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Sicurezza sul lavoro: criticità e prospettive di una normativa in chiaroscuro

Un approfondimento de Il SOLE 24 ORE per INGENIO sul D.Lgs. n.81/2008, con l'individuazione delle numerose criticità per i professionisti e le imprese

A oltre dieci anni dalla riforma operata dal D.Lgs. n.81/2008, restano sul tappeto, per i professionisti e le imprese, ancora numerose criticità nell’applicazione quotidiana delle norme sulla sicurezza nei cantieri edili; si stratta, invero, di un quadro che appare sempre più caotico – che, per altro, attualmente si trova a dover fare i conti anche con le ultime disposizioni in chiaroscuro per contrastare il contagio da SARS-COV-2 – che rendono la materia sempre più difficile da maneggiare senza danno.


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Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: tutela in edilizia

Nel complesso mosaico del cd. “Testo unico” della salute e della sicurezza sul lavoro n.81/2008, ancora oggi, a distanza di oltre un decennio dall’entrata in vigore dalla riforma, ci sono diversi tasselli fondamentali che non combaciano perfettamente; si tratta, invero, di alcuni ambiti che il legislatore non è riuscito compiutamente ad amalgamare e armonizzare nell’insieme e, tra questi, spicca certamente quello della tutela in edilizia.

La disciplina contenuta nel titolo IV del D.Lgs. n.81/2008, infatti, disegna per i cantieri temporanei e mobili un complesso corpo normativo che non sempre appare livellato con i principi comuni del titolo I; senza contare, poi, le numerose (troppe) zone d’ombra che interessano le stesse disposizioni del regime dell’edilizia, che generano non poche difficoltà operative a quanti, come i datori di lavoro, gli RSPP, i coordinatori e i professionisti, devono fare quotidianamente i conti con i tanti problemi che genera la gestione operativa della sicurezza di un cantiere.

Un elemento che appare, invero, sintomatico, di questo stato frustante d’incertezza normativa si rileva nel significativo numero d’interpelli che nel corso di questi anni ordini professionali e organizzazioni sindacali hanno posto all’apposita Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. secondo la previsione dell’art. 12 del citato D.Lgs. n.81/2008

Appare necessario, quindi, compiere una ricostruzione sistematica dei principi generali che governano il delicato regime della sicurezza sul lavoro in edilizia e approfondire alcuni dei profili problematici ritenuti attualmente più significativi in termini gestionali, al fine di fornire una visione più chiara di questo segmento fondamentale dell’ambito antinfortunistico e le sue prospettive.

 


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All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema della SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE, con l'obiettivo di fornire una "Guida alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili" a cura degli avv. Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre


 

Il regime particolare della sicurezza in edilizia

Per compiere tale operazione ricostruttiva appare necessario, in primo luogo, fare preliminarmente una considerazione; molto spesso si parte dalla concezione che il titolo IV del D.Lgs. n.81/2008, sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sia in effetti quasi un corpo normativo a se stante.

Un approccio di tale tipo rischia, però, di partire da un’angolazione del tutto sbagliata; la materia, infatti, è pur sempre regolata dai principi contenuti nel titolo I e, in particolare, gioca un ruolo fondamentale la disciplina contenuta nell’art.26, che definisce i capisaldi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli appalti ed ha quale obiettivo l’effettiva realizzazione del fondamentale diritto del lavoratore alla salute e alla sicurezza delle condizioni di lavoro (artt. 32, 41, Cost.) in presenza di situazioni di decentramento produttivo e organizzativo.

La disposizione costituisce, pertanto, norma generale di disciplina sia per il settore privato che per quello pubblico (art. 26, c.7) nonché in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. 96 e 97 D.Lgs. 81/2008) e di lavori in ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177), e pone una serie di rilevanti problemi interpretativi conseguenza, in parte, anche della lunga “gestazione” della disciplina fatta oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti e disorganici interventi legislativi.

Si tratta, invero, di un apparato normativo alquanto caotico e complesso, che prevede una serie di adempimenti in capo al committente e alle imprese esecutrici che sono direttamente correlati all’obbligo della valutazione dei rischi e, in particolare, quelli da interferenze; specie per quanto riguarda i lavori edili non sempre è agevole coniugare immediatamente il regime generale dell’art.26 con la disciplina del titolo IV nelle fattispecie nelle quali opera la norma di esclusione contenuta nel comma 2 dell’art.88 del D.Lgs. n.81/2008.

