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Sicurezza degli impianti elettrici: nuova linea guida del CNPI

Pubblicata la settima linea guida del CNPI sulla verifica e il controllo degli impianti elettrici: il documento si rivolge al datore di lavoro e al professionista

Sicurezza impianti elettrici: le nuove linee guida

La settima Linea guida “Verifica e controllo impianti elettrici. Dlgs 81/08”, elaborata dal gruppo di lavoro Sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e dal gruppo Impianti elettrici ed elettronici del CNPI (Periti industriali) in carica dal 2013 al 2018, si rivolge a:

  • datore di lavoro, indicandogli le misure indispensabili da mettere in campo per mantenere efficiente il proprio impianto elettrico, assicurando un adeguato livello di sicurezza: Tali misure hanno lo scopo di mantenere o riportare l’impianto elettrico nelle condizioni di conservazione e di efficienza necessaria ai fini della sicurezza. Secondo quanto indica il DM 37/08 la manutenzione degli impianti elettrico è un obbligo di legge stabilito per tutti i proprietari, i responsabili e gli amministratori di impianti elettrici;
  • professionista tecnico, offrendo uno strumento concreto per effettuare l’analisi dei rischi e redigere il documento di valutazione del rischio elettrico, così come prevede il T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/2008), in particolare fornendogli la documentazione di supporto per i propri clienti.

Sicurezza degli impianti elettrici: riepilogo della normativa vigente

Il soggetto responsabile deve adottare le misure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle istruzioni fornite dall’impresa installatrice che ha realizzato gli impianti elettrici e dai fabbricanti delle apparecchiature installate (art. 8, comma 2 DM 37/08).

In aggiunta agli articoli del Codice Civile e altre leggi, il d.lgs. 81/2008 (art. 15, lettera z) stabilisce che la manutenzione nei luoghi di lavoro degli ambienti, delle attrezzature, delle macchine e degli impianti è una misura indispensabile per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo l'art.10, comma 1 del DM 37/08, la manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’art.1 non comporta la redazione del progetto, né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all'art.8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi).

Mentre la Norma CEI 64-8/6 all’articolo 62.1.4 stabilisce che i risultati delle verifiche periodiche di un impianto elettrico, o di una sua parte, devono essere registrati, l'art.86, comma 1 del d.lgs. 81/2008 stabilisce che l’esito dei controlli deve essere contenuto in un registro tenuto a disposizione degli organi di vigilanza, da non confondere con quello delle verifiche periodiche previsto dal dpr 462/2001, che possono essere eseguite solo da organismi abilitati è che ha una finalità diversa dalla verifica ai fini della manutenzione.

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