Abuso Edilizio | Professione
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SCIA e demo-ricostruzione: quando il direttore dei lavori non è responsabile dell’abuso edilizio

Il TAR dell’Abruzzo chiarisce che, in materia di SCIA e demolizione-ricostruzione, la responsabilità per l’illecito edilizio ricade sul soggetto che ha predisposto il progetto non conforme, escludendo il direttore dei lavori strutturali con ruolo esecutivo, privo di poteri decisionali.

Nel settore edilizio, è fondamentale individuare con precisione chi abbia effettivamente contribuito alla realizzazione di abusi, evitando attribuzioni di responsabilità automatiche o generiche. La sentenza del TAR dell’Abruzzo n. 42/2026 si inserisce proprio in questo contesto, affrontando il tema dell’individuazione dei soggetti responsabili in un intervento di demolizione e ricostruzione di un immobile. Il caso nasce da un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune e impugnata da un ingegnere coinvolto esclusivamente nella direzione dei lavori strutturali. Pur non essendo proprietario dell’immobile o autore del progetto, il tecnico era stato comunque indicato tra i destinatari del provvedimento. Il TAR accoglie il ricorso, chiarendo che la responsabilità per abuso edilizio non può essere estesa al direttore dei lavori (DL) che ha svolto un ruolo puramente esecutivo o tecnico, senza contribuire alla realizzazione dell’illecito.


SCIA e demolizione-ricostruzione: esclusa la responsabilità del direttore dei lavori


Il caso nasce da una controversia relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato mediante una SCIA alternativa al permesso di costruire (…), nella quale risulta dichiarato che l’immobile di seguito indicato fosse stato realizzato in data antecedente al 1942, venivano autorizzati i lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato (…). La predetta SCIA dà atto del fatto che, con riferimento alla progettazione e all’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione, hanno operato le seguenti figure professionali: il geometra *** *** in qualità di progettista e direttore dei lavori architettonici, l’ingegner *** *** in qualità di progettista delle opere strutturali e l’ingegner *** ***, odierna ricorrente, in qualità di direttore dei lavori strutturali.”
L’intervento, avviato dopo le autorizzazioni sismiche del Genio Civile, si è concluso tra il 2020 e il 2021 con collaudi e comunicazioni di fine lavori.
Tuttavia, completate le opere, in seguito ad alcune segnalazioni, il Comune avvia verifiche e sopralluoghi, arrivando a sospendere i lavori e successivamente a rivedere l’intero impianto autorizzativo.

A questo punto accertato il tutto:

  • nel 2023 l’amministrazione ha prima dichiarato inefficace la SCIA e poi annullato il permesso in sanatoria già rilasciato;
  • nel 2024, è stata emessa un’ordinanza di demolizione che coinvolgeva anche il direttore dei lavori strutturali.

Il direttore dei lavori, in disaccordo, impugna il provvedimento sostenendo di non avere alcuna responsabilità nell’abuso contestato visto il suo ruolo di semplice esecutore del progetto.

Nel caso concreto il TAR chiarisce che:

il direttore dei lavori non è responsabile dell’abuso edilizio perché ha solo eseguito un progetto altrui e, non avendo più disponibilità dell’immobile, non può essere destinatario dell’ordine di demolizione che non sarebbe in grado di eseguire.

Abuso edilizio e tecnici: la sola esecuzione del progetto non comporta responsabilità

Il giudice precisa che “(…) l’ingegner *** *** non è proprietaria del bene di che trattasi e che la stessa non può essere ritenuta la responsabile dell’abuso in quanto essa, come già affermato nell’ordinanza n. 16/2025, ha diretto i lavori per un progetto redatto e presentato da altro soggetto, attenendosi allo stesso e, dunque, non può essere ritenuta responsabile dell’abuso in quanto mera esecutrice dell’abuso da altri realizzato. In altri termini, il mero ruolo dell’ingegner *** *** di direttore dei lavori strutturali non rende la stessa un autore dell’abuso avendo la medesima, nel caso de quo, posto in essere un progetto strutturale ed architettonico da altri redatto (e depositato al Genio Civile) e non avendo inciso minimamente su di esso. Il Collegio, sul punto, ritiene che l’art. 31 del DPR n. 380/2001 indichi, con le parole “responsabile dell’abuso”, il soggetto che ha compiuto l’abuso che, nella vicenda di che trattasi, non può che essere la persona che ha redatto il progetto in contrasto la situazione edilizia ed urbanistica esistente e non chi ha diretto alcuni lavori dello stesso (...) in piena aderenza al predetto progetto, atteso che tale persona diventa un mero esecutore di decisioni assunte da altri. Inoltre risulta accertato che l’ingegner *** *** non ha più alcun rapporto con l’immobile, avendo terminato i lavori strutturali di cui era incaricata e non avendone più la disponibilità, e dunque la stessa non può essere destinataria di un ordine che non può in alcun modo adempiere.”
Il direttore dei lavori non è proprietario dell’immobile e quindi non può essere considerato responsabile dell’abuso; ha infatti svolto esclusivamente funzioni di direzione strutturale, supervisionando l'esecuzione esatta di un progetto predisposto da altri senza modificarlo. Per questo motivo è qualificato come esecutore di scelte edilizie altrui e non come autore dell’abuso.

