questi casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.032 e 10.328 euro.

 

Nuove precisazioni sullo stato legittimo dell’immobile

Si fornisce un primo chiarimento in merito alla ricostruzione dello stato legittimo, come definito all'art. 9-bis del dpr 380/2001.

Nella sezione dedicata alla regolarità urbanistica, è ora specificato che può essere indicato il titolo edilizio che ha regolato l'ultimo intervento sull'intera unità immobiliare o sull'intero edificio, a patto che nella pratica edilizia siano citati gli estremi di tutti i titoli abilitativi precedenti, riferiti all'intero bene.

Questo chiarimento mira a rendere più agevole la verifica dello stato urbanistico e a semplificare la raccolta della documentazione pregressa.

 

Sanatoria attraverso il certificato di agibilità

Un’ulteriore apertura riguarda la cosiddetta "agibilità sanante": è ora possibile utilizzare il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità come elemento per dimostrare la conformità, nei casi in cui non vi sia un'ordinanza di demolizione in corso.

In presenza di tale certificato, si consente dunque la regolarizzazione delle parziali difformità riscontrate, dando valore alla precedente verifica positiva dei requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e salubrità dell’immobile.

 

Parametri minimi di altezze e superfici

Con l'entrata in vigore delle misure del decreto

Salva Casa, cambiano anche le soglie per la regolarizzazione dei locali sotto standard, con un aggiornamento dei requisiti minimi per altezze e superfici. Sarà ora possibile sanare:

  • locali con altezza compresa tra 2,40 e 2,70 metri (anziché il limite ordinario di 2,70 m);
  • unità con superficie di almeno 20 mq ma inferiore a 28 mq (per una persona);
  • unità con superficie di almeno 28 mq ma inferiore a 38 mq (per due persone).

Questi nuovi parametri consentono una maggiore flessibilità nel recupero del patrimonio edilizio esistente, rendendo sanabili immobili precedentemente esclusi per difformità di modesta entità rispetto agli standard abitativi.

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