Occorre considerare, infatti, che tale articolo prevede l’applicabilità delle disposizioni contenute nel Titolo IV, capo I, a tutti i cantieri temporanei o mobili, sia pubblici che privati, ossia qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d’ingegneria civile riportati nell’allegato X (art. 89, c. 1, lett. a) (si veda la tabella uno). 

Come si può osservare, però, il citato art.88, c.2, prevede anche numerose attività che non sono ricadenti nel regime previsto dal Capo I del Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008, ai quali è applicabile, comunque, quello generale previsto dall’art. 26 dello stesso decreto; da ciò ne discende, ad esempio, che in tali casi il committente datore di lavoro sarà tenuto alla redazione e all’aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

 


Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art.89, c.1, lett.a, D.Lgs. 81/2008

Allegato X

      1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
        2. Sono,inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
 

Attività escluse

Art.88, c.2

      a) lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
      b) lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
      c) lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
      d) lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
      e) attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
      f) lavori svolti in mare;
      g) attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
      g-bis) lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X;
      g-ter) attività di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’Allegato X

Tabella 1 - Campo di applicazione e ipotesi di esclusione dal Titolo IV, Capo I, D.Lgs. 81/2008

 

La figura del committente e l’obbligo di nomina dei coordinatori

Chiariti questi primi aspetti preliminari, che spesso com’è dato rilevare nella prassi non sempre sono del tutto a pieno compresi, occorre procedere, ora, all’approfondimento di alcuni profili critici applicativi, iniziando in primo luogo dalla figura del committente.

Nell’art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, la nozione di committente è legata a doppio filo alla posizione di datore di lavoro; invece, per quanto riguarda l’edilizia l’art.89, c.1, lett. b), dello stesso decreto si limita solo a precisare che, per i lavori nei cantieri temporanei o mobili, il committente coincide con il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione e nell’ipotesi di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto (cfr. D.Lgs. n.50/2016).

Di conseguenza, negli appalti aventi a oggetto lavori edili la nozione di committente risulta essere più ampia rispetto a quella accolta nel già citato art.26, c.1, del D.Lgs. n.81/2008, in quanto tale posizione è ricoperta anche dai cd. “privati” che pur non avendo, come detto, una veste datoriale sono tenuti, comunque, ad osservare una serie di obblighi rinvenibili essenzialmente nell’art.90, tra cui spiccano in particolare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la nomina del coordinatore per la progettazione (CSP), che provvede alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (art.100) e del fascicolo tecnico, e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che occupa, invero, una posizione strategica in quanto ha delicati compiti di alta vigilanza sulle attività svolte in cantiere (art.92).

Per quanto riguarda quest’ultimo adempimento del committente appare opportuno sottolineare che la norma in questione non prevede l’obbligo di nomina dei coordinatori in ogni caso; infatti, l’art.90, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” e sulla stessa lunghezza d’onda il successivo comma 4 stabilisce ulteriormente che “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”.

Di conseguenza l’obbligo della nomina dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sussiste solo qualora per il compimento dell’opera è prevista la presenza di più “imprese esecutrici” anche non contemporaneamente; la ratio della norma in esame appare chiara, o quasi.

Infatti, la presenza in cantiere anche se in momenti diversi di lavoratori facenti capo a più datori di lavoro determina dei rischi da interferenze che il committente, dall’alto della sua posizione di garanzia primaria, ha il dovere di governare nominando, appunto, il CSP e il CSE.

Tuttavia, l’obbligo in questione è circoscritto al concetto d’impresa esecutrice che, si badi bene, il legislatore almeno in questo caso ha differenziato chiaramente da quello di lavoratore autonomo

Infatti, per impresa esecutrice s’intende una “Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali” (art.89, comma 1, lett. i-bis) mentre per lavoratore autonomo la “Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione” (art.89, comma 1, lett.d).

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La nozione particolare di lavoratore autonomo

L’aggancio alla nozione civilistica di lavoratore autonomo (o prestatore d’opera) contenuta nell’art. 2222 cod. civ. è chiara; tuttavia, mentre in tale norma si prevede che il lavoratore compia l’opera o il servizio in modo prevalentemente personale, ammettendo così anche un’appendice del tutto marginale di lavoro di terzi, invece, come si può rilevare la nozione ai fini della sicurezza sul lavoro del citato art. 89, comma 1, lett.d), è più limitata in quanto è riferita sì ad una prestazione lavorativa autonoma ma esclusivamente personale ([1]).

Insomma, ai fini di tale normativa antinfortunistica il lavoratore autonomo è tale se, oltre ad essere assente la cd. etero-direzione della prestazione lavorativa, il lavoratore non si avvale di alcun collaboratore (lavoratore dipendente, apprendisti, socio e qualsiasi altro prestatore previsto dall’art.2, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n.81/2008).

