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Serre, pergolati e recinzioni: quando serve il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica

Piccoli corpi di fabbrica, come ad esempio serre, pergolati, ricoveri e recinzioni, possono richiedere permessi e autorizzazioni se realizzati in modo stabile, non stagionali o in aree vincolate. Il TAR Marche (sentenza n. 54/2026) conferma che tali opere non sempre rientrano nell’edilizia libera e di conseguenza necessitano del permesso di costruire ed eventualmente dell'autorizzazione paesaggistica.

Serre, pergolati e recinzioni: quando servono permessi e autorizzazioni

Anche interventi di piccola entità o apparentemente temporanei, come serre, pergolati, ripostigli, ricoveri per animali o recinzioni, possono avere un impatto significativo sulla configurazione del territorio e sull’assetto paesaggistico.

Il tutto assume un ulteriore rilevanza specialmente se tali opere sono realizzate stabilmente o in aree sottoposte a vincoli specifici, come fasce di rispetto stradale, zone agricole soggette a vincoli paesaggistici o aree tutelate ai sensi della normativa europea e nazionale.

Il ruolo degli enti locali e delle amministrazioni competenti risulta fondamentale:

le autorità devono verificare se le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente,
valutando la pertinenzialità urbanistica delle strutture rispetto agli edifici principali,
nonché la loro funzionalità rispetto all’attività dichiarata
e la temporaneità delle opere stesse.

La mancata osservanza di tali disposizioni può comportare sanzioni pecuniarie o la demolizione delle opere abusive.

Questi principi sono stati confermati dal TAR per le Marche con la sentenza n. 54/2026, che ha dichiarato legittima un’ordinanza comunale di demolizione di manufatti realizzati senza permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica, ribadendo che:

la qualificazione di un’opera come “edilizia libera” non esclude automaticamente la necessità di rispettare vincoli urbanistici, paesaggistici e territoriali vigenti. 

Opere in zona agricola: quando serre e manufatti non rientrano nell’edilizia libera

Nel caso esaminato dal tribunale, in seguito al sopraluogo della Polizia Locale, è stata accertata la presenza di numerosi manufatti in una zona agricola, tra cui:

  • serre in tubolari metallici e telo in PVC;
  • manufatti in legno adibiti a ripostiglio;
  • ricoveri per cavalli, capre e cani, recinzioni con coperture;
  • strutture assimilabili a pergolati;
  • un manufatto destinato a magazzino e ricovero trattore.

Queste opere, per dimensioni e caratteristiche, presentavano un impatto visivo rilevante ed erano stabilmente infisse al suolo e dotate di coperture rigide o semi-rigide.

I ricorrenti sostenevano che i manufatti rientrassero nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, richiamando anche il Glossario dell’edilizia libera del 2018. In alternativa, chiedevano che si applicasse la sola sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 (SCIA in assenza), escludendo la demolizione.

Il TAR ha respinto tutte le richieste delle ricorrenti precisando che per le opere in edilizia libera “(…) va rilevato che esse non possono rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 6, co. 1, lett. e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380, vista la presenza di manufatti che rendono impossibile la loro semplice e periodica rimozione, da cui si evince la loro non stagionalità, il tutto come emergente dalla documentazione in atti. Nel loro complesso, le opere realizzate modificano lo stato dei luoghi, essendo stati realizzati volumi in elevazione in legno e metallo per riparo ed ombreggiamento. (…) Per quanto riguarda poi le “serre”, l’art. 6, co. 1, lett. e) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 prevede, tra le attività di “edilizia libera”, le “serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola”. Tali caratteristiche non sono riscontrabili nei manufatti identificati (...), in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica, (...) non si riscontra “l’effettiva e periodica rimozione” (...). Inoltre, l’utilizzo del manufatto identificato come serra adibito a magazzino deposito è in contrasto con la definizione di cui alla L.R. n. 13/1990, art. 10 comma 1 a mente del quale “Agli effetti della presente legge sono considerate serre le strutture installate al suolo e destinate esclusivamente a colture specializzate”.”
Le opere realizzate non rientrano nell’edilizia libera perché non sono mobili né stagionali e non possono essere spostate facilmente. Inoltre le serre devono essere destinate solo all’agricoltura specializzata e non a deposito di attrezzature agricole. Nel complesso le serre, i ricoveri e i pergolati cambiano l’aspetto del terreno.

Di conseguenza, le opere imputate richiedevano un titolo abilitativo valido e non potevano essere considerate edilizia libera. 

 

Autorizzazione paesaggistica e fascia di rispetto autostradale: quando serve anche per opere di edilizia libera

Un ulteriore chiarimento molto rilevante riguarda l’autorizzazione paesaggistica e la fascia di rispetto autostradale, infatti il TAR precisa che nel caso in essere “(…) l’autorizzazione paesaggistica sarebbe stata necessaria anche qualora le opere fossero state qualificabili di edilizia libera, poiché (...) deve rilevarsi che l'art. 6, co. 1, d.P.R. 380/2001 (...) fa salva, in ogni caso, l'applicazione delle "prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e ... delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". (…) Quanto al vincolo autostradale va rilevato che nella specie si tratta di opere non realizzabili all’interno della fascia di rispetto, in presenza del vincolo di inedificabilità assoluta e ciò indipendentemente dalle loro caratteristiche e dalla relativa qualificazione ed a prescinde dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale.”
Anche se le opere fossero state considerate edilizia libera, sarebbe comunque servita l’autorizzazione paesaggistica, in quanto le norme di edilizia libera non escludono l’applicazione di vincoli paesaggistici, urbanistici o di sicurezza. Inoltre, le opere ricadevano anche nella fascia di rispetto autostradale, dove vige l'inedificabilità assoluta. Ne consegue che la demolizione non poteva che essere legittima e necessaria a prescindere dalla tipologia o dimensione dei manufatti.

Anche manufatti leggeri o di piccola dimensione possono avere rilevanza urbanistica se comportano una trasformazione stabile del territorio, in particolare in aree soggette a vincoli paesaggistici e/o ove vige l'inedificabilità assoluta.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: edilizia libera, permesso di costruire, serre, autorizzazione paesaggistica, pergolati, recinzioni, vincoli paesaggistici, vincoli urbanistici, fasce di rispetto, manufatti stabili, demolizione, opere abusive.

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