Sicurezza dei cantieri e caduta dall'alto: obbligo dei parapetti anche a lavori fermi
Il rischio di caduta dall'alto è un rischio generico e permanente del cantiere, che sussiste anche in caso di sospensione dei lavori. L'assenza di parapetti su dislivelli oltre 0,50 m integra una violazione autonoma del d.lgs. 81/2008. La recinzione non sostituisce le protezioni anticaduta e tutti i soggetti della sicurezza restano responsabili.
Il rischio di caduta dall'alto costituisce un rischio cd. generico, connesso alla conformazione strutturale del cantiere e indipendente dalla specifica lavorazione in corso: esso permane anche durante la sospensione dei lavori e non è eliso dalla mancata comunicazione della ripresa dell'attività. L'obbligo di installare parapetti a protezione dei dislivelli superiori a 0,50 m (art. 146, comma 3, d.lgs. n. 81/2008) è distinto e autonomo rispetto all'obbligo di recinzione del cantiere (art. 109), e la designazione del coordinatore per la sicurezza non esonera il responsabile dei lavori dai propri obblighi di vigilanza.
Anche con cantiere fermo, le responsabilità dei vari soggetti preposti alla sicurezza in edilizia sono totali quando si verifica un infortunio causato dalla mancata apposizione dei parapetti. Questo in quanto è obbligatorio adottare misure anti-infortunistiche adeguate per prevenire rischi generici, come ad esempio la caduta dall'alto, indipendentemente dalla sospensione o ripresa dei lavori.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 12283/2026, dove si chiarisce che l'area in cui si è verificato l'incidente va considerata "luogo di lavoro" se fa parte del cantiere, anche in caso di sospensione temporanea delle attività.
Il caso: infortunio mortale in cantiere
Un operaio piastrellista impegnato nella posa di casseri attorno alle armature dei plinti di fondazione di un cantiere di demolizione e ricostruzione si allontana dalla postazione durante un forte vento di scirocco (circa 90 km/h) per riposizionare i pannelli di recinzione metallica abbattuti dal vento.
La rete, investita dall'effetto-vela, trascina l'uomo nel vuoto: precipita in uno scavo profondo circa sei metri e muore per le conseguenze della caduta.
Il cantiere era formalmente sospeso in attesa del nulla osta del Genio civile per le opere in cemento armato, ma i lavori erano di fatto ripresi.
Presidente, vicepresidente della società committente, coordinatore per la sicurezza e responsabile dei lavori vengono condannati per omicidio colposo in cooperazione, ciascuno per le proprie condotte omissive.
La difesa degli imputati: il cantiere era fermo
Gli imputati hanno sostenuto, a propria difesa, che l'operaio, insieme a un altro lavoratore, avrebbe fatto accesso al cantiere successivamente alla decisione di sospendere le attività e che l'incidente si sarebbe verificato in un'area esterna al perimetro di cantiere, non soggetta quindi agli obblighi di segnalazione e alle misure di sicurezza antinfortunistiche.
Le violazioni antinfortunistiche contestate
I giudici di merito accertano la mancata installazione di parapetti con tavola fermapiede lungo il perimetro dello scavo, in violazione dell'art. 146, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, nonché delle previsioni del PSC e del POS.
La recinzione metallica presente - posizionata a circa cinque metri dal ciglio, precariamente ancorata con mattoni - viene ritenuta del tutto inidonea a prevenire il rischio di caduta: serviva unicamente a interdire l'accesso ai terzi (art. 109), non a proteggere i lavoratori dal dislivello.
La disposizione di cui all'art. 146 non riguarda i soli lavori in quota o in sopraelevazione, ma si applica a ogni apertura prospiciente il vuoto con profondità superiore a 0,50 m, a prescindere dalla tipologia di lavorazione in corso.
Sospensione del cantiere e rischio generico: la persistenza degli obblighi
La difesa fa leva sulla sospensione dell'attività per escludere la responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale sosteneva di non essere stato informato della ripresa.
La Corte respinge la censura richiamando la nozione di rischio generico: il pericolo di caduta dall'alto è connesso alla conformazione permanente del cantiere - lo scavo preesisteva alla sospensione - e non dipende dalla specifica fase lavorativa avviata.
Il coordinatore era a conoscenza dello stato dei luoghi avendo compiuto un sopralluogo pochi giorni prima dell'infortunio; avrebbe dovuto segnalare al committente o agli organi di vigilanza l'assenza dei parapetti già prima della sospensione, a prescindere dalla ripresa.
La cessazione del cantiere, precisa la Corte richiamando Sez. IV, n. 34387/2024, coincide con l'ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti, non con eventuali interruzioni temporanee.
Comportamento del lavoratore e nesso causale
Le difese invocano sia la condotta abnorme del lavoratore, sia l'interruzione del nesso causale per omesso uso delle cinture di sicurezza. Entrambe le eccezioni sono respinte.
La vittima stava svolgendo una mansione lavorativa doverosa - il riposizionamento delle reti pericolanti, attività coerente con il contesto di cantiere -, sicché nessun rischio eccentrico era stato attivato (Sez. IV, n. 7012/2023).
Quanto al nesso causale, la corretta installazione di parapetti avrebbe impedito la precipitazione, concretizzando la funzione protettiva prevista dalla legge e dai piani di sicurezza; il comportamento inosservante del lavoratore era prevedibile ed evitabile proprio mediante quei presidi omessi.
Infortunio sul lavoro a cantiere fermo: FAQ
Il cantiere sospeso esclude gli obblighi di sicurezza?
No. La sospensione dei lavori non elimina i rischi strutturali del cantiere né gli obblighi di prevenzione, che permangono fino alla completa eliminazione delle situazioni di pericolo.
La caduta dall’alto è legata solo alle lavorazioni in corso?
No. È un rischio generico, connesso alla conformazione del cantiere (scavi, dislivelli, vuoti) e indipendente dalla specifica attività svolta o dalla fase lavorativa.
La recinzione del cantiere può sostituire i parapetti?
No. La recinzione serve a impedire l’accesso ai terzi, mentre i parapetti hanno una funzione specifica di protezione dei lavoratori dal rischio di caduta.
Quando è obbligatoria l’installazione dei parapetti?
Ogni volta che vi sono aperture o dislivelli superiori a 0,50 metri prospicienti il vuoto, a prescindere dal tipo di lavorazione o dalla sospensione delle attività.
La mancata vigilanza del coordinatore è giustificata se i lavori sono fermi?
No. Il coordinatore e gli altri soggetti della sicurezza devono intervenire e segnalare le carenze anche durante le sospensioni, se il rischio è già presente e conosciuto.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
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