Sopraelevazioni realizzate per finalità antisismiche: ok senza permesso e autorizzazione paesaggistica. Ecco quando
Se si interviene su un edificio con un tetto di copertura atto alla sicurezza statica, l'efficentamento energetico e la stabilità sismica, si può beneficiare di una disciplina derogatoria speciale alle norme edilizio-urbanistiche e paesaggistiche.
Ci sono interventi particolari che possono beneficiare di una speciale esenzione dai titoli abilitativi in quanto idonei a garantire la stabilità sismica e l'efficienza energetica di determinati edifici.
Ne 'parla' il Tar Salerno nella sentenza 1194/2023 dello scorso 25 maggio, relativa al ricorso di un privato contro un'ordinanza di demolizione impartita da un comune per l'innalzamento di un tetto di copertura in assenza dei pareri paesaggistici e naturalistico-ambientali e per la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di due corpi di fabbrica aggiunti (aventi dimensioni pari a m 2,10 x 5,05 e 0,90 x 3,60).
La sopraelevazione del contendere
Il ricorrente osserva, tra l'altro, che:
- l'intervento di sopraelevazione, dacché riconducibile all'orbita della manutenzione straordinaria e del consolidamento statico, ai sensi dell’art. 119, comma 13 ter, del DL 34/2020, avrebbe dovuto intendersi sottratto al regime abilitativo dell'autorizzazione paesaggistica, così come consentito dall'art. 149, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004;
- detta sopraelevazione, essendo derivata dalla realizzazione del c.d. ‘cordolo sommitale’, preordinato all’adeguamento della costruzione alla normativa antisismica, e della struttura ‘ventilata’ in legno lamellare delle falde di copertura, si sarebbe sostanziata in un incremento ammesso ai sensi degli artt. 14, comma 7, del d.lgs. 104/2012, 119, comma 3, del DL 34/2020, 2, comma 10, della l. r. Campania n. 10/2022, 27, comma 5, della l. r. Campania n. 31/2021 e del punto 8.4.1 del DM 14 gennaio 2008, e, come tale, non integrante la creazione di nuove superfici o volumi, necessitante di titolo paesaggistico e naturalistico-ambientale, ma classificabili entro le categorie di interventi di cui ai punti A.2 o A.3 dell’allegato A al d.p.r. n. 31/2017, sottratte al regime abilitativo dell’autorizzazione paesaggistica.
La disciplina derogatoria per l'incremento altimetrico del tetto (sopraelevazione)
Il TAR osserva che, come illustrato nella relazione tecnica asseverata, l'incremento altimetrico rilevato nel tetto di copertura dell’immobile, rispetto al relativo assetto preesistente è dipeso dalla realizzazione del c.d. ‘cordolo sommitale’ e della struttura ‘ventilata’ in legno lamellare delle falde, ossia dall’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di consolidamento statico, elettivamente preordinate all’adeguamento antisismico ed all’efficientamento energetico dell’edificio.
Un simile incremento non può dirsi rilevante tanto sul piano urbanistico-edilizio quanto sul piano paesaggistico-naturalistico-ambientale, siccome ottenuto in conformità alla disciplina derogatoria di cui agli artt. 14, comma 7, del d.lgs. n. 104/2012, 119, comma 3, del DL 34/2020, 2, comma 10, della l. r. Campania n. 10/2022, 27, comma 5, della l. r. Campania n. 31/2021, nonché al punto 8.4.1 del DM 14 gennaio 2008, e cioè siccome finalizzato all’attuazione, tramite variazioni quantitative tollerabili, dei target ordinamentali di recupero, miglioramento e ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo della sicurezza antisismica e del risparmio energetico.
Nel dettaglio:
- l'art. 14, comma 7, del d.lgs. n. 104/2012 disponeche «nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici» (cfr. art. 2, comma 10, della l. r. Campania n. 10/2022);
- l'art.119, comma 3, del DL 34/2020 dispone che «gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico» beneficianti del Superbonus «non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'articolo 873 del codice civile»;
- a norma dell'art. 27, comma 5, della l. r. Campania n. 31/2021, «negli interventi di miglioramento sismico la ricostruzione di elementi strutturali è possibile anche con materiali e spessori differenti da quelli originari al fine di garantire una sicurezza strutturale e sismica»;
- a norma del punto 8.4.1 del d.m. 14 gennaio 2008, «una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a e b …».
Tetto di copertura libero
In definitiva, il rifacimento del tetto di copertura realizzato nell’ambito dei lavori di cui alla CILAS (avente per oggetto “lavori di efficientamento energetico … ai sensi della l. n. 77/2020, c.d. Superbonus 110%”, consistenti in “isolamento termico delle pareti opache, sostituzione infissi, sostituzione impianto di climatizzazione, installazione impianto fotovoltaico con relativo accumulo, colonnina per ricarica autoveicoli elettrici, impianto solare termico abbinato alla pompa di calore, installazione di schermature solari, sistema di building automation, interventi di consolidamento statico”) debba intendersi attratto all’orbita degli interventi di manutenzione straordinaria e di consolidamento statico e di restauro conservativo, non alteranti lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, che l’art. 149, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004 sottrae al regime abilitativo dell’autorizzazione paesaggistica, nonché all’orbita degli interventi «di efficientamento energetico dell’involucro edilizio … di sostituzione ed efficientamento degli impianti», di installazione dei «punti di ricarica dei veicoli elettrici, nonché … dei pannelli fotovoltaici», che l’Ente Parco, nella circolare del 10 settembre 2020, prot. n. 10254, reputa affrancati dall’obbligo della previa acquisizione del nulla osta naturalistico-ambientale.
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