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Superbonus e altri bonus: chiarimenti e sanzioni per i crediti di imposta non spettanti e inesistenti

Il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera

Dopo la rivoluzione dettata dal Decreto Cessioni ma anche le pronunce della Cassazione su casi di frode collegati al Superbonus e agli altri bonus edilizi, l'AIDC (Associazione italiana Dottori commecialisti ed Esperti contabili) ha pubblicato un interessante documento dedicato alla 'veridicità' dei crediti, utile per ricordarsi quali sono i casi nei quali si rischia di incappare in crediti di imposta non spettanti o inesistenti, con tutte le conseguenze del caso.

Crediti non spettanti o inesistenti

L'AIDC chiarisce subito che:

  • il credito d'imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il
    presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso;
  • viceversa, il credito d'imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

Le sanzioni

L'AIDC osserva anche che, a livello di sanzioni, l'art.13 del d.lgs. 471/1997 prevede una sanzione più elevata nel caso in cui sia utilizzato un credito inesistente, rispetto a quella prevista nel caso in cui sia utilizzato un credito non spettante.

In pratica:

  • nel caso di utilizzo di un credito d'imposta in misura superiore a quella spettante,  si applica la sanzione del 30% del credito;
  • nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è applicabile la sanzione dal 100% al 200% del credito.

Le carratteristiche del credito inesistente

L'assocazione dei commercialisti sottolinea che la definizione di credito inesistente è demandata al terzo periodo del comma 5, art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, il quale dispone che “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Inoltre, osserva l'AIDC, "a prescindere dalla modalità di controllo esercitabile, laddove il presupposto normativo alla base del credito sia soddisfatto dal contribuente sulla scorta di documentazione attendibile e veritiera, il credito non potrà mai essere definito inesistente. In questa ipotesi, laddove il contribuente abbia errato nel riporto, nella quantificazione ovvero nella qualificazione della fattispecie, la rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria dovrà essere ricondotta alla fattispecie del credito non spettante".

Se invece dai controlli si rileva che è stato indicato un credito in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, detto credito sarà definito inesistente.

La distinzione finale tra crediti non spettanti e inesistenti

La distinzione, infine, si può ricondurre al disposto dei commi 4 e 5 dell'art.13 d.lgs. 471/1997, nel momento in cui si deve individuare il distinguo tra il credito non spettante e il credito inesistente.

In definitiva:

  • in tutti i casi in cui il contribuente si trovi nella situazione di fatto disciplinata dalla norma per la determinazione del credito di imposta e sia sostenuto da documentazione reale, ma incorra in violazioni riconducibili all'interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito, non si avrà mai una contestazione per inesistenza del credito, ma solo per non spettanza, sanzionabile nella misura più contenuta e nel termine di decadenza ordinari;
  • nei casi in cui, invece, la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera, tale violazione sarà sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo previsto per il credito inesistente.

LA NORMA DI COMPORTAMENTO N.219 DELL'AIDC E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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