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Superbonus: assicurazione professionale obbligatoria solo per il 110%! Le tre alternative per essere in regola

Attenzione particolare alle indicazioni contenute nella circolare 19/E/2022 del Fisco: l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa da parte del professionista ricorre solo per le pratiche del Superbonus e ci sono tre possibili alternative per essere in regola con la legge.


Abbiamo già esaminato le principali novità contenute dentro la nuova maxi-circolare (19/E/2022) dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus dopo tutte le 'innovazioni' piovute sul 110 nel corso dell'anno corrente, ma in questa sede è utile ricordare le particolarità riguardanti le polizze professionali, fattispecie che riguarda direttamente i professionisti tecnici.

Superbonus: assicurazione professionale obbligatoria solo per le pratiche del 110%! Ecco le tre alternative

Polizze assicurative Superbonus: cosa dice la norma vigente

Il protagonista è il DL 4/2022, Sostegni Ter, in questo caso l'articolo 28-bis, che ha modificato il comma 14 dell’articolo 119 del DL Rilancio (34/2020), sostituendo le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni».

In pratica, la novità è che i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Fin qui era già tutto abbastanza chiaro, ma le Entrate entrano più nello specifico sottolineando che, nei periodi successivi dello stesso comma 14, è previsto che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

 

Le tre alternative possibili

Quindi le alternative per la stipula del contratto di assicurazione sono 3:

  1. per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project);
  2. per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo);
  3. specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).

 

Polizze obbligatorie solo per le pratiche Superbonus!

In ultimo ma non per ultimo, si evidenzia che le disposizioni si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Frodi).

Considerato, inoltre, che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta.

Ergo: l'obbligo è solo per le pratiche Superbonus, non per i bonus 'classici'.

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