Cessione del Credito | Superbonus
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Superbonus e altri bonus: chiarimenti ufficiali su detrazioni, cessione del credito, adempimenti, sanzioni

L'Agenzia delle Entrate offre una guida aggiornata sui bonus “edilizi”, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e dagli altri interventi normativi (Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”).

Dopo una sequenza impressionante di decreti, ben 5 (e il conto potrebbe essere ancora aperto...), che hanno seguito la Legge di Bilancio 2022 toccando la normativa sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi, in particolar per quanto riguarda cessione del credito e sconto in fattura ma non solo, l'Agenzia delle Entrate interviene riunendo in un'unica circolare - la n.19/E/2022 - svariati chiarimenti.

Nel dettaglio, quindi, si mette un punto sullo stato dell'arte dopo le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale di:

La circolare commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

Superbonus e altri bonus: chiarimenti ufficiali su detrazioni, cessione del credito, adempimenti, sanzioni

I chiarimenti più importanti

All'interno del documento di prassi si evidenzia che:

  • le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus;
  • per le opzioni di cessione o sconto, non servono “visto di conformità” e “asseverazione di congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate;
  • la cessione del credito o lo sconto in fattura sono possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.

Visto di conformità e asseverazioni: tutto dentro dal 12/11/21

Come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Edilizia libera sotto i 10 mila euro: non servono asseverazioni e visto (a parte per le Facciate) per i bonus ordinari

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non c'è obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Attenzione però: la circolare chiarisce che "sebbene tra gli interventi previsti dal comma 2 dell’articolo 121 siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus". Quindi per gli interventi che portano al Superbonus, anche di edilizia libera, servono comunque attestazione di congruità della spesa e visto di conformità.

Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.

L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Box e posti auto: come funziona l'opzione

Nello specifico, l'AdE spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

In pratica, dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.

I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

Cessione del credito e Antifrode: lo spartiacque del 1° maggio

Vengono ricapitolate le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

In particolare, dal 1° maggio 2022:

  • dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione;
  • le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente;
  • entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

La speciale tabella sulle cessioni dei crediti

Evento Tipo Ulteriori cessioni



Prime cessioni o sconti
Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”



Cessioni successive
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti 1 volta a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima comunicate entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata dal 17 febbraio 2022 I crediti possono essere ceduti soltanto 2 volte a soggetti “qualificati”

Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile

Si fa il punto sulle sanzioni introdotte dall’articolo 28-bis del decreto “Sostegni-ter”, che ha inserito nell’articolo 119 il comma 13-bis.1, il quale prevede che è punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni:

  • espone informazioni false
  • omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Tale previsione, in considerazione dell’espresso richiamo normativo, trova applicazione per le asseverazioni/attestazioni previste sia per il Superbonus sia per i bonus diversi da questo.

Riguardo alle polizze assicurative, l'AdE chiarisce che l’obbligo della stipula della polizza assicurativa si considera comunque rispettato se è stato stipulato:

  • un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario
  • ovvero, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro.

Sull’argomento precisa che:

  • non essendo la disciplina sulle polizze assicurative relativa ai bonus diversi dal Superbonus, per questi ultimi, la stipula della polizza non è richiesta.
  • le disposizioni si applicano con riferimento alle attestazioni e asseverazioni sottoscritte dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del “decreto antifrode”, che aveva inizialmente disposto tale modifica, poi trasfusa nel decreto “Sostegni- ter”).

Indicazione CCNL in fattura: se non c'è, addio Superbonus

Il riferimento normativo è il comma 43-bis dell’art.1 della legge di bilancio 2022, introdotto dal “Sostegni-ter”, il quale prevede che per godere dei benefici di cui agli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del DL Rilancio nonché del bonus mobili, bonus verde e bonus facciate, il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70mila euro, è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori), che i lavori edili, di cui all’allegato X al Dlgs n. 81/2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.

Attenzione:

  • la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori - comunque obbligatoria - non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento;
  • se per errore in una fattura non è stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

LA CIRCOLARE 19/E/2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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