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Superbonus 110% e demo-ricostruzione post-sisma: tutto su nesso causale e scadenza al 31 dicembre 2025

Il Superbonus 110% per i lavori antisismici e finalizzati al risparmio energetico potrà essere applicato sull’importo eccedente i contributi regionali percepiti e fino al 31 dicembre 2025

Come si dimostra il nesso causale tra i danni subiti e l'evento sismico che, a cascata, porta a beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025 per i lavori nel condominio 'terremotato' nel 2012?

Superbonus zone terremotate: per la dimostrazione serve documentazione specifica

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta 584 del 9 dicembre, dove si chiarisce che il condominio di un comune in stato di emergenza a causa del terremoto del maggio 2012 può beneficiare della detrazione del 110% per i lavori “trainanti” e “trainati” effettuati fino al 31 dicembre 2025 a patto che sia dimostrato, tramite scheda AeDES o altro documento analogo, il nesso causale tra i danni subiti e l’evento sismico.

Se c'è anche il contributo regionale?

L'interpello nasce dal fatto che nel condominio sopracitato si intendono effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione per i quali si vuole beneficiare del Superbonus, ma che hanno già ottenuto un contributo regionale il quale, però, copre soltanto una parte delle spese.

I lavori: trainanti sulle parti comuni, trainati nelle singole abitazioni

Il condominio realizzerà, sulle parti comuni del fabbricato, opere strutturali e di isolamento termico riconosciute come “trainanti” ai fini del Superbonus, mentre sulle singole unità residenziali saranno eseguite modifiche “trainate” con sostituzione degli infissi e degli oscuranti.

In definitiva, spiega l'Istante, si determinerà un salto di due classi di risparmio energetico attraverso materiali più performanti e con caratteristiche che soddisfano i criteri ambientali minimi (CAM).

Si chiede, quindi:

  • se l’attestato di prestazione energetica Ape ante-intervento può essere predisposto dopo la comunicazione di inizio lavori considerato che, in realtà, i lavori non sono ancora iniziati;
  • se trattandosi di opere effettuate in una zona sismica in stato di emergenza, sia possibile accedere alla maxi agevolazione al 110% per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025 beneficiando della relativa proroga.

SuperEcobonus in condominio: cosa deve dimostrare l'APE convenzionale?

Nel suo lungo excursus normativo dove si ricordano i 'paletti' del Superbonus, l'AdE sottolinea che in caso di SuperEcobonus (cioè da interventi di miglioramento ed efficientamento energetico), le opere realizzate dal condominio devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche e se ciò non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta ottenibile, da dimostrare attraverso l’attestato di prestazione energetica (Ape) previsto dall’articolo 6 del Dlgs n. 192/2005 prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Il DM “Requisiti” (at.7 comma 3 DM 6 agosto 2020) ha stabilito, inoltre, che Ape ante e post lavori sono certificazioni necessarie ai fini del Superbonus.

Entrambe devono fare riferimento allo stato dell’intero condominio sia per quanto riguardo la situazione iniziale che a lavori “trainati” e “trainanti” realizzati.

APE ante-lavori dopo la CILA-S: non è di competenza del fisco

Le Entrate segnalano che la soluzione implica valutazioni di carattere tecnico riguardanti l’efficientamento energetico, materia non di competenza del Fisco, come risulta dal Dlgs n. 192/1995 e dal DM “Requisiti”.

In tal senso, quindi, l'AdE non può esprimersi.

Il nesso causale per beneficiare del Superbonus 110% fino al 31.12.2025

Al secondo quesito, invece, l'AdE risponde partendo dall'art.119 comma 8-ter del DL Rilancio, secondo cui nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, il Superbonus, in deroga ai termini ordinari, è applicabile alle spese eccedenti altri contributi concessi, per i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2025.

Tale proroga riguarda gli interventi ammessi realizzati su edifici residenziali, anche in condominio, o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato mediante scheda AeDES o documento analogo, il nesso causale tra danno dell'immobile e terremoto, situati in uno dei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

In tal senso e rispettando le condizioni di cui sopra, quindi, il condominio potrà prendere la maxi-agevolazione fino al 31 dicembre 2025.


LA RISPOSTA 584/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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