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Sicurezza nei cantieri: responsabilità condivisa tra committente, appaltatore e coordinatore

La sicurezza nei cantieri richiede responsabilità concrete e coordinamento tra committente, appaltatori e tecnici. Una recente sentenza della Cassazione chiarisce obblighi e limiti delle diverse figure coinvolte, ribadendo l’importanza dell’alta vigilanza, della cooperazione tra imprese e dell’effettiva attuazione dei piani di sicurezza.

Responsabilità inerenti alla sicurezza nei cantieri: i chiarimenti

Nei cantieri edili la compresenza di più soggetti, quali ad esempio molteplici imprese, crea situazioni di particolare complessità sia in termini di organizzazione sia in termini di sicurezza per i lavoratori. Ecco perché la norma ha progressivamente elaborato un quadro legislativo via via più articolato e rigoroso, volto ad assicurare la massima protezione dell’integrità fisica dei lavoratori.

Infatti il d.lgs n. 81/08 attribuisce specifici obblighi a diversi soggetti:

  • il committente;
  • il responsabile dei lavori;
  • il direttore dei lavori;
  • il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP);
  • il coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione (CSE);
  • i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Ciascuna di queste figure è chiamata a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione degli infortuni, secondo una logica di cooperazione e coordinamento che supera la tradizionale visione gerarchica delle responsabilità.
Quando si tratta di sicurezza non basta redigere documenti o nominare figure tecniche, se poi le misure di sicurezza non vengono concretamente applicate. Infatti qualora più imprese lavorino insieme nello stesso cantiere, tutti i responsabili devono coordinarsi attivamente per prevenire gli infortuni.

Estremamente interessante è l’individuazione dei confini tra le diverse sfere di responsabilità, soprattutto quando intervengono contratti di appalto e subappalto.
La questione principale è capire se il committente e l'appaltatore restino responsabili anche per gli infortuni che avvengono durante i lavori affidati ad altri e quali compiti spettino nello specifico al coordinatore per la sicurezza.

La recente sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su questo tema, confermando di chi siano le responsabilità (o come esse siano ripartite) nella tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Il caso: infortunio mortale in pozzetto

Un operaio specializzato stava eseguendo lavori di manutenzione all’interno di un pozzetto per sostituire una saracinesca di scarico ammalorata.
L’acquedotto era stato messo fuori esercizio ma nella condotta erano rimasti circa 125.100 litri di acqua residua in pressione e mentre l’operaio tagliava i bulloni che ancoravano la saracinesca, l’acqua è fuoriuscita con violenza dalla condotta investendolo e causandone il decesso.

Durante l'iter processuale la Corte d'Appello di Messina riconosce come responsabili:

  • l’amministratore delegato della società committente, gestore dell'acquedotto;
  • il responsabile dei lavori di manutenzione civile e riparazione;
  • il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
  • il legale rappresentante della ditta appaltatrice e/o subappaltatore.

Si giunge così in Cassazione dove vengono rimarcati alcuni importanti principi in materia di sicurezza nei cantieri.

 

La posizione del Committente

I giudici chiariscono quale debba essere la posizione del committente:

egli non può limitarsi a verifiche formali, ma deve svolgere "controlli sostanziali ed incisivi" in tema di prevenzione e sicurezza.

La nomina dei coordinatori non deve essere motivo di esautoramento dei propri obblighi infatti “con specifico riguardo ai cantieri in relazione ai quali è obbligatoria la nomina dei coordinatori, come nel caso di specie, si è chiarito che il committente non possa limitarsi a verifiche meramente "formali", dovendo egli svolgere "controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
Il committente quindi deve vigilare che i coordinatori nominati adempino di fatto alle loro funzioni.

 

La figura del coordinatore di sicurezza quale posizione di garanzia

La figura del CSE assume invece una posizione di garanzia, infatti, “(…) in tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto (ad egli) spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché (Omissis) scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS.
(…) L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di legittimità (...) costituisce la modalità con cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure, tanto è vero che ha un potere-dovere di intervento diretto quando constati direttamente gravi pericoli, ai sensi dell'art. 92, comma I, lett. f), d. Ig. n.81 del 2008. (…) Certo, non può esimersi (...) dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto previsto: si tratta di una periodicità significativa e non burocratica, dettata dalla necessità di rendere i controlli idonei allo scopo e non routinari.”

La responsabilità del CSE comporta quindi:

  • il controllo sulla corretta osservanza del piano di sicurezza;
  • la verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
  • l’adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori;
  • l’intervento diretto in caso di situazioni di pericolo grave.

