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Soggetti autorizzati per fare prove sull'esistente: ecco le FAQ del Consiglio Superiore LLPP

FAQ del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti

Si ricorda che con Circolare n. 633 del 03/12/2019 il Consiglio Superiore dei LLPP ha pubblicato i Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, e su cui si era favorevolmente espressa l’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Parere n.48/2019 reso nell’adunanza del 27 settembre 2019.

Tutto questo perchè la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019, ha modificato l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, aveva introdotto la possibilità, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzare con proprio decreto, anche Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (lettera c-bis).

Il documento del Consiglio Superiore dei LLPP è anche scaricabile al seguente link.

Dopo circa 6 mesi dalla pubblicazione il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LLPP ha pubblicato sul sito del Ministero delle FAQ che si basano sulle risposte che si stanno fornendo ai numerosi operatori del settore - e alle loro Associazioni di rappresentanza - che frequentemente chiedono chiarimenti e delucidazioni sui contenuti e sull’applicazione della Circolare STC 633/2019.

Si è ritenuto utile pubblicare dette risposte e/o interpretazioni a beneficio di tutti i soggetti, direttamente, indirettamente o anche solo potenzialmente interessati all’autorizzazione per l'esecuzione e la certificazione di prove eseguite nell'ambito del settore lett. c-bis, co. 2, dell’articolo 59 del DPR n. 380/2001.

Per facilitarne la consultazione, le FAQ sono state organizzate seguendo la struttura della Circolare STC 633/2019 (paragrafi, punti e Allegati); di seguito si troveranno, quindi, le FAQ logicamente raggruppate per argomenti e contenuti, secondo la sequenza della Circolare STC 633/2019.

Ogni riposta indica, altresì - tra parentesi - i riferimenti di altri paragrafi o punti della Circolare che offrono spunti di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda stessa

Le FAQ, ove necessario, saranno periodicamente aggiornate. A tal riguardo ulteriori questioni possono essere poste all’indirizzo e-mail istituzionale della segreteria del Servizio Tecnico Centrale: consup.stc@mit.gov.it

 


FAQ

Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC

Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del DPR n. 380/2001.


Rev.1: 16 giugno 2020

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 - Campo di applicazione

D. I liberi professionisti non potranno più eseguire alcun tipo di indagine o prova, anche non- distruttiva, sulle costruzioni esistenti?

R. I professionisti che tuttora operano nel settore, qualora garantiscano (anche in forma associata) i requisiti minimi previsti dalla Circ. 633 del 3.12.2019 (inerenti il personale, le attrezzature, i locali e l’organizzazione, così come indicato nella Circolare stessa), potranno richiedere ed, in caso di esito positivo dell’istruttoria, ottenere la relativa autorizzazione di cui all’art. 59, c.2, del DPR 380/01 e quindi certificare, ai sensi della stessa Legge, gli esiti delle prove; differentemente potranno continuare ad operare rilasciando relazioni o rapporti di prova secondo i propri ordinamenti professionali, ma non utilizzabili (non garantendo i suddetti requisiti minimi di qualità) come “certificazioni ufficiali” ai sensi del DPR 380/01.

1.2 - Soggetto gestore

D. Nel caso in cui il Soggetto gestore coincida con Società di ingegneria, possono sussistere motivi di incompatibilità con quanto è richiesta dalla Circolare STC 633/2019, anche alla luce del parere dalla Prima Sezione del CSLLPP emesso nell’adunanza del 25 gennaio 2018 e riportato nella Circolare stessa?

R. Al fine di garantire la terzietà e l’indipendenza delle attività del laboratorio la Circolare STC distingue chiaramente le attività “di prova” dalle attività di progettazione e di interpretazione dei risultati ottenuti con le prove stesse; attività che dovranno essere svolte da un soggetto diverso rispetto a chi ha eseguito le prove. La Circolare stessa ammette che il Gestore, il Direttore e gli Sperimentatori del Laboratorio, possano svolgere (anche) attività legate ai servizi di ingegneria (come ad es. progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenza, ecc.), a condizione che siano svolte su opere diverse da quelle per le quali si è stati nominati e si svolgono i compiti di “esecutori e certificatori delle prove” in qualità di laboratorio autorizzato ai sensi del DPR n. 380/2001 (cfr. anche § 10). I Laboratori, quindi, quando coinvolti nelle prove, dovranno limitarsi all’effettuazione delle attività di prova, mentre per i professionisti incaricati, secondo le proprie competenze, rimane esclusiva la responsabilità della definizione del programma delle prove e delle attività diagnostiche e dell'interpretazione dei risultati, riportati dal Laboratorio nei certificati, ai fini delle successive attività di valutazione e/o progettazione degli interventi.

