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Superbonus truffa: le prove delle asseverazioni false portano al sequestro delle parcelle del professionista tecnico asseveratore

La Cassazione, in una recente sentenza, mostra quali prove possono portare il professionista tecnico al reato di false asseverazioni e compartecipazione in truffa da Superbonus, con conseguente sequestro delle parcelle

Dopo la sentenze fotocopia sul sequestro - e la co-responsabilità - dei crediti da Superbonus 'acquistati' dal cessionario (banca, istituto di credito, Poste) ma che sono 'nati' da un comportamento fraudolento del cedente, la Cassazione 'arriva' anche in materia di parcelle professionali, affermando che è legittimo sequestrare al professionista asseveratore il compenso derivante da asseverazioni su un Superbonus 'farlocco', cioè derivante da una truffa, e di fatto mostrando quali sono le anomalie che possono portare alla condanna per il reato di false asseverazioni e truffa ai danni dello Stato.

Nella pronuncia n.42010/2022 dell'8 novembre, il ricorrente è un professionista asseveratore che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale contestando sia l'insussistenza del fumus del reato di truffa ipotizzato che del periculum in mora,instando per la revoca del sequestro preventivo quanto al c/c dell'indagato e la restituzione della liquidità giacente.

Ma andiamo per ordine esaminando i fatti.

Le asseverazioni 'truffaldine'

La Cassazione respinge il ricorso partendo dall'analisi del provvedimento, che descrive la condotta del professionista tecnico indagato e riporta le dichiarazioni dei denuncianti che fanno riferimento a fatti nei quali anche il lo stesso risulta implicato (occupandosi il medesimo, quale professionista abilitato che rilasciava - unitamente ad altri indicati nel capo di imputazione cautelare - al general contractor/Consorzio l'asseverazione richiesta dalla legge al termine dei lavori e/o per ogni SAL ai fini dell'attestazione dei requisiti tecnici sulla base del progetto predisposto e dell'effettiva realizzazione dell'intervento).

Il provvedimento impugnato - prosegue la Corte suprema - evidenzia chiaramente che lo stesso "attiene al profitto del solo reato di truffa aggravata", precisando peraltro che, per una sua valutazione, non potesse prescindersi dall'esaminare la complessa vicenda nella sua interezza, atteso che tutti i reati in contestazion (truffa aggravata, falso,  tentata indebita compensazione) tutti ascritti parimenti al professionista e tra loro collegati, essendo i reati finanziari ed i reati di falso finalizzati, tra l'altro, anche alla commissione della truffa ai danni dei cessionari dei crediti di imposta inesistenti.

Siamo quindi di fronte a delle asseverazioni false per pratiche Superbonus, propedeutiche anche a creare una 'fittizia' circolazione di crediti.

False asseverazioni e altre anomalie: assicurazioni pagate dal general contractor e assenza di fatture

In particolare, come risulta dal prospetto riepilogativo delle asseverazioni trasmesse sul portale dell'ENEA in relazione ai lavori inerenti alle agevolazioni del cd. superbonus 110%, il professionista risulta aver svolto il compito di tecnico asseveratore in ben 139 casi, dall'aprile all'ottobre del 2021.

Inoltre, tra gli atti rinvenuti presso il Consorzio/general contractor, l'ordinanza valorizza tre contratti assicurativi effettuati dal consorzio al professionista, proprio in relazione a tale attività.

Il premio di almeno uno di questi risulta pagato dal Consorzio stesso, circostanza che appare anomala, atteso che è il tecnico asseveratore a dover sottoscrivere la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni provocati dalla sua attività (tanto che, puntualizza l'ordinanza, il relativo premio può essere dedotto ai fini del pagamento delle imposte sui redditi) e non l'impresa che effettua i lavori sui quali si svolge la verifica del tecnico.

Altra anomalia rilevata dai giudici del riesame sta nel fatto che nessuna fattura è stata emessa dal professionista a fronte dei pagamenti ricevuti dal Consorzio, né tali fatture si afferma nell'ordinanza sono state prodotte in sede di riesame.

Non solo: la firma del professionista tecnico asseveratore apposta alle asseverazioni appare non autografa, ma apposta attraverso un file immagine, tanto che su diversi documenti tale firma appare innaturalmente del tutto identica.

Quanto sopra, aggiungono i giudici del riesame, considerato che il professionista non ha disconosciuto dette firme, ammettendo di aver anche ricevuto il pagamento per l'attività professionale espletata, farebbe pensare ad una modalità automatica di asseverazione, operata in assenza di quegli accertamenti e quelle verifiche che sono alla base dell'attività in questione.

Le asseverazioni 'non tornano'

Ma non finisce qui.

La Cassazione continua, evidenziando come nelle asseverazioni esaminate dall'ENEA e relative al Consorzio sono state riscontrate varie anomalie, come il fatto che:

  • si riferiscono tutte al primo SAL del 30%;
  • in esse non viene dichiarato il numero di protocollo del deposito in comune, prima dell'inizio lavori, della relazione tecnica ex art. 28 della legge 10/91 ed ex art. 8 del d.lgs.. 192/05, ma solo la dizione "PEC";
  • non viene allegato l' APE post intervento.

Inoltre, il computo metrico allegato è quasi sempre non pertinente e il relativo importo complessivo dei lavori non coincide con quanto dichiarato nell'asseverazione.

A ciò si aggiunga che, in alcuni casi, viene dichiarato erroneamente che il comune di ubicazione dell'edificio oggetto dell'intervento è compreso nell'elenco dei comuni di cui al comma 4 ter dell'art.119 del DL 34/2020, con la conseguenza che gli importi massimi ammissibili sono incrementati del 50%.

Tutte anomalie, queste, che i giudici del riesame sottolineano essere state riscontrate nelle dichiarazioni dei tecnici che hanno operato quali asseveratori per il Consorzio, tra i quali l'odierno indagato, autore di ben 139 asseverazioni delle 1381 totali effettuate in relazione a lavori del Consorzio.

Tutto ciò, per i giudici del riesame, consente di ritenere sussistente il fumus in ordine alla partecipazione del professionista al sistema illecito in contestazione, atteso che il suo è senza dubbio un ruolo fondamentale per la riuscita del piano criminoso e la realizzazione della truffa ai danni dello Stato.

Il sequestro delle parcelle

Quanto, poi, al periculum in mora, osservano gli ermellini, correttamente i giudici del riesame puntualizzano che il denaro ricevuto dal Consorzio costituisce, per quanto sin qui esposto, il profitto che il professionista ha ricavato dall'attività criminosa posta in essere.

In quanto tale ne viene giustificato il sequestro, ai fini della successiva confisca.

L'ammontare del profitto, si precisa nell'ordinanza impugnata, è stato correttamente individuato anche nella consulenza difensiva ed è sicuramente superiore alla somma rinvenuta sul conto intestato al professionista e posta in sequestro (5.000 euro).

Del resto, aggiungono i giudici del riesame, la stessa difesa ha ammesso che i proventi dell'attività in favore del consorzio sono transitati su quel conto sebbene detta circostanza non sia determinante, attesa la fungibilità del denaro e la pacifica sequestrabilità del quantum che costituisce profitto illecito anche in mancanza di diretta derivazione delle somme effettivamente vincolate dalla contestata attività illecita.

In tal senso - chiude la Cassazione - del tutto correttamente i giudici del riesame ricordano come le Sezioni Unite di della Corte suprema (sentenza 27 maggio 2021 n. 42415), hanno affermato il principio per cui "la confisca del denaro
costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica
somma di denaro oggetto di apprensione".


LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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