Sentenza: Google Earth non è uno strumento di accertamento per provvedimenti amministrativi
I nuovi strumenti di internet sicuramente agevolano il lavoro delle Pubbliche Amministrazione, ma in alcuni casi non sono da soli sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi.
I nuovi strumenti di rilevamento non sono sufficienti per la decadenza dal permesso di costruire. La sentenza del TAR Campania del 24.4.2015.
I nuovi strumenti di internet sicuramente agevolano il lavoro delle Pubbliche Amministrazione, ma in alcuni casi non sono da soli sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti amministrativi. È il caso verificatosi presso un'Amministrazione comunale che dichiarava la decadenza da un permesso di costruire, avente ad oggetto lavori di ampliamento volumetrico residenziale in sopraelevazione al terzo piano ed ampliamento di un balcone ed ordinata la demolizione delle opere.
Il provvedimento reca a proprio fondamento le evidenze tratte da Google Earth, tali da comprovare, ad avviso dell’amministrazione, che decorso un anno dal rilascio del permesso di costruire (e, dunque, oltre il termine normativamente stabilito ai fini dell’efficacia del titolo edilizio), i lavori non erano iniziati, risultando il lastrico solare di copertura del fabbricato integro.
Il TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda ha accolto il ricorso proposto contro tale provvedimento di decadenza rilevando, tra l'altro, nella sentenza del 24.4.2015 che i rilevamenti, tratti da Google Earth, non si prestano, di per sé considerati ed in assenza di ulteriori elementi, ad una valutazione positiva al fine di comprovare il presupposto di fatto assunto a giustificativo del provvedimento impugnato.
Il giudice partenopeo, in particolare, ha sottolineato sia le incertezze in merito alla risalenza delle immagini (come emerge dallo stesso sito – alla pagina: https://support.google.com/earth/answer/21417?hl=it – per impostazione predefinita il software “visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località”, con la precisazione che “a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti”), nonché la genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo.
Su tale ultimo aspetto, peraltro, il giudice amministrativo ha osservato come le immagini depositate in giudizio non risultano essere tratte dalle versioni più evolute del software, predisposte per scopi commerciali.
fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it