D. Un titolare di impresa di costruzioni, il quale avrebbe nella Società di gestione del Laboratorio Circolare STC 633/2019 il solo ruolo di socio di capitale, senza essere né prestatore d'opera tantomeno titolare di ruoli di rappresentanza all'interno della Società stessa, incorrerebbe in motivi di incompatibilità?

R. L’essere proprietario o detenere quote societarie, in qualsiasi forma, di una ditta di costruzioni, interessata ad attività di esecuzione di opere di ingegneria civile, rientra certamente tra le attività ritenute incompatibili ai sensi della Circolare STC 633/2019 ai fini della gestione sia in qualità di Socio, o Sperimentatore o Direttore di uno dei laboratori autorizzati ai sensi del D.P.R. 380/2001; ciò al fine di garantire la terzietà e l’indipendenza delle attività del Laboratorio nel settore dei controlli sulle costruzioni (cfr. anche § 11 e Allegato IV).

D. Tra i soggetti gestori elencati dalla Circolare STC 633/2019 si può considerare ricompresa anche una " Rete-Soggetto" costituita in base alla Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 - Agenzia delle Entrate?

R. Si ritiene che la tipologia di soggetto gestore "Rete-Soggetto" non violi i principi disposti nella Circolare stessa, purché tutti i soci/partecipanti della stessa rispettino i principi di compatibilità sopra esposti dalla Circolare medesima.

1.3 - Garanzia di Qualità

D. Il Sistema Gestione Qualità del laboratorio Circolare STC 633/2019 può essere un’estensione del Sistema Qualità del laboratorio Circolare STC 7617/2010?

R. Un laboratorio Circolare STC 7617/2010 e/o Circolare STC 7618/2010 può estendere il suo Sistema di Gestione della Qualità in essere anche all'attività della Circolare STC 633/2019.

2. DIRETTORE DEL LABORATORIO 2.1 - Requisiti del Direttore

D. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019, è possibile considerare equivalente il titolo di Direttore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 da almeno 10 anni anziché l’iscrizione all’Albo professionale, pur avendo l’abilitazione all’esercizio della professione?

R. Al fine di perseguire un'alta qualificazione delle competenze del Direttore e del Personale per la complessità e peculiarità dell'attività di operare su manufatti in opera ed in esercizio, la Circolare STC 633/2019 stabilisce chiaramente che il Direttore del laboratorio debba essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. laurea in architettura o ingegneria, quinquennale ovvero magistrale, o titolo di studio equipollente;

2. iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni;

3. specifiche competenze professionali e di esperienza, almeno decennale, post laurea nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

4. certificazione della competenza di "Livello 3" nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 - fatte salve le disposizioni transitorie di cui al § 2.1.1.

Non sono previste deroghe, salvo quanto indicato al §2.1.1 in merito al periodo transitorio.

D. Per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 possono essere sufficienti anche 5 anni di iscrizione all'Ordine, anziché 10 anni?

R. Fatto salvo il periodo transitorio di cui al §2.1.1, il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 dovrà possedere tutti gli altri requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019, ivi compresa l'iscrizione all'Albo professionale da almeno dieci anni (cfr. anche § 2.1.1).

2.1.1 - Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del Direttore

D. Il periodo transitorio previsto per l'ottenimento della certificazione delle competenze di Livello 3 per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019, decorre dall'entrata in vigore della Circolare o dall'ottenimento dell'autorizzazione?

R. Il periodo transitorio di 24 mesi a cui si fa riferimento decorre a partire dalla data di pubblicazione della Circolare stessa (03.12.2019); occorrerà comunque tenere anche in considerazione le sospensioni dei termini e delle scadenze dei procedimenti previste dall’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come convertito in legge con modificazioni (Emergenza COVID-19).

2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni

D. Un professionista, inserito nell'organico di un laboratorio Circolare STC 633/2019, che abbia eseguito le prove su un manufatto, può in seguito redigere un qualsivoglia progetto di intervento sul manufatto medesimo o si configura una condizione di incompatibilità?

R. Nella Circolare 633/2019 non è direttamente esplicitata tale incompatibilità, tuttavia si ritiene che: 1. il professionista non debba essere stato coinvolto in nessuna delle fasi antecedenti la progettazione dell’intervento (come ad es. il piano delle indagini e l'interpretazione delle stesse);

2. l'intervento di progetto non potrà prevedere l’esecuzione di ulteriori prove ed approfondimenti, o comunque questi non potranno essere svolti dal Laboratorio nel cui organico figura il professionista;

3. si auspica - nello spirito della Circolare STC 633/2019 - che per il medesimo intervento su una stessa costruzione, vi sia una chiara distinzione tra i soggetti che vi operano in qualità diverse, al fine di garantire la corretta esecuzione dei ruoli specifici richiesti e l’assenza di potenziali conflittualità che potrebbero insorgere qualora il medesimo soggetto ricopra profili professionali (con interessi) diversi.

