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Silos e volumi tecnici: attenti alle differenze! Tra permessi di costruire e comunicazioni semplici (CILA)

Tar Piemonte: un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici, poiché appartengono a tale definizione solo i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio

Il silos non è un volume tecnicoUn silos non è annoverabile tra i volumi tecnici: lo ha chiarito il Tar Piemonte nell'interessante sentenza 821/2018 dello scorso 5 luglio, dove si evidenzia la definizione di volume tecnico, rinvenibile al punto n. 31 dell'Intesa del 20 ottobre 2016 per la definizione del regolamento edilizio-tipo, raggiunta tra Stato, Regioni e Comuni ai sensi dell'art. 4 comma 1 sexies del dpr 380/2001, dispone che "sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, si sicurezza, telefonico..)".

La controversia

Nel caso di specie, la controversia riguarda una variante al permesso di costruire per 'aumentare' l'altezza dei silos da 10 a 15 metri, e per la quale la Commissione locale per il paesaggio e la Commissione edilizia di un comune hanno espresso parere negativo.

Il comune ha invocato le disposizioni di piano che limitano l'altezza degli edifici, disposizioni che - secondo i ricorrenti - non sarebbero applicabili ai silos in quanto classificabili "volumi tecnici". 

La decisione del Tar

I giudici amministrativi piemontesi evidenziano che il provvedimento di diniego ha esplicitato una articolata motivazione evidenziando tra l'altro che:

  • i silos dovrebbero rispettare i limiti di altezza propri degli edifici preesistenti, pari a 10 mt;
  • l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, in quanto rientra nella fascia di 150 mt dal torrente Mellea e la competente Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere negativo.

La tesi di parte ricorrente, quindi, si fonda sostanzialmente sull'assunto che i silos siano qualificabili "volumi tecnici" e come tali siano irrilevanti rispetto alla disciplina edilizia delle altezze.

Come già sottolineato sopra, non ci sono dubbi in merito: un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (in tal senso Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014), per cui la struttura dovrebbe rispettare i limiti di altezza previsti per l’area, pacificamente pari a 10 mt.

In definitiva, risulta corretta e di per sé sufficiente a supportare il diniego la prima delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato, soluzione che rende superflua ogni ulteriore analisi delle censure mosse avverso il diniego espresso anche dalla competente Commissione paesaggistica.

Volumi tecnici: ricapitolando...

Rientrano nella nozione di vano o volume tecnico vespai, camere d'aria, doppi solai, intercapedini, sottotetti non praticabili, volumi tecnici di sommità.

Gli interventi edili destinati alla realizzazione di locali tecnici, alla loro modifica e al rifacimento, rientrano nelle opere di manutenzione straordinaria leggera e sono assoggettabili al titolo abilitativo CILA (se su parti strutturali a SCIA normale).

Importante: i lavori non devono portare modifiche alla volumetria complessiva all'uso in atto.

 

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