Superbonus e crediti non accettati: le istruzioni dell'Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire i crediti edilizi in attesa di accettazione: recupero con dichiarazioni integrative, limiti alla ripartizione decennale, e obblighi in capo al cedente
Cosa bisogna fare se la banca non ha ancora accettato i crediti ceduti relativi ad interventi edilizi agevolabili con il Superbonus?
Con la risposta n. 130 del 13 maggio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti pratici relativi alla gestione dei crediti edilizi ceduti, ma non ancora accettati dal cessionario.
Il quesito proviene da una società che, dopo aver sostenuto spese agevolate nel 2022 grazie al Superbonus, ha trasferito il relativo credito a una banca. Parte di questo credito è stata utilizzata, mentre la restante è tuttora "in attesa di accettazione".
Gli interventi edilizi e la questione sulla cessione del credito
La società ha effettuato interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico nel corso del 2022.
Per le spese del primo semestre, la cessione del credito alla banca è andata a buon fine, con relativo utilizzo da parte dell’istituto.
Per le spese sostenute nel secondo semestre dello stesso anno, la cessione è stata formalmente comunicata, ma la banca non ha ancora espresso accettazione o rifiuto. Da qui derivano tre domande:
- cosa può fare la società con un credito ancora in attesa di accettazione?
- se la banca dovesse rifiutare, può recuperare le rate del 2022?
- è possibile optare per la ripartizione decennale del credito nella dichiarazione 2023 o 2024?
Il credito "in attesa": indisponibilità fino alla risposta della banca
L’Agenzia conferma che, secondo quanto indicato nella circolare n. 33/2022, i crediti edilizi ceduti risultano in una delle seguenti condizioni: accettati, rifiutati o in attesa di accettazione.
I crediti in attesa non sono nella disponibilità dell'originario cedente e non possono essere utilizzati fino a quando il cessionario non comunica la propria decisione.
Pertanto, la società deve attendere il rifiuto formale da parte della banca per poter riacquisire la disponibilità del credito e decidere come utilizzarlo.
In caso di rifiuto: recupero con dichiarazioni integrative
Se la banca rifiuta il credito, la società potrà tornare a gestirlo in proprio e usufruirne direttamente in dichiarazione dei redditi.
Tuttavia, dato che le annualità 2022 e 2023 sono ormai chiuse, per recuperare le due prime rate sarà necessario presentare dichiarazioni integrative per tali anni, seguendo le regole ordinarie.
Questo consente di distribuire il credito originario in quattro quote annuali, come previsto dalla normativa di base del Superbonus.
Ripartizione in dieci anni non ammessa: ecco perché
L’Agenzia chiarisce, infine, che la ripartizione in dieci anni della detrazione, introdotta in via straordinaria dall’art. 2, comma 3-sexies del D.L. n. 11/2023, può essere scelta soltanto nella dichiarazione dei redditi 2023 e solo se la prima rata 2022 non è stata inserita nella dichiarazione.
Non è quindi consentito correggere una precedente dichiarazione per modificare la scelta effettuata, in quanto la dichiarazione integrativa serve solo per correggere errori o omissioni, non per cambiare decisioni già assunte consapevolmente dal contribuente.
Conclusioni operative
La risposta deell'AdE impone un'attenta gestione delle tempistiche e delle opzioni dichiarative per i crediti edilizi ceduti. In sintesi:
- il credito “in attesa” non può essere usato finché non viene rifiutato o accettato;
- in caso di rifiuto, è possibile utilizzarlo tramite dichiarazioni integrative, ma solo in quattro rate;
- la scelta della ripartizione decennale è vincolata a precise condizioni e a una sola finestra temporale: la dichiarazione 2023, senza precedente indicazione del credito 2022.
LA RISPOSTA 130/2025 DELL'AGENZIA ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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