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SUPERBONUS 110, la situazione a 4 mesi dai decreti attuativi e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

A distanza di oltre quattro mesi dall’emanazione dei decreti attuativi e dalla pubblicazione della relativa circolare dell’Agenzia delle Entrate, ecco una valutazione criticamente serena del provvedimento che ha elevato al 110% la detrazione di imposta per le spese inerenti la riqualificazione strutturale ed energetica degli immobili.

Superbonus 110: Professionisti in prima linea. Con quali coperture logistiche e quali munizioni?

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A distanza di oltre quattro mesi dall’emanazione dei decreti attuativi degli articoli 119 e 121 della legge 77/2020 e dalla pubblicazione della relativa circolare dell’Agenzia delle Entrate, possiamo tentare una valutazione criticamente serena del provvedimento che ha elevato al 110% la detrazione di imposta per le spese inerenti la riqualificazione strutturale ed energetica degli immobili.

Non c’è dubbio che il Parlamento Italiano abbia adottato un provvedimento che ha tutte le carte in regola per essere unico, eccezionale ed irripetibile.

Io mi auguro che tra qualche decennio, i nostri figli, transitando nei pressi degli edifici che saranno ristrutturati grazie a questo provvedimento, potranno dire: è un edificio 110 (a tal proposito perché non prevedere una targa specifica che lo ricordi?)!

Così come, ancora oggi, nelle nostre città esistono i “quartieri Fanfani”, ricordando in questo modo il Piano Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica voluto dall’allora ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Amintore Fanfani.

Ma perché davvero il Superbonus 110 possa davvero essere uno straordinario strumento, occorre a mio avviso che vangano soddisfatte due condizioni, a tutt’oggi ancora inespresse:

  • la certezza temporale, prevedendo un periodo congruo alla pianificazione ed esecuzione dei possibili interventi;
  • la certezza normativa.

 

Il suberbonus 110 ha bisogno di un tempo adeguato

Tutti gli studi convergono nello stabilire un tasso annuo di rinnovo del patrimonio edilizio pari al 3%, che equivale a dire che per rinnovare l’intero patrimonio edilizio italiano occorrono 33 anni.

La legge 77/2020 ha stabilito, definendo l’ambito soggettivo, che non possano usufruire della detrazione di imposta le persone giuridiche e le persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Potendo quindi intervenire solamente su condomini ed edifici posseduti o detenuti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, di quanto si riduce il patrimonio immobiliare che può usufruire della detrazione di imposta al 110% ?

Una risposta la possiamo avere consultando alcuni studi statistici presenti in rete (ad esempio sul sito dell'agenzia dell'entrate).

E’ chiaro a tutti, comunque, che la misura è talmente straordinaria da non poter essere attuata in soli due o tre anni: non ce la fanno le imprese esecutrici, non ce la fanno i produttori di tecnologia, non ce la fanno i professionisti.

Non prevedere, fin d’ora, un orizzonte temporale adeguato significa introdurre tensioni economiche e produttive, aumento dei costi (ricordiamo che il 110% è a debito tutto sulle spalle dei nostri figli!), diminuzione della qualità.

 

Il superbonus 110 ha bisogno di regole certe

Il provvedimento legislativo: legge 77/2020

Il punto più delicato, nell’attuazione del Superbonbus 110, è senz’altro la “confusione” interpretativa, innescata soprattutto dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare 24 dell’8 agosto 2020 e con le risposte ai vari interpelli, ma anche dal Decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e da qualche FAQ ENEA/MISE.

Se l’unica fonte normativa fossero i due articoli, 119 e 121, della legge 77/2020, sinceramente non avrei dubbi interpretativi.

