Direttore dei Lavori: ecco quando non è responsabile degli errori esecutivi dell’appaltatore
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4077/2025 chiarisce che il direttore dei lavori (DL) risponde solo dell’adempimento diligente dei propri compiti e non degli errori dell’appaltatore. Il DL esercita attività di coordinamento, supervisione e controllo, fornendo al committente informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. La responsabilità del professionista sorge esclusivamente in relazione alla corretta vigilanza, mentre eventuali difetti materiali rimangono imputabili all’impresa esecutrice. In assenza di collaudo, a nulla può valere per la committenza avvalersi della redazione dello stato di avanzamento da parte del DL per dimostrare le responsabilità sulla regolare esecuzione delle opere di quest’ultimo.