D. Il requisito d'iscrizione all’Albo professionale da dieci anni richiesto per il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 è da intendersi per un arco di tempo continuativo senza interruzione o si può posso considerare cumulativo?

R. La Circolare STC 633/2019 non dà alcuna specificazione in merito alla continuità dell'iscrizione all'Albo professionale. É comunque salva ogni eventuale ulteriore valutazione del Servizio Tecnico Centrale in fase di istruttoria sulle istanze presentate da parte dei Laboratori.

3. PERSONALE

3.1 - Requisiti ed oneri

D. É necessario che il personale del laboratorio Circolare STC 633/2019 sia assunto dalla Società che lo gestisce o è possibile inserire in organico, quali facenti parte a tutti gli effetti dell'organico stesso, professionisti esterni che lavorano in esclusiva per la suddetta Società?

I professionisti (ingegneri, architetti, geometri), facenti stabilmente parte dell’organigramma della Società di ingegneria e che rispettano l’art. 3, co. 5, lett. d) del DM 263/2016, ovvero i consulenti muniti di partiva IVA che, su base annua, hanno fatturato nei confronti della Società una quota superiore al 50% del proprio fatturato risultante dall'ultima dichiarazione IVA, possono rientrare nel numero minimo di personale per il quale la Circolare STC 633/2019 richiede un rapporto di dipendenza di tipo continuativo?

R. Si ritiene che un contratto di collaborazione esterna in via esclusiva, che garantisca la dipendenza di tipo continuativo, di durata almeno pari al periodo di vigenza dell’autorizzazione e la presenza del personale per un numero di ore adeguato rispetto a quello di operatività del laboratorio, non pregiudichi il rispetto dei requisiti della Circolare STC 633/2019.

D. Il socio lavoratore può svolgere sia l’attività di Direttore del laboratorio Circolare STC 7618/2010 che di Sperimentatore per il laboratorio Circolare STC 633/2019?

R. Garantito ovviamente il soddisfacimento di tutti gli altri requisiti disposti per Il Direttore e gli Sperimentatori di un laboratorio Circolare 633/2019, essi non possono risultare nell'Organigramma di molteplici laboratori che svolgono le medesime attività (sulle costruzioni esistenti - 633/2019), salvo diverse autorizzazioni ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 380/2001 (ovvero, lab. Prove materiali 7617/2010 e/o lab. prove geotecniche su terre o rocce 7618/2010) per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l'organico minimo di ciascun laboratorio (cfr. anche § 3).

D. Il socio con contratto part‐time esterno al laboratorio può svolgere anche l’attività di sperimentatore per la Circolare STC 633/2019?

R. Sì, ma se dovesse rientrare nel “personale minimo” del laboratorio previsto dalla Circolare stessa dovrà garantire la sua presenza in modo continuativo ed a tempo pieno presso il Laboratorio (cfr. anche § 3)

D. Lo Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 con esperienza ultraquinquennale necessita della certificazione per i prelievi in opera del calcestruzzo e dei provini di acciaio previsti dalla Circolare STC 633/2019?

R. Per poter ricoprire la mansione di Sperimentatore Circolare STC 633/2019, anche nel caso che abbia già operato come Sperimentatore Circolare STC 7617/2010, l’operatore deve essere dotato dei requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019. Il personale già operante come Sperimentatore Circolare STC 7617/2010, potrà continuare a svolgere le attività corrispondenti alla rispettiva autorizzazione, secondo i requisiti di cui alla Circolare di riferimento per l'autorizzazione. L’esperienza maturata, ed adeguatamente documentata, in qualità di Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 autorizzato ai prelievi in sito, sarà tenuta in considerazione nella valutazione delle competenze richiesta per il personale della Circolare STC 633/2019 (cfr. anche § 3).

D. Lo Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 con esperienza ultraquinquennale nel campo delle prove non distruttive può accedere ai corsi di qualifica per le prove del Settore A della Circolare STC 633/2019 ed ottenere la qualifica di sperimentatore pur non avendo un titolo di studio di II grado ad indirizzo tecnico o scientifico?

R. Anche nel caso in cui abbia già operato come Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010, l'aspirante Sperimentatore di laboratorio Circolare 633/2019 deve essere dotato di tutti i requisiti previsti da quest'ultima, compreso il titolo di studio titolo di studio non inferiore al diploma di II grado, ad indirizzo tecnico o scientifico.

