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Superbonus condomini 2025: il 65% vale solo per gli interventi già avviati

Il Superbonus 65% nel 2025 è fruibile da parte di condomini, persone fisiche proprietarie di edifici da 2 a 4 unità immobiliari, ONLUS e Associazioni di volontariato, ma i lavori devono già essere stati avviati ovverosia è necessario che sia stata presentata la CILA-S entro il 15 ottobre 2024

Il Superbonus è ormai un lontano ricordo, anche se c'è chi ne usufruisce ancora per lavori avviati anni fa e chi, teoricamente, potrebbe beneficiarne nell'anno corrente, al 65%, in virtù di quanto disposto dalle regole del DL Rilancio più volte modificate,

Queste regole hanno stabilito la possibilità, soltanto per i condomini e altre specifiche categorie, per le spese sostenute nel 2025 (1 gennaio - 31 dicembre), di usufruire dell'ultimo decalage del Superbonus, nella misura del 65%.

 

Superbonus al 65% nel 2025: chi può prenderlo

Possono beneficiare del Superbonus al 65% (ultima 'tappa' del decalage) solamente:

  • i condomini;
  • gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
  • le associazioni di volontariato (AdV);
  • le ONLUS;
  • le associazioni di promozione sociale (APS).

 

Superbonus: quali interventi?

Brevemente, ricordiamo che il Superbonus si può ottenere per interventi trainanti (ad esempio rifacimento del cappotto termico o interventi antisismici, rientrando quindi rispettivamente nel SuperEcobonus o nel SuperSismabonus, ma anche sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) e trainati se, però, è eseguito almeno uno degli interventi trainanti.

Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per l'installazione di:

  • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici con agevolazione contestuale o successiva all'installazione degli impianti stessi.

 

Superbonus condomini 65%: solo con CILA-S presentate entro il 15 ottobre 2024

La Legge di Bilancio 2025, al comma 56, ha previsto l'ennesima (siamo sulla quarantina!) modifica all'art.119 del DL 34/2020, introducendo il nuovo comma 8-bis.2.

In pratica, si stabilisce che la detrazione del 65% sopracitata per le spese sostenute nel 2025 spetta solamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla scadenza del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S), se gli interventi sono sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici.

 

Ripartizione in 10 quote annuali per le spese del 2023

Con l'introduzione del nuovo comma 8-sexies all'articolo 119, infine, la Manovra concede la facoltà di ripartire in 10 quote annuali dello stesso importo la detrazione Superbonus per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

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