Sismabonus | GRUPPO 24 ORE SPA
Data Pubblicazione:

SuperSismabonus anche senza guadagno di classe

Gli interventi di prevenzione sismica, per essere ammessi al “Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%, devono obbligatoriamente generare un guadagno di classe di rischio sismico? Scopriamolo assieme

In seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici opera la Commissione consultiva dedita al monitoraggio dell'applicazione del D.M. Infrastrutture 58/2017 e delle relative Linee guida, che periodicamente rilascia utili indicazioni su questioni interpretative e applicative di grande interesse per coloro che si occupano di interventi sismici ammessi al Sismabonus.

Nel presente commento e in altro successivo illustreremo le più recenti indicazioni, fornite dalla Commissione nel marzo 2021.

Partiamo prendendo in rassegna la prima delle quattro recenti risposte fornite, particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in merito alla portata – in termini di obbligo o meno di generare un guadagno di classe di rischio sismico - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al “Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%.


La Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito, nel mese di marzo, una terza tranche di indicazioni su temi di diffuso interesse relativi al Sismabonus in risposta a quattro quesiti presentati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili.

Di seguito passeremo in rassegna la prima delle quattro recenti risposte fornite dalla Commissione, particolarmente importante poiché risolve un dubbio che serpeggiava in merito alla portata – in termini di obbligo o meno di generare un guadagno di classe di rischio sismico - che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al “Supersismabonus” (o anche al “Sismabonus” ordinario in tutti i casi in cui, per ragioni soggettive o oggettive, non sia possibile accedere al Supersismabonus”) e poter così fruire della detrazione del 110%.


Leggi anche:
Per il super sismabonus non serve cambiare classe

Veranda e Superbonus: ecco quando non è abusiva e si prende tutto

110% anche senza salti di classe per interventi di “riparazione o locali”

A tale riguardo, la Commissione conferma che anche gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del D.M. 17 gennaio 2018 (NTC), rientrano tra quelli ammessi al Superbonus.

La risposta fornita dalla Commissione conferma quanto sostenuto dai più attenti commentatori alla luce del dettato normativo, ossia che anche gli interventi che non generano alcun guadagno di classe di rischio sismico possono permettere al contribuente di fruire del Supersismabonus.

Ricordiamo infatti che il comma 4 dell’art. 119 del D.L. “Rilancio” richiama, fra le altre fattispecie, anche quella “generica”, oggetto del comma 1 bis dell’art. 16, D.L. 63/2013, che a sua volta rinvia all’art. 16 bis del “TUIR”.

Il chiarimento è particolarmente utile e favorevole poiché risolve un dubbio di fondo sull’ambito applicativo del 110%, frutto in questo caso non tanto di una scarsa chiarezza normativa quanto, piuttosto, della perplessità che una detrazione così potente venga riconosciuta dal Legislatore anche in assenza di guadagni di classe laddove, invece, percentuali inferiori di detrazione (dal 70 all’85%) venivano, e vengono tuttora, riconosciute dal Sismabonus “ordinario” a fronte dell’abbattimento di almeno una o due classi di rischio sismico.

Inoltre, nell’ambito dello stesso “Superbonus”, ma in versione “energetica”, è noto che il legislatore subordina il riconoscimento della detrazione del 110% al miglioramento di almeno due classi energetiche.

Ben venga, dunque, il chiarimento in questione, che sgombra così il campo dai dubbi che, finora, continuavano a serpeggiare su questo tema.

 

Il quadro normativo di carattere fiscale

Ricordiamo, opportunamente, che la fattispecie normativa in questione (art. 16, comma 1 bis, del D.L.  63/2013 convertito dalla legge 90/2013) dispone che “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis, c. 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 (“TUIR”), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 nonché 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (s.o. n. 72 alla G.U. n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si é già fruito della detrazione”.

Come rilevabile, a sua volta, l’art. 16 del D.L. n. 63/2013 richiama l’art. 16 bis, 1° comma, lettera i) del “TUIR” che, a sua volta, dispone quanto segue:

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi: (...) i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

Dunque, come confermato dalla Commissione, per effetto del richiamo formulato anche al comma 1 bis di cui sopra da parte dell’art. 119, comma 4, del D.L. “Rilancio”, anche agli interventi di messa in sicurezza statica di cui trattasi può spettare la Super detrazione potenziata al 110:

Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del D.L. 4.6.2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3.8.2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti é elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo”.


