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Superbonus 110%: ok anche per immobili non residenziali ma con cambio di destinazione d'uso. Ecco come fare

Agenzia delle Entrate: è possibile fruire del Superbonus anche per gli immobili non residenziali, a patto che si abbia un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno anche un cambio di destinazione d’uso in abitativo

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La risposta n.538 del 9 novembre dell'Agenzia delle Entrate rientra tra quelle 'molto importanti', perchè va a toccare diversi aspetti in ottica Superbonus, in primis i 'famigerati' immobili non residenziali (cd. immobili merce, o magazzini).

Nello specifico, si parte da un intervento di ristrutturazione programmato su un immobile in categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito): in questo caso, l’intervento trainante è la messa in sicurezza statica del fabbricato. Essendo però gli immobili non residenziali esclusi dal Superbonus (con poche eccezioni), l'istante chiede se sia sufficiente, per ottenere la detrazione, programmare un cambio di destinazione d’uso, alla fine dei lavori.

Non solo.

Si chiede anche:

  • se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del Bonus Facciate, anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico;
  • quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), e come calcolare la percentuale del 30 per cento dei predetti S.A.L previsto dal comma 1-bis dell'art.121 del DL Rilancio;
  • se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti;
  • considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse tipologie di agevolazioni fiscali (nello specifico, Sismabonus, Superbonus e bonus facciate), quale comportamento deve essere adottato, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al citato art.121 del DL Rilancio.

Con cambio di destinazione d'uso ok al Superbonus del magazzino

Il Fisco risponde positivamente alla prima domanda e, nella lunga risposta, spiega dettagliatamente come fare.

Ci si rifà alla circolare 19/E/2020, in base alla quale è possibile "fruire della detrazione d’imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d’uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, in abitativo".

Lo stesso principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici ammessi al Superbonus; pertanto, è possibile fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempre chè l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

Bonus Facciate e ristrutturazioni

Fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edificio, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del Bonus Facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

In definitiva, il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante.

Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.

Attestazioni, asseverazioni e SAL

Le attestazioni e le asseverazioni richieste a fronte di interventi di riduzione del rischio sismico, sia ai fini del Superbonus sia dell'opzione, devono essere redatte in base agli allegati indicati nel citato comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017.

Inoltre, ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento (costo dei lavori agevolabili) e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione.

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