D. In relazione alla dotazione minima di personale della Circolare STC 633/2019 è possibile prevedere per gli Sperimentatori un rapporto di lavoro di tipo subordinato (lavoro dipendente con contratto a tempo determinato) o parasubordinato (collaborazione coordinata e continuativa in via esclusiva e per l'intero periodo di vigenza dell'autorizzazione)?

R. Si ritiene che le tipologie contrattuali proposte non violino i principi disposti nella Circolare stessa, purché vengano stipulate in modo da garantire la presenza in modo continuativo ed a tempo pieno presso il Laboratorio del “personale minimo”, per l’intera durata dell’autorizzazione (cfr. anche § 3).

D. Riguardo alla richiesta della Circolare STC 633/2019 sulla dotazione minima di personale del laboratorio, è possibile che gli addetti siano soci e prestatori d'opera della Società o il rapporto di lavoro deve essere necessariamente di dipendenza con contratto di lavoro di tipo continuativo a tempo pieno?

R. Si ritiene che un Direttore o uno Sperimentatore del laboratorio Circolare STC 633/2019 possano anche essere soci dello stesso, purché venga definito, per questa attività di lavoro, uno specifico incarico che dettagli le attività da svolgere, siano rispettati requisiti sopra riportati, nonché tutti gli altri requisiti riportati nella Circolare n. 633/2019.

D. Le competenze ed esperienze di uno Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 che ha svolto anche attività di cui alla Circolare STC 633/2019 sono riconosciute anche nell’ambito della certificazione di cui alla UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile”?

R. Al termine del periodo transitorio previsto dalla Circolare STC 633/2019, la certificazione delle competenze di Livello 2 sarà rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato. L’esperienza maturata nel settore delle prove distruttive come Sperimentatore di laboratorio Circolare STC 7617/2010 sarà tenuta in considerazione nella valutazione delle competenze e della comprovata esperienza, almeno quinquennale, richiesta per il personale 633/2019 (cfr. anche § 3.1.1).

D. Nel caso di n. 4 Sperimentatori complessivi - n. 2 relativi al laboratorio Circolare STC 7617/2010 e n. 2 relativi al laboratorio Circolare STC 633/2019 - aventi, ciascuno, alcune certificazioni di Livello 2, possono gli Sperimentatori del laboratorio Circolare STC 7617/2010 svolgere attività della Circolare STC 633/2019 nel settore per il quale si chiede l’autorizzazione?

R. Il personale di ciascun laboratorio deve essere chiaramente identificato e comunicato al STC, con chiaro riferimento all’una ed all’altra attività, ai fini della dovuta verifica dei requisiti previsti. Conseguentemente ogni sperimentatore dovrà operare, ai fini delle attività di cui all’articolo 59 del DPR 380/01, soltanto nell’ambito di afferenza. Solo nei casi previsti dal §3 della Circolare 633 (“... diverse autorizzazioni per attività svolte nella stessa sede e fermo restando l’organico minimo di ciascun laboratorio nonché quanto riportato nel capoverso successivo”) è possibile inserire lo stesso sperimentatore nell’organico del laboratorio Circolare 7617 e del laboratorio Circolare 633, purché sia rispettato, oltre a detto sperimentatore, l’organico minimo di ciascun laboratorio e purché lo sperimentatore garantisca i requisiti di competenza, esperienza e capacità con riferimento a tutte le attività di competenza di entrambi i laboratori.

D. Avendo già requisiti ed esperienza gli Sperimentatori dei laboratori Circolari STC 7617/2010 e/o 7618/2010 possono essere impiegati anche per l'esecuzione delle prove previste dalla Circolare STC 633/2019?

R. Qualora un laboratorio già autorizzato ad eseguire e certificare prove ai sensi delle Circolari STC 7617/2010 e/o 7618/2010 intenda presentare istanza per l’autorizzazione ai sensi della Circolare STC 633/2019, può includere nel personale anche gli Sperimentatori già impiegati negli altri settori, purché le attività avvengano nella stessa sede, sia rispettato l’organico minimo per ciascun settore e gli Sperimentatori posseggano tutti i requisiti previsti dalla Circolare STC 633/2019 (cfr. anche §3.1.1), e cioè:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di secondo grado, ad indirizzo tecnico o scientifico

2. esperienza almeno quinquennale acquisita nello specifico settore dei materiali da costruzione e delle prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti;

3. certificazione della competenza di "Livello 2", nelle specifiche metodologie di prova oggetto dell'autorizzazione, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato – fatto salvo quanto disposto circa il periodo transitorio di cui al §3.1.1.