Affondando le radici nella normativa precedente (di fatto la legge 296/2006 ed il DM 19 febbraio 2007), che prevedeva la possibilità di portare in detrazione le spese per la riqualificazione energeticasugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, purché dotate di impianto di riscaldamento” da “persone fisiche e da soggetti titolari di reddito di impresa”, gli articoli 119 e 121 si sono limitati a restringere il campo di azione, per quanto riguarda l’ambito soggettivo, come già, ricordato, ai condomìni ed alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, gli articoli 119 e 121, hanno solamente precisato l’obbligatorietà di almeno uno dei due interventi trainanti (interventi di isolamento termico su almeno il 25% dell’involucro di edifici ed  interventi sulle parti comuni di edifici per la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati), per poter portare in detrazione nella misura del 110% anche le spese relative a tutti gli interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 14 del DL 63/2013 (che rimanda alla legge 296/2006).

Con queste semplici precisazioni e limitazioni, riferite al solo ambito soggettivo, il legislatore ha inteso:

  • innalzare l’aliquota della detrazione di imposta al 110% per gli interventi già previsti dalla legge 296/2006;
  • modificare in cinque anni il periodo in cui ripartire i relativi importi;
  • rendere possibile per tutti gli interventi la cessione del credito.

 

L’intervento dell'Agenzia delle Entrate

Abbiamo già disquisito di recente  (Incentivi e Agevolazioni: quando lo STATO ha (forse) il NEMICO in CASA) in merito alle posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate, in netto contrasto con la normativa in tema di incentivi alla riqualificazione energetica dei cd. Beni merce, che hanno portato l’Agenzia stessa a soccombere in tutti i gradi di giudizio, fino alla Cassazione (19815/2019 e 29162/2019),  ed alla pubblicazione della recente risoluzione 34 del 20 giugno 2020.

Abbiamo ricordato, in quella sede, i pesanti giudizi della Commissione Tributaria Regionale di Brescia del 2015, con cui sanzionò l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: “tale requisito non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione ed è frutto di un”interpretazione arbitraria dell°Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo. Peraltro tale posizione risulta in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice…”.

Riviviamo la stessa situazione leggendo la recente circolare 24/E dell’8 agosto 2020 in tema di superbonus introdotto dal Decreto Legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, che ha occupato buona parte dell’attenzione dei mass media e degli operatori negli ultimi  mesi.

Cerchiamo di mettere in evidenza gli aspetti critici, in cui l’Agenzia, a giudizio del sottoscritto, ha affermato principi e valutazioni in contrasto o al di fuori di quanto approvato dal Legislatore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sottopongo alla vostra attenzione la lettura coordinata dei commi 1 e 9 dell’articolo 119:

  • [Comma 1, Lettera a) prima parte – AMBITO OGGETTIVO]: interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio  con  un’incidenza  superiore  al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio …. [Comma 9 – AMBITO SOGGETTIVO]: effettuati dai condomìni o dalla persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • [Comma 1,Lettera b) – AMBITO OGGETTIVO]:  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione  degli impianti  di  climatizzazione  invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il  raffrescamento  o  la  fornitura  di  acqua  calda  sanitaria,  a condensazione …. [Comma 9 – AMBITO SOGGETTIVO]: effettuati dai condomìni o dalla persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Ritroviamo forse nella volontà del legislatore una limitazione ai soli immobili a destinazione residenziale?

Come tutti sappiamo, l’Agenzia delle Entrate “con un’interpretazione arbitraria”, si esprime così, a pag. 8 della circolare 24: “Con  la  locuzione  «al  di  fuori  dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arti  e professioni», il  Legislatore ha inteso precisare che la fruizione  del  Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)." 

Per poi proseguire: 

“In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati: 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); 
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);  
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché 
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).”

Ritroviamo forse nella volontà del legislatore una limitazione ai soli edifici condominiali (ricordando che il condominio è citato solamente al comma 9, che definisce l’ambito soggettivo?).

Eppure l’Agenzia delle Entrate a pag. 7 della propria circolare così si esprime: “Tenuto conto della locuzione utilizzata dal legislatore riferita espressamente ai  «condomìni»  e  non  alle  “parti  comuni”  di  edifici (in netto contrasto con quanto affermato all’articolo 1119, comma 1, lettera b, NdR),  ai  fini  dell’applicazione dell’agevolazione  l’edificio  oggetto  degli  interventi  deve  essere  costituito  in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.” 

