Preposto alla sicurezza: responsabilità penali anche in assenza di nomina formale e in presenza di altre figure incaricate
Il ruolo del preposto alla sicurezza nei cantieri è fondamentale nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15696/2025 ha ribadito che la responsabilità penale del preposto sussiste anche in assenza di nomina formale, qualora eserciti, di fatto, funzioni direttive e di vigilanza. La presenza di altri soggetti con compiti direttivi non esclude la sua posizione di garanzia.