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Superbonus allargato per interventi sugli immobili della ONLUS, ma occhio ai limiti di spesa

Agenzia delle Entrate: ok al 110% per gli interventi da eseguire su una struttura da destinare ad attività socio-sanitarie, fra cui sostituzione degli infissi rimozione delle barriere architettoniche, isolamento termico impianti di climatizzazione, con successiva trasformazione della categoria catastale da D/2 a B/1 o B/2.

Il Superbonus per le ONLUS 'gode' di alcuni allargamenti del raggio d'azione.

Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella risposta 407/2022 del 4 agosto, dove si forniscono anche chiarimenti sui criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Superbonus allargato per interventi sugli immobili della ONLUS, ma occhio ai limiti di spesa

Superbonus allargato per la ONLUS: quali lavori ci rientrano?

L'istante, una cooperativa sociale, intende eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale «per natura o per destinazione ai fini della propria attività», che include immobili utilizzati ai fini abitativi come centro di accoglienza per profughi (CAS) e per lavoratori, ma censiti attualmente nella categoria catastale D/2 con pertinenze C/2.

Si tratta di immobili aventi una superficie abitativa di 883 mq. in un unico fabbricato e non suddivisi in singole unità abitative.

In particolare si tratta di interventi di:

  • isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro degli edifici con incidenza superiore al 25%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione pompa di calore;
  • rimozione di barriere architettoniche;
  • sostituzione di serramenti.

L’istante fa sapere fra l’altro che nessun membro del consiglio di amministrazione ha percepito o percepisce compensi o indennità di carica.

Tanto premesso, chiede se possa beneficiare del Superbonus 110% nei limiti previsti dal comma 10-bis) del medesimo articolo 119, atteso che, a seguito dei lavori di ristrutturazione il titolo autorizzativo dei lavori prevede, a fine lavori, il cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria (categoria catastale B/1).

 

Il perimetro del Superbonus per le ONLUS

Il Fisco inizia ricordando che il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del DL Rilancio prevede l’applicazione del Superbonus alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni di promozione sociale.

Come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020 per questi soggetti:

  • il beneficio spetta indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi con l’unica eccezione delle categorie catastali A1 e A8, e della categoria A 9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico;
  • non opera la limitazione del comma 10 articolo 119 che limita a 2 unità immobiliari la possibilità di usufruire del Superbonus perché si tratta di limitazione prevista solo per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Quindi gli interventi sopracitati potranno fruire delle agevolazioni Superbonus.

 

Niente limite di spesa 'moltiplicato': conta la situazione prima dei lavori

L'Istante non potrà fruire delle modalità di calcolo previste dall’articolo 10-bis del DL 34/2020, secondo il quale “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare…”.

Tali modalità come chiarito anche dalla circolare n. 23/2022, si applicano solo alle Onlus, Odv o Aps che non percepiscono compensi e se gli edifici B/1, B/2 e D/4 oggetto dei lavori sono posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito prima del 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore comma 10-bis).

Tali requisiti vanno riferiti alla situazione esistente prima dei lavori, come specificato nella risposta 4.4.6 della circolare n. 30/2020.

Di conseguenza, nel caso in esame la modalità di calcolo disciplinata dall’articolo 119 comma 10-bis del DL Rilancio non potrà applicarsi agli interventi effettuati dall’istante, considerato che il cambio di destinazione d'uso della struttura ad attività socio-sanitaria (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.


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