La cosiddetta "alta vigilanza" non deve comportare la riduzione degli obblighi ma essa deve essere vista come la modalità con cui vadano adempiuti suddetti obblighi, ossia attraverso procedure e controlli periodici significativi.

 

Più imprese in cantiere? Le responsabilità

Quando più imprese sono presenti nello stesso cantiere, esse non sono immuni da responsabilità ma “Vi è un obbligo tra i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione incidenti sull'attività oggetto dell'appalto: obbligo di informazione reciproca sui rischi e sulle misure da adottare; il datore di lavoro committente ha l'obbligo di promuovere la cooperazione, il coordinamento tra i diversi protagonisti della sicurezza, elaborando il DUVRI con riferimento alle attività nella cui gestione i rischi interferiscono. (…) In generale, (...) si desume il principio secondo il quale, in caso di contemporanea presenza di più imprese all'interno di un medesimo cantiere edile (...) tutti i soggetti titolari di una posizione di garanzia hanno il dovere di cooperare all'attuazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di appalto, informandosi, reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. (…) Il committente e l'appaltatore hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nella esecuzione dell'opera complessiva.”
I titolari delle imprese hanno quindi il dovere di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione, informandosi reciprocamente sui rischi e coordinandosi il più possibile, nell'ottica della riduzione dei possibili incidenti.

 

Quando il sub-committente è esonerato dalle responsabilità

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il subappaltante “(…) è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore. (…) Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore questa Corte ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub-committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nei confronti del subappaltatore. (…) Nel caso di specie (…) è quindi evidente (...) che l'esecuzione degli stessi prevedeva necessariamente il coordinamento e la piena consapevolezza (...) della rischiosità dell'ambiente di lavoro.”
Tale figura (appaltatore) è esonerata dagli obblighi di protezione solo se la/le ditta/e subappaltatrice/i ha/hanno completa autonomia, ossia ove non si possa prevedere alcuna ingerenza nei compiti del subappaltatore. Cosa che non accadeva nel caso in esame ove i lavori non erano stati subappaltati “in toto” e quindi l’esecuzione dei lavori prevedeva necessariamente coordinamento tra le diverse imprese.

 

Condotta imprudente delle maestranze: la decisione della Cassazione

Tutti i ricorrenti sostenevano che l'operaio avesse posto in essere una condotta "abnorme e imprevedibile", procedendo al taglio degli otto bulloni senza attendere il completo svuotamento della condotta.
La Cassazione ha respinto questa tesi precisando che “la condotta di *****, che ha tagliato otto bulloni senza attendere che la condotta si svuotasse anche dell'acqua residua, tramite i due fori presenti nella saracinesca, fosse da definire abnorme, se non eventualmente meramente imprudente e che comunque non ha escluso il nesso causale. La Corte di appello ha affermato che ognuno degli imputati, per la posizione di garanzia ricoperta, era in grado di incidere sulla gestione del rischio che, invece, è stata affidata in via esclusiva alla valutazione della vittima, avendo gli imputati omesso ciascuno di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica (...).”
La condotta della vittima, pur eventualmente imprudente, non può considerarsi eccentrica o imprevedibile rispetto all’area di rischio, tale da fare escludere il nesso causale. I garanti avrebbero dovuto gestire preventivamente il rischio senza lasciarlo in capo all'incauto operaio. L’assenza di programmazione e coordinamento delle misure prevenzionistiche ha quindi reso l'evento prevedibile ed evitabile.
Come affermato dalla Corte, "la gestione del rischio è stata affidata in via esclusiva alla valutazione della vittima", mentre ciascuno degli imputati, per la posizione ricoperta, era in grado di incidere su tale gestione.

Questa sentenza fornisce un chiaro quadro delle responsabilità quando si è di fronte ai tema degli infortuni sul lavoro, infatti:

  • la sicurezza nei cantieri richiede un approccio sostanziale, non solo formale;
  • i piani di sicurezza devono essere specifici, dettagliati, eventualmente aggiornati, e concretamente attuati;
  • il coordinamento tra le diverse imprese non è un adempimento burocratico ma una necessità operativa;
  • le attività particolarmente rischiose richiedono misure preventive e proporzionate al pericolo;
  • la responsabilità dei garanti non può essere elusa addossando alla vittima la valutazione dei rischi, soprattutto in caso di mancanze in vigilanza, pianificazione e coordinamento.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: sicurezza nei cantieri, cantiere, responsabilità solidare/in solido, coordinatore sicurezza, committente, infortuni sul lavoro, D.Lgs. 81/08, alta vigilanza, appaltatore, subappaltatore.

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La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).

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