Leggi anche:
L’Esperto risponde: sisma bonus e lavori agevolabili
 

ilsoleonline-e-ingenio-box-orizzontale-500.jpg

Le norme cambiano in continuazione, le indicazioni non sono sempre chiare, le sentenze spesso si sovrappongo ... e questo comporta l'esigenza di un aggiornamento tecnico per i professionisti sempre più, specialistico e, soprattutto, affidabile. GRUPPO 24 ORE e Ingenio hanno sviluppato una partnership per essere ancora più vicini a queste esigenze. Grazie alla collaborazione su Ingenio troverete una serie di news, approfondimenti tecnici, strumenti e soluzioni specifiche per chi svolge la professione tecniche e ha bisogno di un aggiornamento affidabile. A questo LINK la pagina dedicata a questa collaborazione, con il sommario degli articoli pubblicati.

All'interno di questa collaborazione una serie di articoli sul tema del SISMABONUS e SUPERSISMABONUS, con l'obiettivo di sciogliere alcuni dubbi più frequenti a cura di Stefano Baruzzi.


Rilevanza degli interventi di prevenzione locali

Chiarita l’ampia portata del superbonus fiscale, è interessante sottolineare, sul piano tecnico, le ragioni di “meritevolezza” che la Commissione, al pari del Legislatore, riconosce agli interventi di “riparazione o locali”.

Sul punto la Commissione sottolinea, infatti, che la cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del D.M. 17  gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi possano risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli interventi di miglioramento” come riportato nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico.

I servizi del gruppo 24 ore per i professionisti


In senso conforme anche il D.M. 329/2020

E’ la stessa Commissione a ricordare che anche il recente D.M. Infrastrutture 329 del 6 agosto 2020 – che, sul fronte del Superbonus sismico, ha adeguato e integrato il DM. Infrastrutture 58/2017 (come modificato e integrato dai successivi D.M. 65/2017 e D.M. 24/2020) ai fini del riconoscimento della detrazione maggiorata al “110%” -, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” (nell’asseverazione all. “B” allo stesso D.M. 329/20120) alle altre due già presenti nella originaria versione del D.M. 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del D.L. 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori.

 

Perimetro definitorio degli interventi “di riparazione o locali”

La Commissione ricorda anche, opportunamente, che le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018) specificano al par. 8.4.1 che “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

  • ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
  • migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
  • impedire meccanismi di collasso locale;
  • modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.

 

Esclusione dal Sismabonus degli interventi “modificativi” ma non migliorativi

La risposta della Commissione evidenzia, però, anche l’esclusione dal “Sismabonus” (ordinario e “super”) riferita alla quarta tipologia di interventi sopra individuati, se e in quanto non migliorativa del profilo antisismico della struttura:

“È opportuno evidenziare come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del Sismabonus, la quarta non persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal Sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali”.

 

Interventi “locali” ammessi al Sismabonus

Chiarita l’esclusione della quarta tipologia di interventi – se e in quanto meramente modificativa e non migliorativa della struttura – con riferimento alle prime tre tipologie di interventi, ammesse al “Sismabonus”, la Commissione richiama il testo del paragrafo della circolare C8.4.1: “Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia strutturale della porzione danneggiata.

In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (per esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). In particolare, gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, cosi da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (per esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili ai benefici fiscali del “Supersismabonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito richiamati:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, per esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

I servizi di Smart 24 TEC

Per approfondire:

Nella piattaforma Smart 24 Tecnici la sezione dedicata al Superbonus 110%: normativa, prassi e approfondimenti sull’agevolazione fiscale.

Lo speciale:

SISMABONUS

Contributi dedicati al tema della ricostruzione sismica, del rapporto tra contributi amministrativi e bonus fiscali e degli adempimenti relativi. Alcuni dubbi sciolti dalla Commissione Consultiva in merito alla portata che devono avere gli interventi di prevenzione sismica per essere ammessi al “Supersismabonus” e poter così fruire della detrazione del 110%.

A cura di Stefano Baruzzi

Piano Editoriale dello Speciale

Sismabonus

Con questo TOPIC si è voluto raccogliere tutti gli articoli pubblicati su INGENIO sul tema del Sismabonus.

Scopri di più