D. Nel caso un laboratorio abbia 2 sedi operative come laboratorio Circolare STC 7617/2010 ma venga richiesta autorizzazione da Circolare STC 633/2019 solo per una di queste sedi, è possibile impiegare come Sperimentatori anche il personale tecnico della sede non autorizzata da Circolare STC 633/2019?

R. Possono essere inclusi nel personale per l’autorizzazione Circolare STC 633/2019 Sperimentatori già impiegati negli altri settori, purché le attività avvengano nella stessa sede. Conseguentemente, per ogni istanza presentata per l’autorizzazione ai sensi della Circolare STC 633/2019, saranno proposti degli Sperimentatori afferenti ad un unico laboratorio già autorizzato gestito dalla Società o, al più, Sperimentatori provenienti sia da un laboratorio Circolare STC 7617/2010 che da un laboratorio Circolare STC 7618/2010 operanti nella medesima sede.

D. Se un laboratorio - che aspira all'autorizzazione da Circolare STC 633/2019 - inserisce in organico un certo numero di Sperimentatori (es.: n. 8 Sperimentatori) in modo da poter assicurare l'esecuzione delle prove su più cantieri contemporaneamente, essi devono essere tutti in possesso di qualificazione di livello 2 per tutte le prove e per i due settori o possono essere suddivisi sui settori stessi (es.: n. 5 con qualificazioni per il settore A e n. 3 con qualificazioni per il settore B)?

R. La questione è in corso di valutazione ed approfondimento da parte del STC, anche in sinergia con l’Ente Unico di Accreditamento (cfr. anche §3.1.1).

D. Per eseguire e certificare tutte le prove elencate nella Circolare STC 633/2019, è necessario ottenere il rilascio dell'autorizzazione oppure, se il laboratorio è già autorizzato da Circolare STC 7617/2010, è sufficiente che gli Sperimentatori acquisiscano la qualificazione di Livello 2?

R. Le attività previste dalla Circolare STC 7617/2010 sono diverse da quelle previste dalla Circolare STC 633/2019. É quindi necessario che si presenti istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione; il possesso del Livello 2 da parte degli Sperimentatori è solo uno dei requisiti che il personale addetto al laboratorio Circolare STC 633/2019 deve avere, sempre salvo il previsto periodo transitorio.

3.1.1 - Disposizioni transitorie in merito ai requisiti del personale

D. Il periodo transitorio per l'ottenimento della certificazione delle competenze di Livello 2 decorre dall'entrata in vigore della Circolare STC 633/2019 o dall'ottenimento dell'autorizzazione?

R. Il periodo transitorio di 36 mesi a cui si fa riferimento decorre a partire dalla data di pubblicazione della Circolare stessa (03.12.2019), occorrerà comunque tenere anche in considerazione le sospensioni dei termini e delle scadenze dei procedimenti previste dall’art. 103, co. 1, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, come convertito in legge con modificazioni (Emergenza COVID-19).

D. La Circolare STC 633/2019 parla di "abilitazione" per gli Sperimentatori, probabilmente un refuso. È stata pubblicata una "errata corrige" o, in caso contrario, cosa si deve intendere?

R. Non è stata pubblicata alcuna "errata corrige". Si ritiene ci si possa attenere ai requisiti richiesti al § 3.1 della Circolare stessa, tra i quali non è citata l’abilitazione all’esercizio professionale (cfr. anche §3.1.)

3.2 - Riservatezza e sicurezza

3.3 - Imparzialità, indipendenza e integrità

4. LOCALI

D: Ad oggi la società utilizza un locale, messo a disposizione dall’Università che funge essenzialmente da deposito di attrezzature e strumenti di misura ed è presidiato dal personale dell’Università ma non da personale della società. Per il resto il personale opera presso un ufficio dislocato altrove (in città) dove sono presenti sia il personale direttivo che amministrativo che tecnico. Negli uffici e non nel laboratorio sono poi presenti le dotazioni hardware e software per le elaborazioni tecniche e per la redazione dei certificati e della documentazione prevista dalle varie norme di prova. Nel caso sopra esposto cosa deve essere considerato come Laboratorio? L’insieme del deposito e dell’ufficio (ubicati in posti differenti) oppure il solo deposito (dove sono ricoverate le attrezzature e gli strumenti di misura, oltre ad eventuali campioni in transito)?

E’ sufficiente che il deposito garantisca i requisiti tecnici richiesti per il ricovero di attrezzature, strumenti e campioni ma che personale, hardware, software e segreteria e dunque la produzione dei certificati con relativa conservazione ed archiviazione siano ubicati presso gli uffici della società, oppure è necessario che il tutto avvenga in un unico sito?

