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Spostamento di tramezzature e modifiche distributive interne: CILA o SCIA?

Per interventi di manutenzione straordinaria che comportano "diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio", è sufficiente la CILA, mentre se si toccano le parti strutturali serve la SCIA.

Per modifiche distributive interne senza coinvolgimento strutturale è sufficiente la CILA, mentre per interventi che interessano parti strutturali occorre la SCIA: mette dei paletti piuttosto importanti in materia il TAR Lazio nella sentenza 12996/2025, che fa il punto sui titoli abilitativi necessari per interventi di modifica della distribuzione interna degli spazi, distinguendo tra CILA e SCIA in base al coinvolgimento delle parti strutturali.

La sentenza accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo che semplici modifiche distributive interne senza incidenza strutturale rientrano nella manutenzione straordinaria e richiedono solo CILA, mentre le modifiche che interessano parti strutturali necessitano di SCIA per ristrutturazione edilizia.

 

Il caso: redistribuzione interna degli spazi

Il caso riguardava tre determinazioni dirigenziali del Municipio III di Roma Capitale che contestavano quattro illeciti edilizi per interventi su un immobile, tra cui la modifica della distribuzione interna degli spazi.

L'amministrazione aveva irrogato sanzioni per la presunta mancanza dei titoli abilitativi adeguati.

 

Modifiche distributive: quando basta la CILA...

Il TAR chiarisce che per interventi di manutenzione straordinaria che comportano "diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio" è sufficiente la CILA.

Questi interventi sono considerati mera ridistribuzione degli spazi e sono soggetti solo all'obbligo di comunicazione asseverata.

 

...e quando invece serve la SCIA

La SCIA è richiesta quando gli interventi di modifica distributiva sono "incidenti sulle parti strutturali del fabbricato", configurandosi come ristrutturazione edilizia anziché semplice manutenzione straordinaria.

 

Cosa succede se mancano la CILA o la SCIA? Le sanzioni sono pecuniarie

Richiamando il T.A.R. Campania – Salerno, sez. II, n. 783 dell’8.4.2024, si evidenzia che “In materia edilizia, la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, è considerata attività di manutenzione straordinaria subordinata, come tale, a mera CILA, la cui omissione è sanzionabile in via esclusivamente pecuniaria ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001, mentre, ove incidente sulle parti strutturali del fabbricato, è considerata attività di ristrutturazione edilizia, subordinata, come tale, a SCIA, la cui mancanza è parimenti sanzionabile in via pecuniaria”).

La SCIA c'è, anche se bastava la CILA: tutto in regola

Nel caso di specie, i titoli edilizi presentati nel biennio 2015-2017 dalle danti causa delle ricorrenti e, in particolare, la SCIA del 2017, costituiscono titoli sufficienti a legittimare opere interne di mera ridistribuzione degli spazi pacificamente rientranti nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria ed assoggettati al solo obbligo di comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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