Palese inoltre, in questo a caso a danno dell’erario, l’interpretazione sui tetti di spesa correlati ai singoli interventi.

L’articolo 119, primo comma, della legge 77/2020, prevede che “La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari”.

Dalla lettura della norma non ci sono dubbi sul tetto di spesa per un edificio composto da quindici unità immobiliari: 15 x 30.000 euro = 450.000 euro.

Invece l'Agenzia delle Entrate a pag. 18 della citata circolare 24, dopo aver richiamato letteralmente la norma, esplicita: “nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro)”.

A conclusione delle considerazioni relative alle arbitrarie interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, per usare le stesse parole della Commissione Tributaria di Brescia, è importante rilevare anche il contesto e le modalità con cui è stata emanata la circolare n. 24.

La circolare è un atto interno all’Agenzia delle Entrate, ha valore cogente per i propri funzionari che saranno chiamati a valutare gli aspetti fiscali correlati alle detrazioni di imposta relative agli articoli 119 e 121 delle legge 77/2020, senza alcuna possibilità preventiva di qualsiasi valutazione di merito da parte di soggetti esterni.

A differenza del Parlamento e del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno attivato audizioni con i soggetti portatori di interesse prima della conversione in legge del DL 34 o della emanazione del DM 6 agosto 2020 (che, ricordiamo, ha dovuto attendere la registrazione da parte della Corte dei Conti prima della sua pubblicazione in Gazzetta, avvenuto lo scorso 5 ottobre), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la circolare n. 24 senza alcun confronto con i soggetti portatori di interesse.

 

Il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020

Il DM 6 agosto 2020 nel determinare le condizioni tecniche ed economiche di tutti gli interventi di riqualificazione energetica, dimentica tra i possibili interventi trainati, quanto previsto dall'articolo 1, comma 344 della legge 296/2006 (indirettamente ma espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 2, dell’articolo 119 della legge 77/2020) e precisamente “gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che  conseguono  un  indice  di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del presente decreto” per una detrazione massima allora prevista di 100.000 euro.

Tale intervento trainato può essere molto utile in edifici unifamiliari, anche per la possibilità che offre di portare in detrazione le spese per gli impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore.

 

La cessione del credito

Più che l’aliquota al 110% la vera innovazione della legge 77/2020 è stata, a mio avviso, la totale liberalizzazione della possibilità di usufruire da parte di tutti i soggetti che effettuano gli interventi di riqualificazione energetica (nonché di ristrutturazione edilizia o di sistemazione delle facciate).

Ora le banche si sono tutte attivate e sono protagoniste, insieme ad altri operatori finanziari, in questo mercato.

In questa sede mi preme sottolineare la importante possibilità offerta dagli Istituti di Credito ai professionisti, cui viene offerta la possibilità di effettuare sconto in fattura, a fronte di una possibile linea finanziaria e successiva acquisizione del credito di imposta maturato.

In tale modo anche i liberi professionisti possono “competere” con gli operatori presenti sul mercato che offrono a condomìni e privati la realizzazione di interventi con totale sconto in fattura, anche per quanto riguarda le attività professionali.

La possibilità di poter rendere direttamente al cliente finale le proprie prestazioni professionali, di progetto, direzione lavori e collaudo, in una posizione di totale terzietà rispetto al soggetto che esegue i lavori, rende senz’altro il percorso più trasparente.

Ricordo che, su questo tema, è previsto un importante seminario promosso dalla CROIL il prossimo 29 dicembre.

 

Conclusioni 

Le considerazioni che ho riportato sopra sono un plauso sincero al legislatore che ha voluto, in questi tempi difficili, individuare nella riqualificazione strutturale ed energetica una modalità per il rilancio della attività economiche, peraltro orientato al miglioramento dell’ambiente in cui viviamo.

Allo stesso legislatore però chiediamo un ulteriore sforzo perché vigilando sulle arbitrarie interpretazioni che abbiamo richiamato ed intervenendo per la loro correzione, consenta alla legge di esprimere il potenziale per cui è stata pensata, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Quotidiano cui va tutta la nostra fiducia!

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