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Sicurezza in cantiere: tutte le novità per badge dei dipendenti, patente a crediti, sistemi anti-caduta

L'INL pubblica un focus sulla legge 198/2025 per quanto riguarda, tra l'altro, badge di cantiere, patente a crediti e sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Dal 1° gennaio 2026, per l'impiego di lavoratori "in nero" è prevista la decurtazione di 5 crediti dalla patente per ciascun lavoratore, indipendentemente dalla durata dell'impiego irregolare. Prevista anche una decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore in presenza di aggravanti.

Il decreto-legge 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, meglio conosciuto come Decreto Sicurezza sul Lavoro, ha modificato diverse disposizioni che incidono sulla attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro (imprese edili), alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali.

Per questo, l'INL ha pubblicato la circolare n.1 del 23 febbraio 2026 che riassume tutte le principali novità introdotte dal decreto.

Per quanto di interesse del comparto imprese edili e professionisti della sicurezza, ci focalizziamo su badge di cantiere, patente a punti, sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, DPI e requisiti di sicurezza delle scale.

 

Badge di cantiere

L'art.3 comma 2 è dedicato al nuovo badge di cantiere, che riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, sia pubblici che privati. L’obbligo potrà estendersi anche ad altri settori ad alto rischio, che saranno individuati con successivo decreto ministeriale.

Il badge non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008 e dalla legge n. 136/2010, ma la integra con un codice univoco anticontraffazione.

La tessera potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il SIISL, e dovrà consentire l’identificazione certa del lavoratore presente in cantiere.

La piena operatività del badge è subordinata all’adozione di un decreto del Ministro del lavoro, che definirà:

  • modalità di attuazione;
  • sistemi di controllo e sicurezza nei cantieri;
  • strumenti tecnologici per il monitoraggio dei flussi di manodopera;
  • tipologia dei dati trattati.

Fino all’emanazione del decreto, resta fermo l’obbligo della normale tessera di riconoscimento.

La mancata dotazione della tessera/badge comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, sanzione che sarà estesa anche agli ulteriori ambiti a rischio individuati dal decreto attuativo.

 

Patente a crediti: quante novità!

L’art. 3, commi 4 e 5, introduce modifiche rilevanti alla disciplina della patente a crediti prevista dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, incidendo su decurtazioni, sanzioni e sospensione cautelare della patente nei cantieri.

 

1. Decurtazioni per lavoro irregolare

È introdotto il nuovo comma 7-bis dell’art. 27, che stabilisce che la decurtazione dei crediti per alcune gravi violazioni (lavoro “nero”) scatta dalla notifica del verbale di accertamento degli organi di vigilanza.

L’Allegato I-bis è modificato accorpando le violazioni relative all’impiego irregolare: è ora prevista una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dalla durata dell’impiego.

Resta inoltre una ulteriore decurtazione di 1 credito per lavoratore in presenza di specifiche aggravanti (impiego di stranieri irregolari, minori non lavorabili o percettori di determinate misure di sostegno).


2. Decorrenza delle nuove decurtazioni

Le nuove regole sulle decurtazioni si applicano solo agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. Per le violazioni precedenti continuano a valere le regole previgenti dell’Allegato I-bis.

 

3. Sanzioni per assenza o insufficienza di crediti

È innalzata a 12.000 euro la soglia minima della sanzione per imprese o lavoratori autonomi:

  • privi della patente o documento equivalente;
  • con patente inferiore a 15 crediti.
    La sanzione resta pari al 10% del valore dei lavori, ma non può scendere sotto la soglia minima.
    Si applicano inoltre:
  • esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi;
  • inapplicabilità della diffida.
    La modifica è operativa per le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. Nei casi in cui il valore dei lavori non sia determinabile o il 10% sia inferiore a 12.000 euro, la sanzione effettiva è pari a 4.000 euro.

 

4. Sospensione cautelare della patente

In caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, la patente può essere sospesa fino a 12 mesi.

La novità consiste nel rafforzamento del flusso informativo: le Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La sospensione è adottata solo dopo una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi, basata sui verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo dell’infortunio.

È richiesta almeno una responsabilità grave “più probabile che non”; in caso di responsabilità non chiare, la sospensione non può essere disposta.

 

Dispositivi di protezione individuali

L’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi”.

Pertanto, durante gli accertamenti ispettivi, l'Ispettorato provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

Requisiti di sicurezza delle scale

Il D.L. n. 159/2025 ha aggiornato la disciplina sulle scale verticali permanenti prevista dal D.Lgs. 81/2008. La norma non riguarda più genericamente le “scale a pioli”, ma solo quelle fissate a un supporto, utilizzate come mezzo di accesso, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75 gradi.

Per queste scale è ora obbligatorio prevedere, in base alla valutazione del rischio, una protezione contro le cadute dall’alto:

  • oppure un sistema di protezione individuale (DPI);
  • oppure una gabbia di sicurezza.

La scelta non è automatica: la gabbia può non essere idonea in alcune situazioni, ad esempio se ostacola le operazioni di soccorso.

Per le scale già installate, se prive di gabbia, le verifiche ispettive devono accertare che:

  • le procedure di utilizzo siano state aggiornate;
  • sia previsto e messo a disposizione dei lavoratori un adeguato DPI anticaduta.
    La violazione della norma comporta una sanzione per datori di lavoro e dirigenti ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 81/2008.

Restano invariati i requisiti dimensionali:

  • distanza minima di 15 cm tra pioli e parete;
  • distanza massima di 60 cm tra pioli e parete opposta della gabbia;
  • la gabbia deve impedire la caduta accidentale verso l’esterno.

Infine, per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove regole si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo un periodo transitorio per adeguamenti e valutazioni.

 

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

L’art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. 159/2025 modifica anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'INL ribadisce l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza.

È stata inoltre rivista la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il novellato comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:

  • a) sistemi di trattenuta;
  • b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
  • c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  • d) sistemi di arresto caduta.

Il novellato comma 4 dell’art. 115 precisa, inoltre, che tutti i suddetti sistemi sono “costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento”.

Fermo restando che vanno scelti in base all’idoneità “per l’uso specifico”, il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo.

Infine, è precisato che, in ogni caso, per i “sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi” di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l’utilizzo e all’art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti.


LA CIRCOLARE N.1/2026 DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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