Secondo il giudice…

…Il “responsabile dell’abuso” è chi ha ideato o realizzato le opere irregolari, non chi le abbia semplicemente fatte eseguire in ottemperanza al progetto. Nel caso concreto, la progettazione era stata redatta e depositata da terzi, quindi l’imputazione non può ricadere sul DL, il quale, avendo inoltre concluso l’incarico, non avrebbe più disponibilità dell’immobile e quindi, pur volendo, non potrebbe nemmeno adempiere a un ordine di demolizione.

La responsabilità per abusi non può essere automaticamente estesa ai tecnici presenti in cantiere, i quali spesso si limitano ad eseguire un progetto altrui, soprattutto quando non hanno margini di intervento sulle scelte urbanistiche (es. DL per lavori strutturali) e/o non dispongono più del bene.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: direttore dei lavori, demolizione e ricostruzione, SCIA, abuso edilizio, ordine di demolizione.

FAQ TECNICHE: Responsabilità del direttore lavori nella SCIA | Ingenio

Quando il direttore dei lavori risponde di un abuso edilizio?
Il direttore dei lavori può essere ritenuto responsabile quando partecipa attivamente alla realizzazione dell’illecito, modifica il progetto assentito oppure dirige opere difformi rispetto al titolo edilizio. La responsabilità deriva dall’effettivo contributo causale all’abuso e non dal solo incarico professionale. Il riferimento principale è l’art. 31 del DPR 380/2001.

La sola direzione dei lavori strutturali comporta responsabilità edilizia?

No. La sentenza TAR Abruzzo n. 42/2026 chiarisce che il DL strutturale con ruolo meramente esecutivo non è automaticamente autore dell’abuso edilizio. Se il tecnico si limita a eseguire un progetto predisposto e depositato da altri senza incidere sulle scelte urbanistiche, manca il presupposto della responsabilità diretta.

Chi è il “responsabile dell’abuso” secondo il DPR 380/2001?

Secondo l’interpretazione richiamata dal TAR, il responsabile dell’abuso è il soggetto che ha ideato, progettato o realizzato opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso analizzato, la responsabilità è stata ricondotta al progettista che ha predisposto il progetto difforme e non al direttore dei lavori strutturali.

Il direttore lavori può ricevere un ordine di demolizione?

Sì, ma solo se possiede un rapporto concreto con l’abuso o con l’immobile. Nel caso esaminato, il TAR ha escluso la legittimità dell’ordine perché il DL non era proprietario del bene, aveva concluso l’incarico e non aveva più disponibilità materiale dell’immobile per eseguire la demolizione.

Qual è la differenza tra progettista e direttore dei lavori in caso di abuso edilizio?

Il progettista assume responsabilità diretta sulle scelte urbanistiche, edilizie e dimensionali dell’intervento. Il direttore dei lavori controlla la corretta esecuzione dell’opera rispetto al progetto approvato. Se il DL non modifica il progetto e non introduce difformità, la responsabilità può restare in capo al progettista. [Verificare orientamenti giurisprudenziali ulteriori].

La SCIA alternativa al permesso di costruire modifica le responsabilità dei tecnici?

No. La SCIA alternativa prevista dal DPR 380/2001 non elimina le responsabilità professionali dei soggetti coinvolti. Restano distinti i ruoli di progettista, direttore lavori e proprietario dell’immobile. Cambia però il regime amministrativo del titolo edilizio e dei controlli successivi dell’amministrazione comunale.

Quali errori devono evitare i direttori dei lavori nei procedimenti edilizi?

Occorre verificare la conformità urbanistica dell’intervento, formalizzare eventuali dissensi tecnici, evitare modifiche non autorizzate in corso d’opera e documentare puntualmente il proprio ambito operativo. È inoltre opportuno distinguere chiaramente incarichi strutturali e architettonici negli atti depositati presso Comune e Genio Civile.

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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