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Superbonus tra cessione del credito e utilizzo in compensazione: le scelte non si cambiano in corso d'opera

In una recente risposta, le Entrate sottolineano che non è possibile ripristinare il valore originario del credito d'imposta - già parzialmente compensato con il modello F24 - riversando la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all'atto della sua compensazione.

Cosa si fa se le banche rifiutano di acquistare crediti già utilizzati, ma solo parzialmente, in compensazione? Si può ovviare al problema ripristinando il valore originario del credito d'imposta - già parzialmente compensato con il modello F24 - e riversando la quota compensata mediante il medesimo modello e lo stesso codice tributo (6921) utilizzato all'atto della sua compensazione?

La risposta a questa domanda, inviata da un contribuente all'Agenzia delle Entrate, è negativa: nell'interpello 358/2022, infatti, il Fisco ricorda che l'articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio, nella formulazione vigente, attribuisce al fornitore, che ha eseguito uno degli interventi edilizi indicati al successivo comma 2, un credito d'imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente.

Ai sensi del successivo comma 3, «I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso».

L'alternativa - ricordano le Entrate - è la cessione del credito ai soggetti autorizzati.

Con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, è stato istituito il codice tributo 6921 - citato dal contribuente - per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da cessioni e sconti del Superbonus.

Superbonus tra cessione del credito e utilizzo in compensazione: le scelte non si cambiano in corso d'opera

No al ripristino, si alla frammentazione se le comunicazioni sono avvenute prima del 1° maggio 2022

Tanto premesso, la soluzione prospettata dal contribuente - ripristino dell'ammontare del credito già fruito tramite riversamento all'Erario - non è contemplata dalle disposizioni sopracitate, essendo consentito il riversamento solo quando il credito risulti fruito in modo non corretto.

Non è, infatti, consentito un ripensamento delle scelte già operate spontaneamente per meri motivi di opportunità, tenuto conto peraltro che la normativa di riferimento applicabile al caso di specie non sembra disporre alcun divieto alla cessione parziale del credito, e l'impedimento sembra dipendere da autonome scelte dei potenziali cessionari (sulle quali l'Agenzia delle entrate non può interferire).

Al caso prospettato, infatti, non si applica quanto disposto dal comma 1-quater del citato articolo 121 (introdotto dall'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25), secondo cui «I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 [...]».

Dette disposizioni, infatti, per espressa previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 1-quater, «si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022».

Come funziona il divieto di cessione parziale

Il divieto di cessione parziale, lo ricordiamo, è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun titolare della detrazione.

Pertanto:

  • le cessioni successive potranno essere relative - per l’intero importo - anche solo a una o ad alcune delle rate di cui è composto il credito;
  • le altre quote - sempre per l’intero importo - potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.


LA RISPOSTA 358/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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