Superbonus
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Superbonus 110%: istruzioni per il Direttore dei Lavori

Consigli per tutti quei Direttori di Lavori che dovranno seguire i cantieri oggetto di interventi per i quali è stata richiesta la detrazione fiscale del Superbonus 110%

A circa un anno dalla "nascita" della detrazione denominata "Superbonus 110%" riportiamo qualche riflessione da chi si trova giornalmente ed operativamente ad applicare la normativa.

Molto importante sarà la fase esecutiva dei lavori dove il ruolo del Direttore dei Lavori sarà determinante per garantire che le risorse messe in campo (che sono poi quelle di tutti i cittadini) siano utilizzate al meglio, verificando la correttezza di tutti i passaggi e delle opere realizzate.


Riflessioni di un ingegnere ad un anno dal Decreto Legge 34 (Superbonus 110%)

Ricordiamo proprio in questi giorni, esattamente oggi 19 maggio, il primo anno di vita del Decreto Legge 34, che ha introdotto il Superbonus 110%: uno degli strumenti che il Governo Conte ha approvato, e che poi il Parlamento ha convertito nella legge 77/2020, per stimolare l’economia strangolata dal COVID.

Consapevoli od inconsapevoli, a noi professionisti è toccato l’arduo compito di esserne i veri registi.

Tocca a noi, infatti, attestare fin da subito, per quanto riguarda il Superbonus energetico, che l'incentivo sia acquisibile attraverso la verifica del doppio salto di classe; tocca noi asseverare al termine dei lavori la conformità dell’intervento, sia dal punto tecnico che economico, ai pertinenti requisiti previsti dalla normativa; tocca a noi, infine, rilasciare l’unica assicurazione prevista dalla legge 77 “con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette  attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

Consapevole di ciò la Banca d’Italia, in un recente documento in cui ha messo in allarme da possibili fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19, ha scritto a caratteri cubitali che occorre “valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni”.

L’anno passato è stato per lo più dedicato a rispondere ai tanti quesiti, proporzionali alle attese, che ci sono stati posti da un numero incredibile di soggetti ed a redigere relazioni energetiche che attestassero che il doppio salto di classe è raggiungibile, con i previsti lavori di riqualificazione energetica, e pertanto l'incentivo del 110% acquisibile.

 

La vera sfida parte ora, con l’avvio dei cantieri

Ma dobbiamo essere ancora più consapevoli che la vera sfida parte ora, con l’avvio dei cantieri.

Consapevoli, anzitutto, che per realizzare gli interventi saranno saranno utilizzate risorse pubbliche, a debito, il cui rimborso spetterà a noi ed ai nostri figli.

Consapevoli, inoltre, che la nostra attività professionale si svolge sotto il controllo e la vigilanza degli Ordini Professionali, che mai come in questo momento devono avere ben presente la natura pubblica della loro Istituzione ed il fine della loro attività: la tutela del bene pubblico e l’incolumità dei cittadini.

Siamo gli unici attori che nell’ambito della attività del 110% agiscono sotto l’egida di un cogente codice deontologico, che ci ricorda come la nostra attività professionale “implica doveri e responsabilità nei confronti della collettività e dell’ambiente ed è decisiva per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la sicurezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle risorse e la qualità della vita. 


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La terzietà del progettista, garanzia di risultato

Anzitutto mi preme ribadire ciò che ho sempre cercato di sostenere dal 19 maggio 2020 in poi: la nostra prestazione professionale deve essere quanto più possibile libera e terza rispetto all’esecutore degli interventi.

La normativa vigente e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito definitivamente che lo sconto in fattura può essere proposto sia da chi realizza gli interventi che da chi offre prestazioni professionali.

A parità di costo (che per gli interventi strettamente riferibili alla riqualificazione energetica e strutturale prevista dal DL 34/2020 è pari a zero, con l'opzione dello sconto in fattura) quale migliore garanzia di risultato per il cliente che incarica un professionista, cui affida la redazione della verifica preliminare relativa al doppio salto di classe e del progetto esecutivo, e successivamente individua un impresa esecutrice che agirà sotto il controllo, libero e terzo, del Progettista - Direttore dei Lavori?