R: I locali del Laboratorio devono essere costituiti sia dagli spazi adibiti ad uffici, che da quelli relativi al deposito ed al ricovero delle attrezzature, il tutto localizzato presso la medesima sede. Deve essere inoltre garantito il presidio dei locali direttamente dal personale del Laboratorio, e non da altro personale esterno al fine del mantenimento del requisito di pubblica utilità del Laboratorio, di cui al co. 3 dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, nonché per garantire, in qualsiasi momento, i controlli e la vigilanza del Servizio Tecnico Centrale.

5. PROVE

D. Il laboratorio Circolare STC 633/2019 si configura come mero esecutore della prova in riferimento alle procedure previste dalle norme?

R. Sì, la progettazione della campagna diagnostica da eseguire, la tipologia, la quantità e l'esatta ubicazione delle prove dovranno essere preventivamente stabilite dal progettista del piano delle prove (professionista incaricato della valutazione, direttore dei lavori, collaudatore o altra figura titolata), ed indicate al Laboratorio che eseguirà le indagini; anche l’interpretazione dei risultati ottenuti dalle prove non competerà al laboratorio che le ha eseguite, bensì ad altro soggetto deputato.

D. Nel Settore A della Circolare STC 633/2019, sembrerebbe che riguardo le prove di carico statiche si faccia riferimento solo a quelle eseguite con saccone ad acqua. Le prove a spinta o tiro non sono previste?

R. Le prove oggetto di certificazione sono quelle elencate nella Circolare STC 633/2019 (cfr. ALLEGATO I)

D. I laboratori autorizzati con Circolare 7617/2010 potranno continuare ad effettuare i carotaggi ed i prelievi di barre o diventerà attività esclusiva dei laboratori autorizzati con Circolare STC 633/2019?

R. I laboratori Circolare STC 7617/2010 continueranno a svolgere le attività di prelievo in situ come disposto nelle NTC 2018 ed a certificare tale attività che potrà, quindi, essere svolta da entrambi i laboratori; ognuno la certificherà ai sensi della Circolare secondo la quale è stato autorizzato ad operare; le prove distruttive di laboratorio potranno essere effettuate e certificate solo da Laboratori Circolare STC 7617/2010.

6. ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

D. La taratura esterna annuale eseguita da un Ente esterno, come prevista dalla Circolare STC 633/2019, può essere sostituita dalla taratura esterna annuale di campioni di prima linea che rimangono in laboratorio e che saranno utilizzati per verifiche interne frequenti (prima e dopo l'uso) degli strumenti che vanno in sito per l'esecuzione delle prove?

R. La Circolare STC 633/2019 stabilisce che le tarature delle apparecchiature di misura di forza, pressione, spostamenti, velocità ed accelerazioni devono essere verificate e certificate da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, co. 1, del D.P.R. n. 380/2001 o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore; all'atto dell'istanza il laboratorio deve altresì fornire tali certificati di verifica della taratura, effettuata da non più di sei mesi; nel corso dell’attività, la verifica e certificazione della taratura deve essere effettuato con cadenza almeno annuale.

L’uso di campioni primari è necessario per l’implementazione del sistema interno di verifica e calibrazione delle apparecchiature, con registrazione delle verifiche di taratura interna almeno quadrimestrale, aggiuntivo e non alternativo alle suddette certificazioni di taratura esterne.

D. Tra quelle elencate dalla Circolare STC 633/2019, secondo il STC quali sono le attrezzature principali per le quali bisogna procedere con la taratura annuale effettuata da Ente esterno?

R. Sono le attrezzature che misurano, direttamente, un valore di forza, pressione, spostamento, velocità ed accelerazione (questi ultimi, valori cinematici riferiti alla struttura), quindi, di certo: accelerometri, estensimetri, martinetti, etc.

D. É possibile noleggiare di volta in volta l’attrezzatura per l'esecuzione delle prove previste dalla Circolare STC 633/2019?

R. La Circolare 633 prevede, per tutte le attrezzature e strumentazioni del Laboratorio previste dalla Circolare stessa, l’attestazione della proprietà delle stesse o comunque la loro disponibilità piena ed esclusiva, anche se con riservato dominio (cfr. punto 12 del § 11).

7. METODI DI PROVA E PROCEDURE

D. Riguardo alcune prove non ripetibili previste dalla Circolare STC 633/2019 in cui la corretta esecuzione delle stesse da parte dello Sperimentatore può avere influenzato gli esiti della prova stessa, la certificazione ha comunque validità?