Tale precisazione potrebbe sembrare superflua ma, invero, così non è in quanto spesso si tende a fare una certa confusione tra queste due figure, con il risultato che delle volte, limitandosi solo alla nozione civilistica dall’art. 2222 cod. civ., sono fatti passare per lavoratori autonomi anche coloro che avvalendosi di manodopera di terzi sono, invece, a tutti gli effetti, delle imprese esecutrici; tutto ciò con gravi conseguenze sul committente qualora non abbia nominato i predetti coordinatori. 

 

Committenti privati e responsabile dei lavori

A tutto ciò va aggiunto, poi, che per i committenti privati appare francamente poco condivisibile la linea scelta dal legislatore di equipararli integralmente, sul piano dei doveri d’assolvere, a coloro che rivestono una posizione imprenditoriale e/o datoriale, non avendo gli stessi alcun tipo di competenza.

Soprattutto in tale fattispecie l’unica soluzione che appare praticabile è la nomina di un responsabile dei lavori, considerato che l’art. 93, c.1, del predetto decreto stabilisce che il committente in tale caso è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito a tale responsabile.

 

L’impresa affidataria, i consorzi e la questione dell’ATI

Altro fronte caldo del regime particolare per l’edilizia disegnato dal titolo IV, capo I, del D.Lgs. n.81/2008, riguarda la posizione dell’impresa affidataria, definita dall’art.89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.81/2008, come “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.

La stessa norma stabilisce, poi, che nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità d’imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

In merito va rilevato che il Ministero del Lavoro e P.S. rispondendo a un quesito posto dall’ANCE nell’interpello 27 marzo 2014, n. 7, ha tenuto a precisare che il citato l'art. 89, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (ATI).

Precisa ancora la Commissione ministeriale che il legislatore, all'art. 97 del D.Lgs. n.81/2008, ha previsto, poi, per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

E' evidente che all'impresa affidataria “......spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese”.

Ad avviso, quindi, della Commissione “la società consortile, eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto”.

Sottolinea ancora che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008.

 

Pluralità d’imprese affidatarie

Da osservare, inoltre, che l’ANCE ha sottoposto al Ministero anche un ulteriore profilo problematico; infatti, ha chiesto di sapere se in un medesimo cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie e se un’impresa affidataria debba essere necessariamente anche impresa esecutrice “vale a dire alla luce della definizione dell'articolo 89, comma 1, lettera i-bis), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi”.

In relazione alla prima parte del quesito la Commissione con l’interpello 11 luglio 2014, n. 13, si è espressa positivamente affermando, quindi, che in uno stesso cantiere possono essere presenti anche diverse imprese affidatarie; invero, il D.Lgs. n.81/2008, non fissa alcun limite ma si limita solo a definire all’art. 89, comma 1, lett. i) la nozione di “impresa affidataria” che potrebbe generare qualche incertezza interpretativa ma è chiaro che, sulla base anche dei principi comunitari, il committente è dotato di autonomia negoziale in base alla quale può stipulare più contratti di appalto con diverse imprese affidatarie.

E sulla base di questa definizione legale la Commissione fa rilevare che l’impresa affidataria può “eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati”; pertanto, all’impresa affidataria è riconosciuta una piena autonomia in ordine al c.d. decentramento produttivo, fermo restando il vincolo in ogni caso dell’art. 97 del D.Lgs. n.81/2008, che impone al datore di lavoro della stessa, tra l’altro, la verifica dell’idoneità tecnico – professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui si affida secondo quanto previsto dall’allegato XVII dello stesso decreto, oltre che la verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, e come sottolinea giustamente la Commissione tali obblighi sussistono anche qualora l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni.

Si osservi che, tuttavia, ciò non significa che l’impresa affidataria può in ogni caso subappaltare; soccorre, infatti, il principio generale in base al quale l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.), che viene rafforzato ulteriormente quando si tratta di lavori da eseguire in luoghi confinati o sospetti d’inquinamento dall’art. 2, c.2, del D.Lgs. n.177/2011, in base al quale in tali casi “non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate”.