Superbonus e istruzioni per il Direttore dei Lavori

 

L’esecuzione dei lavori e l'importanza di un Contratto di Appalto

Durante la realizzazione degli interventi è necessario che venga attuato un serrato controllo, da parte del Direttore dei Lavori, che:

  • le risorse vengano utilizzate al meglio; 
  • quanto progettato sia correttamente realizzato; 
  • i soggetti che realizzano l'intervento siano idonei e qualificati;  
  • chi ha effettivamente realizzato l'opera, come subappaltatore e subfornitore, sia correttamente pagato;
  • vengano tracciati, per quanto possibile, i flussi finanziari, trattandosi di risorse pubbliche.

La fase di esecuzione dell'intervento di riqualificazione deve essere pianificata adeguatamente, a partire da un adeguato Contratto di Appalto in cui è bene che siano presidiati alcuni aspetti, anche rifacendosi alla normativa sui contratti pubblici sempre richiamabile nei contratti privati, in particolare:

  • identificazione preventiva ed esplicita autorizzazione per subappaltatori e subfornitori;

  • acquisizione di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, in cui verificare la presenza della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010;

  • tutti i materiali impiegati per la realizzazione dell’intervento siano oggetto di un formale processo di accettazione in tempi diversi: una prima “autorizzazione alla fornitura”, sulla base di documentazione tecnica ed eventuale campionatura presentata dall’Appaltatore; una successiva “autorizzazione alla posa in opera”, sulla base delle verifica di coerenza tra il materiale fornito in cantiere e quello autorizzato alla fornitura; 

  • siano acquisite tutte le bolle di consegna, con indicazione del numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi, dei materiali necessari per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica e strutturale per la puntuale tracciabilità dei fornitori dei materiali (eventualmente da coinvolgere in eventuali contestazioni, nel caso in cui l’esecutore non fosse più rintracciabile) e della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;

  • il controllo dell'effettivo pagamento di subappaltatori e subfornitori (mediante acquisizione di copia delle fatture quietanzate ed i relativi bonifici), a tutela del Cliente Finale che un domani non si ritrovi coinvolto, nella veste di beneficiario dell’opera,  in richiesta risarcitorie da parte di fornitori non pagati;

  • ogni variazione ai lavori, ancorché all’interno dei tetti di spesa ed oggetto di sconto in fattura, sia preventivamente autorizzata dal Direttore dei Lavori, al quale compete necessariamente il controllo tecnico ed economico dell’intervento, a partire dalla redazione del Computo Metrico iniziale, durante l’intera fase di esecuzione dell’intervento.  

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Le asseverazioni finali

Al termine dei lavori, al professionista compete il rilascio delle asseverazioni che attestino il pieno rispetto dei tetti di spesa e, per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, delle prestazione energetiche post intervento.

E’ chiaro che solo in presenza di un’accurata Direzione Lavori, con le attenzioni che abbiamo sopra ricordato, potranno essere seriamente rilasciate le asseverazioni richieste dalla legge.

Da rifuggire senza alcun dubbio, per quanto posso consigliare, le proposte di incarico per il rilascio di asseverazioni avulse dall’aver effettuato la Direzione Lavori.

Da tenere lontano, anche, le proposte di conferimento di incarico professionale per la Direzione Lavori da parte di un soggetto che, avendo appaltato l’esecuzione dei lavori ad un General Contractor, precisasse nell'incarico che:

  • al Direttore dei Lavori non competano i compiti relativi alla gestione del Cantiere, alla corretta riqualificazione energetica dell’Immobile, alla loro rispondenza al Contratto ed alla normativa vigente;

  • senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del Committente né del Direttore dei Lavori, il General Contractor potrà  stipulare  con  terzi  contratti  di  fornitura  e  posa  per l’esecuzione dell’appalto, nonché subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione di una  o  più Opere  o  prestazioni;

  • l’importo contrattuale della esecuzione dei lavori può variare, anche in assenza di una esplicita approvazione del Committente, in  aumento o in riduzione, purché nei limiti degli importi  di  spesa  fissati  dalla  disciplina in materia di Superbonus (Decreto Rilancio e successivi decreti attuativi) in modo da rimanere all’interno del sistema di incentivazione in esso previsto e quindi purché rimanga senza esborso di denaro da parte del Committente.

Faccio ammenda fin da subito della franchezza di alcune mie posizioni, ma avendo avuto modo di navigare nel periglioso mare del 110% fin dalle prime ore, ho avuto modo di valutare – pensando soprattutto ai nostri colleghi più giovani - pericoli e situazioni, ricordate sopra, che ritengo vadano valutate con molta attenzione. 


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