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Sismabonus 110% col Superbonus: gli ultimi chiarimenti ufficiali

Carrellata di FAQ sul Supersismabonus: quali tipologie di interventi rientrano, demolizioni e ricostruzioni, aumento di cubatura

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Ora che abbiamo tutto - decreti attuativi compresi - per lanciare il Superbonus (spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, almeno per ora), non resta che sbrogliare le ultime matasse/dubbi sul Supersismabonus per i lavori di adeguamento sismico, prendendo spunto dalle ultime FAQ in materia diramate dal MEF.

Vediamo di ribadire alcuni concetti:

  • nel Supersismabonus 110% sono compresi gli interventi di riduzione del rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione prevista dall’art.16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013 è elevata al 110%. Pertanto è a tale norma che bisogna far riferimento per individuare gli interventi inclusi nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi (96.000 € per unità);
  • è possibile fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per lo sconto in fattura, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • rientra nel concetto di demolizione e ricostruzione - e quindi dentro il Superbonus 110% - anche la ricostruzione dell’edificio che determini un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale variazione. Di conseguenza, non rileva la circostanza che il fabbricato ricostruito contenga un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;
  • per gli interventi antisismici, nel caso di lavori che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa ammesso alla detrazione, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

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