Spese Universitarie: si detrae solo il 19%, forse. Una nuova circolare del MISE
In Italia ci sono pochi Laureati, ma sono deducibili solo il 19%, massimo, delle spese collegate all'istruzione.
Ce lo ripetono ogni giorno, in Italia abbiamo pochi Laureati, la percentuale di laureati è una delle più basse dei Paesi industrializzati, il nostro Paese sofre per la mancanza di laureati ... Eppure, di fronte a questo richiamo delle istituzioni che ci governano, le stesse poi fanno troppo poco per sostenere una crescita del numero di laureati.
Innanzitutto c'è un problema enorme di disoccupazione. L'ultima indagine di Almalaurea evidenzia che dopo un anno dalla laurea vi sia un tasso di disoccupazione (calcolato sulle forze di lavoro, cioe? su coloro che sono gia? inseriti o intenzionati a inserirsi nel mercato del lavoro) pari al 21%, mentre i laureati magistrali biennali mostrano un tasso di disoccupazione del 20%. Vi è poi un problema di costi: il 35% dei laureati ha conseguito il titolo in una provincia diversa e non limitrofa a quella di conseguimento del diploma di scuola secondaria (contro il 24% dei laureati triennali e il 25% di quelli a ciclo unico).
E poi vi è un problema di riconoscimento fiscali dei costi sostenuti per l'istruzione universitaria (e non solo). Con la circolare 7/E/2017, il Fisco ha reso diversi chiarimenti relativi alla detrazione Irpef spettante per le spese scolastiche e di istruzione universitaria.
Per le spese di istruzione “tradizionali”, ovvero quelle relative alla frequenza di corsi di: istruzione secondaria, istruzione universitaria e specializzazione universitaria, nonché master universitari presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali italiani è prevista la detrazione del 19%. (*)
Ma questo limite è virtuale. Infatti la detrazione per le spese di istruzione scolastica è calcolata su un importo massimo di:
- 564 euro per l’anno 2016,
- 717 euro per l’anno 2017,
- 786 euro per l’anno 2018,
- 800 euro a decorrere dall’anno 2019,
per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Si capisce quindi come per una famiglia che vuole sostenere il percorso universitario di un proprio figlio vi sia una detrazione molto limitata, che si aggiunge poi ai costi per il mancato reddito e il continuato sostentamento del figlio.
La detrazione spese universitarie, così come delle altre spese, è troppo bassa.
Istruzione: Le spese detraibili
Per chiarezza, ricordiamo grazie a una nota inviataci da Euroconference (da cui sono tratte le informazioni fiscali riportate in questo articolo) quali siano le Spese detraibili:
È possibile beneficiare della detrazione in relazione ai versamenti effettuati per:
- tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e contributi obbligatori;
- contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Relativamente al secondo punto, appare utile precisare si tratta delle spese per:
- la mensa scolastica (circolare AdE 3/E/2016 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (risoluzione AdE 68/E/2016). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (circolare AdE 18/E/2016 risposta 2.1);
- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).
Sono, invece, escluse le spese sostenute per:
- l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (circolare AdE 3/E/2016, risposta 1.15);
- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (risoluzione AdE 68/E/2016).
Documentazione necessaria per la detrazione fiscale
Il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno.
Per quanto riguarda le spese sostenute per la mensa scolastica, queste possono essere documentate mediante la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o altro fornitore del servizio – e deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.
In caso di pagamento in contanti o bancomat o nell’ipotesi di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.
La documentazione può essere intestata sia all’alunno, sia ad uno o entrambi i genitori.
Dal punto di vista pratico, quindi, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.
Le misure sono state così modificate dalla legge di Stabilità 2017.
Infine si ricorda che, come chiarito dalla circolare 7/E/2017, vanno comprese nel limite anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 12.
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(*) Nota: a partire dal 2015 (articolo 1, comma 151, L. 107/2015) sono detraibili anche le spese relative all’istruzione di grado inferiore, ossia:
- scuole dell’infanzia (scuole materne),
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie),
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore),
- sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
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