art. 34 bis 380/01

Abuso Edilizio

Fiscalizzazione dell’abuso edilizio e tolleranze costruttive: chiarimenti sui criteri OMI nelle sanzioni

La sentenza del TAR Veneto n. 988/2025 offre importanti chiarimenti sulla fiscalizzazione dell’abuso edilizio e sulle tolleranze costruttive. Il giudice ha precisato che le difformità entro il 2% sono ammissibili solo in presenza di un titolo edilizio originario, mentre gli ampliamenti abusivi autonomi restano esclusi. Inoltre, la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione deve essere calcolata sul valore attuale dell’immobile, basato sui valori OMI aggiornati, per evitare vantaggi economici per chi commette l’abuso.

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Salva Casa

Tolleranze Salva Casa: sono applicabili ad interventi post-costruzione? I chiarimenti

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 13598/2025, chiarisce che l’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 non si applica a opere successive, come le verande realizzate dopo la costruzione di un edificio, confermando l’obbligo di possedere un titolo edilizio anche per interventi apparentemente minori. La decisione sottolinea l’importanza di distinguere tra difformità tecniche contemporanee alla costruzione e interventi aggiuntivi non autorizzati.

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Condoni e Sanatorie

Attenzione! Le tolleranze costruttive non si applicano nei rapporti tra privati, rischio demolizione o arretramento

Le tolleranze costruttive consentono piccole difformità tra progetto e costruzione entro il limite del 2%, senza configurare violazioni urbanistiche. Tuttavia, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20807/2025 chiarisce che tali tolleranze si applicano solo nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e non tra soggetti privati. In ambito civilistico, anche minime variazioni possono violare le distanze legali previste dal Codice Civile, comportando obbligo di demolizione o arretramento.

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