 

Valutazione dei rischi in edilizia e orientamenti giurisprudenziali

A tutto ciò va aggiunto, infine, che non poche criticità si registrano anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi legati alle attività da svolgere nel singolo cantiere; la questione appare, invero, molto complessa e limitandoci a considerare, senza alcuna pretesa di esaustività, alcuni profili generali è necessario riflettere, in primo luogo, sul fatto che il legislatore, preso atto delle particolarità del sistema cantiere e del necessario processo di coordinamento che deve essere assicurato dal committente dei lavori appaltati, ha elaborato il principio fondamentale in base al quale l'accettazione da parte del datore di lavoro dell’impresa esecutrice del PSC e la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.17 c. 1, lett.a), all’art.18, c.1, lett. z), e all’art.26, c. 1, lett. b), e 3 (art. 96) ([2]).

In altri termini accettando il PSC e redigendo il POS il datore di lavoro, con riferimento al cantiere interessato, sostanzialmente adempie agli obblighi di valutazione dei rischi e di redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), di aggiornamento delle misure di prevenzione e di comunicazione dei rischi al committente.

Pertanto, nell’architettura della valutazione dei rischi nel singolo cantiere il PSC e il POS costituiscono funzionalmente un unico documento che pur promanando da soggetti diversi concorrono unitariamente a tutelare il diritto alla salute del lavoratore.

Per rafforzare ulteriormente la tutela di tale diritto l’art. 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.81/2008, obbliga anche il coordinatore per l’esecuzione a verificare l’idoneità del POS, da considerare, appunto, come “piano complementare e di dettaglio del PSC” assicurandone la coerenza con i contenuti del PSC.

In merito va osservato che la giurisprudenza ha anche sottolineato che tali documenti non devono essere un “...mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti in concreto e quindi di nessuna utilità in materia di prevenzione infortuni..” ([3]).

Per altro la stessa giurisprudenza non ha mancato anche di rimarcare l’importanza del principio di specificità; infatti, il PSC deve avere, appunto, un contenuto specifico, adeguato alle particolari caratteristiche del cantiere e delle lavorazioni da compiere e non può ridursi, quindi, ad una relazione del coordinatore che è “......in realtà una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile, finendo con l'essere in sostanza del tutto inidonea a fronteggiare i rischi che nello specifico potevano presentarsi”.

Infatti, è proprio il PSC a giocare un ruolo fondamentale sul piano prevenzionale in quanto, come stabilisce l’allegato XV del D.Lgs. n.81/2008, deve riportare “le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni”.

Si tratta, quindi, di un regime di maggior rigore dettato dalla necessità di assicurare sia nella fase preventiva dei lavori – attraverso il CSP che redige il PSC – che in quella esecutiva – attraverso il CSE che verifica la coerenza tra PSC e POS ed esercita le altre funzioni di alta vigilanza – una valutazione dei rischi che sia realmente efficace e aggiornata secondo le dinamiche nel cantiere, posto che l’edilizia rimane ancora oggi, forse, il settore dove il trend degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è molto preoccupante.

Senza dimenticare, poi, che il “Protocollo edilizia-COVID-19” del 24 aprile 2020, da un lato tende a esaltare, anche troppo, la funzione del CSE – chiamato oggi a governare le interferenze tra le attività svolte dai diversi datori di lavoro, ma in uno scenario emergenziale – mentre, dall’altro, stabilisce che il CSE dove integrare il PSC con le misure anti-contagio in cantiere, mettendo al centro dell’attenzione anche il problema della verifica dell’adeguatezza dei piani di sicurezza anti-contagio adottati dalle singole imprese.

E sotto tale profilo è importante, infine, anche riflettere  sul fatto che il D.Lgs. n.81/2008, traccia anche una via maestra de seguire che spesso viene, invece, alquanto trascurata: l’effettiva collaborazione, nella valutazione dei rischi, tra tutte figure del sistema cantiere che, specie in questa grave situazione causata dalla pandemia da SARS-COV-2 diventa ancora più importante e strategica.


[1] Per un approfondimento, anche sulle cd. attività “sospette” svolte in cantiere dai lavoratori autonomi, si veda anche Ministero del Lavoro e P.S. circolare 4 luglio 2012, n.16.

[2] Sul rapporto tra art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, e la disciplina del titolo IV dello stesso decreto per l’edilizia si veda Cass. sez. IV pen., 13 luglio 2016, n. 29626 (Pres. Ciampi, Rel. Cappello).

[3] Cass. pen. sez. III, 26 maggio 2008, n. 21002.

 


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Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 HSE: Sicurezza sul cantiere, coordinamento delle interferenze: DUVRI o PSC? in Cantieri24: rivista digitale con articoli di approfondimento a disposizione degli abbonati alla piattaforma

 

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SICUREZZA SUL LAVORO E IN CANTIERE

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A cura di Mario Gallo, Pierpaolo Masciocchi e Francesco Torre

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