Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110, l'opzione è servita: da oggi attuabili cessione del credito e sconto in fattura. Ecco come si fa

I contribuenti che si vogliono avvalere delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi dovranno comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello

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Pronti, partenza, via! Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sul Superbonus 110% sono ufficialmente attuabili da oggi, 15 ottobre 2020: i beneficiari possono comunicare all’Agenzia delle Entrate - col Modello ufficiale - la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto, invece che fruire direttamente dello sconto fiscale del 110%.

Il modello di opzione e le date

Bisogna usare l'apposito modello, revisionato di recente dal Fisco (provvedimento 12 ottobre di cui abbiamo parlato), che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’art.121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” - “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

Superbonus ma non solo: l'opzione vale anche per Bonus Facciate e recupero patrimonio edilizio

Forse non tutti lo sanno, o forse sì, ma val la pena ricordare che l'opzione alternativa non vale solo per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’art.121 del DL Rilancio, se sostenute negli anni 2020 e 2021, cioè:

  • a) recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis, comma 1, lettere a) e b) del dpr 917/1986 TUIR);
  • b) efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus (art.14 DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 DL 34/2020);
  • c) adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus (art.16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art.119 DL 34/2020);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - Bonus Facciate (art. 1, comma 219 e 220, della legge 160/2019); 
  • e) installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, comma 1, lettera h) del dpr 917/1986 TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.119 DL 34/2020);
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter DL 63/2013 e comma 8 art.119 DL 34/2020).

Il modello ai raggi x

  • deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
  • vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
  • i vari Quadri del Modello:
    • quadro A: dati sulla tipologia di intervento;
    • quadro B: dati catastali;
    • quadro C: va barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari;
    • quadro D: è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;
  • a seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
  • l'opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

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