È sentimento comune la considerazione che gli investimenti in immobili da “mettere a reddito” sono fortemente colpiti dal prelievo fiscale: acquistare un immobile da destinare alla locazione, a conti fatti, a causa della tassazione a livello centrale e locale, è un investimento che rischia di essere molto poco redditizio.
Vi è però una fattispecie che il Legislatore ha scelto di trattare, sotto il profilo fiscale, in maniera più tenue: si tratta delle locazioni a canone concordato di cui alla L. 431/98, nelle varie fattispecie regolamentate da tale provvedimento.
Al verificarsi dei requisiti richiesti, normalmente molto stringenti (occorre verificare l’ammontare del canone sulla base dei parametri contenuti negli accordi tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, nonché determinate clausole contrattuali), si ottengono alcuni benefici sotto il profilo delle imposte sul reddito (riduzione del canone in caso di tassazione ordinaria ovvero aliquota ridotta al 10% nel caso di tassazione cedolare); inoltre, il DL 133/14 ha introdotto un detrazione Irpef del 20% nel caso di immobili acquisiti da destinare alla locazione a canone concordato.
Più di recente la legge di stabilità 2016 (L. 208/15) ha inserito una riduzione anche nella tassazione locale. Già alcuni Comuni in passato hanno introdotto delle riduzioni per gli immobili destinati a tali forme di locazione; oggi è previsto un beneficio applicabile “ex lege”.
Lo sconto IMU e TASI
I commi dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 che in questa sede interessano sono due, i quali rispettivamente introducono nella disciplina IMU e in quella TASI una riduzione al 75% (quindi lo sconto è pari al 25%) dell’aliquota stabilita:
· comma 53. “All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»”.
· comma 54. “Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento»”.
In prima battuta la norma pare di banale contenuto, ma alla prova dei fatti si sarebbero potuti porre dei problemi applicativi nell’identificare l’effettiva aliquota applicabile. Si noti in particolare la previsione IMU: la riduzione al 75% va ad interessare l’aliquota di base o una specifica aliquota deliberata dal Comune in relazione a tali fabbricati?
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