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Super ammortamento: le modalità di applicazione dell’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con le quali va applicata l’agevolazione con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità con le quali va applicata l’agevolazione con riferimento ai beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro

Quando va ripartita la deduzione per il super ammortamento? E come? L’Agenzia delle Entrate, viste le molteplici domande di delucidazione ricevute, in merito all'applicazione delle disposizioni sul c.d. "super ammortamento" contenute nell’art.1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015, e nell’art.1, comma 8, della legge 232/2016, in tema di beni strumentali dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 (che, in alcune realtà imprenditoriali, assumono una consistente rilevanza), risponde con la risoluzione 145/E/2017 del 24 novembre.

Nello specifico, viene chiesto se, nell'ipotesi in cui tali beni vengano ammortizzati in bilancio in più esercizi, sia corretto operare la deduzione extracontabile del 40% in un'unica soluzione oppure se si debba obbligatoriamente far riferimento ai coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, pertanto, si debba ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.

Il Fisco precisa che qualora un bene strumentale dal costo unitario non superiore ad euro 516,46 venga ammortizzato in bilancio in più esercizi, la deduzione extracontabile del 40% non può essere operata in un'unica soluzione ma si deve obbligatoriamente far riferimento al coefficiente di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e, quindi, si deve ripartire tale deduzione in funzione della percentuale di ammortamento ivi prevista.