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Sull’obbligatorietà delle verifiche SLD

Nelle verifiche strutturali ha assunto una certa importanza la valutazione allo “Stato limite di danno” che dovrebbe garantire danneggiamenti minimi per eventi sismici di lieve entità, statisticamente più frequenti. Può capitare che queste richieste siano addirittura più gravose di quelle previste per lo “Stato limite di salvaguardia della vita”. Per alcune categorie di edifici le NTC non ne prevedono obbligatorietà, contrariamente alla successiva Circolare esplicativa. Come si deve comportare il tecnico?

Le verifiche SLD riguardano la deformabilità, con lo scopo di assicurare che la struttura mantenga alcuni requisiti di rigidezza

Come noto, le più recenti normative sismiche nazionali, a partire dalla Ordinanza 3274, per la definizione della pericolosità sismica fanno riferimento a quattro stati limite.

Analogamente a quanto previsto in generale per la sicurezza e le prestazioni di un’opera, in relazione alla sicurezza sismica la norma distingue tra Stati Limite di Esercizio (SLE) e Stati Limite Ultimi (SLU).

È utile considerare quanto riportato nella Circolare n.7 al cap. 3.2.1 :

Ci si riferisce dunque a due Stati Limite di Esercizio (SLE), lo Stato Limite di immediata Operatività (SLO), particolarmente utile come riferimento progettuale per le opere che debbono restare operative durante e subito dopo il terremoto (ospedali, caserme, centri della protezione civile, etc.) e lo Stato Limite di Danno (SLD) – definito come stato limite da rispettare per garantire inagibilità solo temporanee nelle condizioni post-sismiche, in tal modo articolando le prestazioni della struttura in termini di esercizio.

In modo analogo, ci si riferisce a due Stati Limite Ultimi (SLU) facendo seguire allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), individuato definendo puntualmente lo stato limite ultimo, lo Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC), particolarmente utile come riferimento progettuale per alcune tipologie strutturali (strutture con isolamento e dissipazione di energia) e, più in generale, nel quadro complessivo della progettazione antisismica.

I quattro stati limite così definiti, consentono di individuare quattro situazioni diverse che, al crescere progressivo dell’azione sismica, ed al conseguente progressivo superamento dei quattro stati limite ordinati per azione sismica crescente (SLO, SLD, SLV, SLC), fanno corrispondere una progressiva crescita del danneggiamento all’insieme di struttura, elementi non strutturali ed impianti, per individuare così univocamente ed in modo quasi “continuo” le caratteristiche prestazionali richieste alla generica costruzione.

Le verifiche allo stato limite di danno SLD sono state storicamente concepite come verifiche di deformabilità con lo scopo di assicurare che la struttura mantenga alcuni requisiti di rigidezza in occasione di sismi di debole intensità. L’utilizzo dei fattori di comportamento nella valutazione dell’azione sismica allo SLV, però, può comportare che la domanda di resistenza in SLD sia superiore alla domanda di resistenza in SLV rendendo opportune le relative verifiche.

L’argomento non è nuovo ed è stato sempre trattato nelle normative sismiche, a partire dalla ordinanza 3274, utilizzando metodi di verifica della resistenza specifici per il solo limite di danno ricavati da quanto indicato dalle norme per la verifica in situazioni eccezionali. In questo le NTC18 hanno fatto chiarezza rispetto alle precedenti norme richiedendo per le classi d’uso III e IV la semplice verifica di resistenza.

In dettaglio, le NTC 2018 prevedono obbligatorietà di verifiche di resistenza in SLD per edifici nuovi solo in classe III e classe IV (Tabella 7.3.III di cui si riporta un estratto più in basso), mentre per gli edifici esistenti la obbligatorietà delle verifiche SLD, e quindi anche della relativa verifica di resistenza, è prevista solo in classe IV con la possibilità, in quest’ultimo caso, di adottare livelli prestazionali ridotti (§8.3).

Sull’argomento è intervenuta anche la Circolare n.7, illustrativa delle NTC18, che al punto (C7.3.1) suggerisce la opportunità di “… eseguire le verifiche di resistenza allo SLD anche per le classi d’uso I e II quando nella progettazione allo SLV si adottano fattori di comportamento q elevati (mediamente superiori a 2.5) e può accadere che le ordinate dello spettro SLD superino le corrispondenti ordinate dello spettro SLV”.
Non è la prima volta che una circolare esplicativa introduce modifiche sostanziali alla norma. La famosa diatriba sulla non cogenza della circolare può, in questo caso, indurre il progettista a non applicarne le indicazioni e non eseguire le verifiche di resistenza allo SLD.

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