R. Lo Sperimentatore ed il Direttore del laboratorio Circolare STC 633/2019 opereranno al fine di assicurare l’esecuzione di ciascuna prova ai sensi delle norme e procedure di riferimento per ciascuna di esse. Gli elevati standard di riferimento previsti dalla Circolare stessa per la qualificazione del personale sono richiesti anche al fine di garantire che la sensibilità, la competenza e l’esperienza degli operatori siano tali da garantire la massima possibile oggettività in fase esecutiva della prova (cfr. anche §§ 2 e 3).

D. Nel Settore B della Circolare STC 633/2019 è indispensabile disporre di durometri in grado di determinare tutte le durezze (Brinell, Rockwell, Vickers e Leeb) o è sufficiente avere a disposizione un durometro portatile che consenta di misurare la durezza e convertirla in tutte quelle citate e stimarne la resistenza a trazione di rottura?

R. Il laboratorio dovrà disporre di tutti i durometri indicati nelle norme di riferimento relative a ciascuna prova per cui è autorizzato ad operare (cfr. Allegato II).

8. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ITER AMMINISTRATIVO ED ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE

D. In deroga a quanto previsto dalla Circolare STC 633/2019, al momento dell’esecuzione delle prove si può procedere anche in assenza del richiedente (progettista, direttore dei lavori o collaudatore)? R. La Circolare STC 633/2019, nel richiamare in più punti la necessità della firma del richiedente (professionista incaricato della valutazione o della predisposizione del piano delle prove e delle indagini, progettista, direttore dei lavori, collaudatore o altro professionista titolato) sulla documentazione attestante le visite di sopralluogo, su verbali, minute di prova, o foglio di rilevamento dati (FRD), comunque compilate per l'espletamento delle attività di prova o prelievo in contraddittorio, evidenzia l’importanza della presenza degli stessi durante la fase esecutiva delle prove in oggetto, vista la specificità del settore (costruzioni e strutture esistenti) per cui queste vengono richieste ed eseguite. Possono essere certamente proposte modalità alternative, che garantiscano comunque il requisito sopra indicato.

D. Il Registro giornaliero delle attività contemplato dalla Circolare STC 633/2019 può essere un registro analogo a quello previsto dalla Circolare STC 7617/2010?

R. Il registro giornaliero delle attività della Circolare STC 633/2019 dovrà essere un analogo del “Verbale di Accettazione” della Circolare STC 7617/2010. Tuttavia, non riferendosi più a campioni che entrano nel laboratorio - che li “accetta” - ma piuttosto ad un’attività che il laboratorio svolge in sito, è stato così denominato “Registro delle Attività”; da non confondersi, però, con il “Registro” impiegato per la gestione delle attività legate alle Circolari STC 7617/2010 o 7618/2010, deputato a sistematizzare in forma tabellare le pratiche in corso di lavorazione.

D. In sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione da Circolare STC 633/2019, le procedure di prova devono essere redatte ed inviate per tutte le tipologie di prova oggetto dell'istanza o solo per quelle senza norma di riferimento?

R. Le procedure di prova devono essere redatte, e inviate in allegato all'istanza di rilascio dell'autorizzazione, per tutte le prove oggetto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione (cfr. anche punto 25 del § 11).

9. CERTIFICATI DI PROVA

D. Un "rapporto di prova" può essere sottoscritto ed emesso da una figura diversa dal Direttore all'interno di un laboratorio Circolare STC 633/2019?

D. Nell'intestazione di un "rapporto di prova" sottoscritto ed emesso da una figura diversa dal Direttore del Laboratorio Circolare STC 633/2019, qualora fosse consentito, possono essere riportati i riferimenti dell'autorizzazione ministeriale che il soggetto gestore ha ottenuto?

D. Il Direttore di laboratorio Circolare STC 633/2019 ha l’obbligo di sottoscrivere ed emettere anche i "rapporti di prova" attestanti i risultati di prove per le quali non è pervenuta una richiesta del progettista (direttore dei Lavori, collaudatore)?

R. I “rapporti di prova” non sono documenti contemplati dalla Circolare STC 633/2019 e quindi rilasciabili o da rilasciarsi ai sensi dell’art. 59 del DPR n. 380/01. Tali documenti, qualora rilasciati, da un Laboratorio autorizzato, devono basarsi su una procedura chiaramente identificata e completamente separata (fisicamente e logicamente) da quelle soggette ad autorizzazione e non possono - ovviamente - riportare alcun riferimento all'autorizzazione stessa (cfr. §§8 e 9).

10. MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI E DEI MATERIALI SOTTOPOSTI A PROVE

11. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

D. Il paragrafo A dell'Allegato I al DM n. 267/2012 prevede il versamento di euro 2.000 all'atto dell'istanza e di euro 4.000 al rilascio dell'autorizzazione. Queste tariffe sono valide per entrambi i settori (A e B) della Circolare STC 633/2019 o è necessario integrare il versamento con euro 1.500 per ogni settore aggiuntivo, come prevede il punto H del medesimo Allegato?

R. Stante la possibilità di autorizzare diversi settori di prova per la Circolare STC 633/2019, si ritiene si debbano applicare le tariffe di cui al punto H) dell’Allegato I del DM 267/2012.

D. Un laboratorio - che ha recentemente ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione Circolare STC 7617/2010 o 7618/2010 - ha inviato al STC gran parte della documentazione riportata anche al § 11 della Circolare STC 633/2019; per presentare istanza di autorizzazione Circolare STC 633/2019, deve inoltrare tutta la documentazione prevista o inviare esclusivamente delle integrazioni specifiche?

R. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione Circolare STC 633/2019 è da esaminare con istruttoria a sé; è, dunque, necessario l'invio di tutta la documentazione elencata al § 11 della Circolare stessa.

D. Nel caso in cui l'istanza corredata dalla documentazione richiesta al § 11 della Circolare STC 633/2019 formi una cartella troppo "pesante", la stessa può essere inoltrata tramite uno dei tanti servizi on-line che permettono l'invio di file di grandi dimensioni?

R. Qualora la cartella da inviare fosse troppo "pesante", è possibile fare più invii all'indirizzo PEC:

cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

cercando, possibilmente, di non superare i 5 invii. Si consiglia di produrre la documentazione richiesta in formato pdf (nativo digitale) o, se scansionata, con definizione leggibile. L'invio tramite servizi on-line è vivamente sconsigliato, anche perché il link generato ha una durata limitata nel tempo e, comunque, la documentazione così inviata non sarebbe compatibile con il sistema di protocollo ed archivio digitale adottato .

D. Quali sono i riferimenti bancari per effettuare il versamento dei contributi di istruttoria e rilascio dell'autorizzazione Circolare STC 633/2019 e quale causale bisogna indicare?

R. Il contributo di apertura istruttoria (euro 2.000,00) ed il contributo di saldo (euro 4.000,00 + euro 1.500,00 per ciascun settore aggiuntivo) sono da versare tramite bonifico con i seguenti riferimenti:

  • Beneficiario IBAN Causale
  • Banca d’Italia
  • IT16W0100003245348015245427
  • Cap. 2454 art. 27, Capo XV - STC DM 267/2012, All. I lett. H)

D. Un laboratorio autorizzato Circolare STC 7617/2010 e/o Circolare STC 7618/2010 deve inviare in allegato al Manuale del SGQ le istruzioni operative riferite alle sole prove oggetto di autorizzazione da Circolare STC 633/2019 o anche tutte le procedure inerenti l'autorizzazione da Circolare STC 7617/2010?

R. Un laboratorio Circolare STC 7617/2010 e/o Circolare STC 7618/2010 può estendere il suo Sistema di Gestione della Qualità in essere anche all'attività della Circolare STC 633/2019; le procedure che si richiede di trasmettere al punto 25) non riguardano i settori per i quali già si è già autorizzati, ma solo quelle relative al settore per cui si richiede l’autorizzazione.

12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

13. DURATA E RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE

14. DIFFIDA AL LABORATORIO E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 15. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

16. ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA DELLA CIRCOLARE

D. A causa dello stato emergenziale in corso per la diffusione del COVID-19, sono previste, o sono allo studio, deroghe su aspetti specifici (ad es.: tarature delle strumentazioni) o proroghe di parti (ad es.: termini di presentazione delle istanze) della Circolare STC 633/2019?

R. È possibile, dal 03.06.2020 (data che non costituisce termine ultimo per la presentazione delle istanze), presentare le domande tramite PEC all'indirizzo:

cslp.div-tecnica1@pec.mit.gov.it

Non potendo esimersi dal considerare il quadro legislativo primario intervenuto a seguito dell’emergenza COVID 19 - ferme restando l’assicurazione della ragionevole durata e della celere conclusione dei procedimenti - si applicano, per il termine dei procedimenti ed il rilascio delle autorizzazioni (di cui al § 12 della Circolare), oltre che per gli altri termini e scadenze previsti dalla Circolare stessa, le sospensioni dei termini e delle scadenze dei procedimenti previste dall’art. 103,

co. 1, del DL n. 18 del 17.3.2020, come convertito in legge con modificazioni.